Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
11 ottobre 2022
Alla studentessa bocciata illegittimamente in terza superiore spetta il risarcimento dei danni patrimoniali e morali

Riconosciuti 10mila euro di risarcimento alla studentessa, poi diventata architetto. L'ingiusta bocciatura le ha infatti causato, da una parte un rallentamento nel percorso di istruzione nonché nell'accesso al mondo del lavoro, dall'altra sofferenza e patema d'animo.

La Redazione
Un architetto agisce davanti al TAR Liguria chiedendo la condanna del Ministero dell'Istruzione e di un Liceo Scientifico al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima bocciatura inflittale ad esito degli esami di riparazione della classe III^, frequentata nell'anno scolastico 2010/2011. Nello specifico, la ricorrente lamenta che gli atti relativi alla sua mancata ammissione alla classe IV^, seppur annullati in un precedente giudizio amministrativo, le hanno causato un rallentamento nel percorso scolastico ed accademico, nonché, conseguentemente, nell'accesso al mercato del lavoro. Su tale presupposto, è stato quindi chiesto sia il ristoro del danno patrimoniale da mancata promozione o da perdita di chances, che del pregiudizio non patrimoniale.
 
In risposta alle doglianze, il TAR Liguria afferma che la bocciatura scolastica illegittima, ledendo, secondo un giudizio prognostico, l'interesse pretensivo della studentessa ad essere ammessa alla classe IV, è innanzitutto fonte di danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto viene cagionato un rallentamento del suo percorso di istruzione nonché del suo ingresso nel mondo del lavoro, con inevitabili ripercussioni in termini di ritardo nella percezione del reddito e nel versamento dei contributi previdenziali. Ma non solo. La decisione contestata è anche fonte di danno morale soggettivo, inteso come la sofferenza psichica ed il patema d'animo, la frustrazione e l'angoscia, sofferti dalla studentessa.
 
Sulla base di ciò, con sentenza n. 834 del 5 ottobre, la Sezione Prima accoglie il ricorso e condanna il Ministero dell'Istruzione ed il Liceo Scientifico opponente, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.000,00 - € 1.300 per il danno morale, € 8.700 (circa un quarto del reddito medio di un architetto operante nella zona in cui la professionista è residente) per il danno non patrimoniale.
Documenti correlati