Riconosciuti 10mila euro di risarcimento alla studentessa, poi diventata architetto. L'ingiusta bocciatura le ha infatti causato, da una parte un rallentamento nel percorso di istruzione nonché nell'accesso al mondo del lavoro, dall'altra sofferenza e patema d'animo.
TAR Liguria, sez. I, sentenza (ud. 22 luglio 2022) 5 ottobre 2022, n. 834
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso notificato e depositato il 5 ottobre 2020 la dott.ssa -omissis- -omissis- ha agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Liceo Scientifico “-omissis-” di Savona al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima bocciatura inflittale al termine della classe iii^ frequentata nell’anno scolastico 2010/2011 e, precisamente, all’esito degli esami di riparazione sostenuti il 24 e 25 agosto 2011.
la ricorrente ha esposto, in sintesi, che:
- con sentenza di questo t.a.r. n. -omissis-, divenuta intangibile in seguito al decreto del consiglio di stato n. -omissis- (con cui l’appello è stato dichiarato perento), gli atti relativi alla sua mancata ammissione alla classe iv^ del liceo scientifico sono stati annullati “con effetto ex nunc, fatta salva la successiva carriera scolastica della ricorrente”, e ciò “anche in vista dell’eventuale domanda di ristoro dei danni sofferti”;
- a causa dell’illegittimo comportamento dell’amministrazione scolastica, connotato da grave colpevolezza, la deducente ha dovuto ripetere il terzo anno della scuola media superiore, ritardando il suo percorso scolastico ed accademico, nonché, conseguentemente, l’accesso al mercato del lavoro;
- l’esponente ha chiesto, quindi, il ristoro del danno patrimoniale da mancata promozione o da perdita di chances, da quantificarsi mediante c.t.u. o, in alternativa, da liquidarsi equitativamente, nonché del pregiudizio non patrimoniale.
il ministero dell’istruzione ed il liceo scientifico “-omissis-” si sono costituiti in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. in particolare, la ricorrente ha precisato la domanda risarcitoria, dettagliando le seguenti poste:
a) per il danno patrimoniale: i costi per il mantenimento da parte dei genitori durante l’anno scolastico ripetuto, stimati in € 8.469,81 in base ai dati istat; il mancato guadagno per un anno di prestazioni professionali come architetto, pari ad € 27.212,40, o, in subordine, la perdita della chance di ottenere il suddetto reddito;
b) per il danno non patrimoniale: un importo per il turbamento emotivo interiore sofferto, da determinarsi in via equitativa.
alla pubblica udienza del 22 luglio 2022 la causa è stata assunta in decisione.
1. il ricorso è fondato, nei termini che in appresso si espongono.
premesso che la domanda di risarcimento dei danni da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa va ricondotta nel paradigma aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ. (cfr., ex plurimis, cons, st., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7; t.a.r. liguria, sez. i, 4 marzo 2022, n. 180), nella specie ricorrono tutti i presupposti dell’illecito, vale a dire l’illegittimità degli atti adottati dal liceo scientifico “-omissis-”, l’elemento soggettivo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.
1.1. il primo requisito è stato riconosciuto dalla sentenza di questo tribunale, sez. ii,-omissis-, passata in giudicato, la quale ha annullato gli atti concernenti la bocciatura comminata nel 2011 all’odierna ricorrente -omissis- -omissis-.
segnatamente, gli atti dell’amministrazione scolastica – vale a dire il verbale di scrutinio finale in data 16 giugno 2011 ed il provvedimento di sospensione del giudizio di ammissione nelle materie di matematica e fisica, i verbali di verifica finale delle prove di matematica e fisica svolte il 24 e 25 agosto 2011, il verbale di integrazione dello scrutinio finale in data 30 agosto 2011 ed il provvedimento di non ammissione al quarto anno del corso di studio – sono stati giudicati affetti dalle seguenti plurime illegittimità:
- il consiglio di classe non aveva valutato la preparazione complessiva dell’alunna, né nello scrutinio di giugno, né in sede di esami di riparazione ad agosto, mentre l’apprezzamento del rendimento generale sarebbe stato necessario sia alla luce dei buoni voti conseguiti dalla discente nelle altre materie (per le quali aveva riportato una media di 7,4/10), sia per via del conclamato conflitto insorto tra l’allieva (ed altre compagne) e la professoressa di matematica, sia in ragione del fatto che i metodi didattici dell’insegnante erano stati oggetto di dubbi e contestazioni (come emergeva dalla stessa relazione della docente in data 17 settembre 2011);
- i voti negativi in matematica e fisica attribuiti alla studentessa nello scrutinio di giugno non erano presenti sul registro dell’insegnante;
- la professoressa aveva utilizzato per la ragazza un metro valutativo molto più rigoroso rispetto a quello applicato ai suoi compagni, come provato da apposita perizia di parte, nella quale la consulente aveva evidenziato che, per compiti in classe svolti in modo pressoché identico a quelli di altri alunni, a -omissis- -omissis- erano stati assegnati voti più bassi, con palese disparità di trattamento;
- i punteggi dell’esame di riparazione non rispettavano i criteri di valutazione prefissati dalle griglie contenute nel p.o.f. (piano dell’offerta formativa);
- due esercizi della prova di recupero di fisica presupponevano la conoscenza di elementi di trigonometria, argomento estraneo al programma trattato durante l’anno scolastico.
1.2. in secondo luogo, sussiste in capo all’amministrazione la colpa per aver emanato gli atti di cui si discute.
le illegittimità riscontrate appaiono infatti rimproverabili e non scusabili, sia per la loro numerosità, sia per la sussistenza (anche) del vizio di disparità di trattamento, particolarmente stigmatizzabile per il suo carattere “odioso”, tanto più in quanto inficiante l’attività valutativa condotta nell’ambito del sistema pubblico di istruzione e nei confronti di una ragazza minorenne.
per contro, non è accoglibile l’obiezione della difesa erariale secondo cui dovrebbe escludersi la colpevolezza della resistente sia perché il registro personale della docente riporterebbe tutti i giudizi relativi alle prove della discente, sia in quanto le insufficienze in matematica e fisica potevano essere determinanti, riguardando le materie “di indirizzo” del liceo scientifico.
sotto il primo profilo, il fatto che gli estratti del registro dell’insegnante prodotti nel presente giudizio (docc. 16-17 resistente) contengano i voti attribuiti alla studentessa nei compiti scritti del secondo quadrimestre e nello scrutinio di fine anno (4 in matematica e 5 in fisica) non consente di superare l’accertamento compiuto da questo tribunale nella causa definita con la pronunzia n. -omissis-.
invero, sulla base delle copie del registro depositate dai ricorrenti signori -omissis- nel precedente giudizio – non recanti alcuna votazione né nei riquadri delle prove scritte del secondo quadrimestre, né nella casella dello scrutinio finale – ed in assenza di contestazioni dell’amministrazione circa la conformità delle copie stesse all’originale e la veridicità del contenuto, il t.a.r. ha statuito che i voti dati all’alunna non erano, “con riferimento allo scrutinio di giugno, neppure presenti sul registro” (così decisione n. -omissis-).
a fronte di ciò, si appalesa oggi immeritevole di considerazione l’invocata asserita completezza del registro nelle parti che, in precedenza, risultavano in bianco. infatti, da un lato la sentenza n. -omissis- ha acquisito autorità di res iudicata, mentre, dall’altro lato, nell’odierno giudizio risarcitorio la resistente non ha dedotto (né, tantomeno, provato) l’anteriorità della compilazione del registro rispetto allo scrutinio conclusivo.
in relazione al secondo aspetto, l’assunto del carattere potenzialmente decisivo delle insufficienze in matematica e fisica in un corso di studi scientifico, seppur valido in linea generale, non si attaglia tuttavia alla particolarità della vicenda concreta, nella quale, come sottolineato dal tribunale, sussistevano “seri ed oggettivi indici per dubitare dell’attendibilità e serenità del giudizio rassegnato dall’insegnante delle materie in questione” (così pronunzia n. -omissis-), a causa dei dimostrati episodi di contrasto con l’allieva (che ne aveva denunciato i metodi alla presidenza dell’istituto).
1.3. infine, ricorrono il danno ingiusto ed il nesso eziologico con gli atti viziati annullati.
infatti, l’attività provvedimentale illegittima ha leso l’interesse pretensivo della studentessa ad essere ammessa alla classe iv^: in proposito, per le ragioni sopra illustrate, può formularsi un giudizio prognostico positivo circa il fatto che, se l’azione amministrativa non fosse stata inficiata dai molteplici vizi censurati, -omissis- -omissis- avrebbe potuto ottenere l’agognata promozione.
è inoltre evidente che, in conseguenza della bocciatura, la ricorrente ha dovuto rifrequentare la classe iii^, rallentando il suo percorso di istruzione ed il suo ingresso nel mondo del lavoro.
per completezza, si rileva che i genitori dell’alunna, all’epoca dei fatti minorenne, avevano prontamente reagito alla condotta illegittima dell’istituto scolastico, non solo impugnando il provvedimento di non ammissione alla classe iv^, ma anche avanzando in via cautelare istanza di sospensione (cfr. docc. 10-12 resistente), che, però, non era stata accolta (docc. 11-13 resistente). onde essi hanno tenuto un comportamento diligente, ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo c.p.a. e dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., utilizzando tutti gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento.
2. passando alla determinazione del quantum risarcibile, spetta anzitutto alla deducente il danno patrimoniale da lucro cessante patito per aver ottenuto il diploma di maturità al termine dell’a.s. 2013/2014, anziché dell’a.s. 2012/2013, e, conseguentemente, per avere differito di un anno gli studi universitari e l’inizio dell’attività professionale.
infatti, negli aa.aa. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 -omissis- -omissis- ha frequentato il corso triennale in scienze dell’architettura, terminandolo in data 21 dicembre 2017 con il voto di 110/110 e lode (docc. 4-5-6 ricorrente); indi, negli aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019 si è iscritta al corso magistrale in architettura, conseguendo la laurea il 27 luglio 2020 con votazione di 110/110 e lode (docc. 1-2-3 ricorrente). superato l’esame di abilitazione ha, quindi, cominciato ad esercitare la professione di architetto, ritraendo i primi guadagni nell’agosto del 2021 (v. doc. 7 ricorrente).
dunque, a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore, la ricorrente – laureatasi in corso – ha subito un allungamento dei tempi per svolgere l’attività lavorativa produttiva di reddito (in argomento cfr. cass. civ., sez. iii, 20 febbraio 2007, n. 3949, relativa al caso di uno studente vittima di un incidente stradale, che, per le lesioni riportate, non aveva potuto seguire le lezioni ed era stato bocciato). in proposito, va puntualizzato che:
- il pregiudizio economico ristorabile non coincide in toto con il mancato reddito medio di un anno di lavoro, perché la percezione dei guadagni è stata (non già definitivamente persa, bensì) posticipata nel tempo;
- il ritardo si ripercuote anche sui contributi previdenziali da versare e, quindi, ai fini pensionistici.
alla luce di quanto sopra, il collegio ritiene di quantificare il lucro cessante con valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., ricorrendo un’ipotesi di impossibilità dell’esatta stima di un danno che è, comunque, innegabilmente sussistente.
appare dunque equo liquidare, a titolo di diminuito utile per via del ritardo, la somma di € 8.700,00, pari a circa ¼ del reddito medio di un architetto nel nord-ovest e, quindi, in liguria (ossia € 34.555,00 in base al rapporto inarcassa, pag. 10, sub doc. 19 ricorrente).
tale cifra si reputa congruente con la capacità competitiva dimostrata dalla ricorrente, la quale nel 2021, primo (parziale) anno di attività, ha fatturato l’importo lordo di € 9.698,00 (v. docc. 7-8-9-10-11 ricorrente), ricavando un reddito di € 7.274,00 soggetto a imposta (docc. 17-18 ricorrente); nei primi cinque mesi del 2022 ha fatturato l’importo lordo (comprensivo anche delle ritenute d’acconto) di € 8.881,60 (docc. 12-13-14-15-16 ricorrente).
3. spetta, inoltre, alla deducente il ristoro del danno morale soggettivo per la sofferenza arrecatale dall’illegittima bocciatura.
secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, il danno morale è risarcibile anche se l’illecito civile non sia configurabile come reato, perché viene in rilievo la lesione dell’integrità morale della persona, costituente un diritto inviolabile tutelato dall’art. 2 cost.; tale pregiudizio costituisce una voce risarcitoria che, pur rientrando nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., è nettamente distinta tanto da quella che riguarda la salute (danno biologico), quanto da quella relativa alla dimensione dinamico-relazione della vita dell’interessato (danno c.d. esistenziale), perché attiene al patimento di natura interiore che l’evento lesivo provoca nella vittima. di conseguenza, l’immaterialità del danno e l’assenza sia di base organica che di componenti relazionali sfuggono ad un accertamento fondato sugli ordinari canoni probatori, imponendo il ricorso al ragionamento logico-inferenziale fondato sull’id quod plerumque accidit e, quindi, sulle massime di esperienza, che possono da sole fondare la determinazione dell’organo giudicante (cfr., ex multis, cass. civ., sez. ii, 16 marzo 2022, n. 1908; cass. civ., sez. iii, 10 novembre 2020, n. 25164; app. genova, sez. ii, 12 febbraio 2021, n. 162).
in applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, si reputa corrispondente ad una massima di esperienza che, nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia.
in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, per tale sofferenza interiore il collegio stima equo liquidare l’importo di € 1.300,00.
4. non può, invece, essere riconosciuto alla dott.ssa -omissis- il danno emergente per gli esborsi sostenuti dai suoi genitori per mantenerla durante l’anno scolastico ripetuto, trattandosi di un nocumento subito non già da lei, bensì, appunto, da suo padre e da sua madre (né avendo la ricorrente allegato e dimostrato di avere rimborsato loro tali spese).
5. la somma di € 10.000,00 (€ 8.700,00 + € 1.300,00) liquidata a titolo risarcitorio deve essere aumentata, a decorrere dal fatto illecito (30 agosto 2011), della rivalutazione monetaria (secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’istat) e degli interessi compensativi determinati in via equitativa nella misura legale (calcolati sul capitale rivalutato anno per anno, secondo il criterio stabilito dalle sezioni unite della corte di cassazione nella sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995).
sull’importo complessivo, divenuto debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale, spettano gli interessi di natura corrispettiva al tasso legale ex art. 1282 cod. civ., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
6. in relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va, dunque, accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione scolastica resistente al risarcimento dei danni, quantificati come sopra esposto.
7. le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
il tribunale amministrativo regionale per la liguria (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il ministero dell’istruzione ed il liceo scientifico “-omissis-” di savona, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.000,00 (diecimila//00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione.
condanna il ministero dell’istruzione ed il liceo scientifico “-omissis-” di savona, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del regolamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.