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20 marzo 2024
Legittima la bocciatura dell’alunno anche se la scuola ha effettuato corsi di recupero parziali
Nel caso di effettuazione solo parziale dei corsi di recupero, lo studente può, tutt'al più, far valere pretese risarcitorie per gli eventuali danni subiti.
di La Redazione
Il TAR Toscana respingeva il ricorso promosso Tizio e Caia, genitori del liceale Sempronio, per l'annullamento del verbale del Consiglio della classe che ha disposto la non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e per il risarcimento dei danni subiti.
 
Contro questa decisione, i genitori presentano ricorso al Consiglio di Stato lamentando, tra più motivi, che l'Istituto scolastico avrebbe organizzato corsi di recupero solo nelle materie di Latino e Matematica (e in entrambi i casi Sempronio avrebbe riportato miglioramenti rispetto al primo quadrimestre), e non nelle altre materie in cui lo studente aveva un profitto insufficiente (Storia e Geografia, Fisica, Italiano e Scienze). Le altre iniziative (es. sportelli didattici, materiali per studio individuale, ecc.), secondo i ricorrenti, sarebbero rimedi meno efficaci.
 
Con sentenza n. 2493 del 14 marzo 2024, la Settima sezione dichiara la censura infondata.
 
In linea generale, deduzioni di questo genere, che lamentano l'effettuazione parziale di corsi di recupero, non possono supportare la domanda di ammissione dello studente alla classe successiva, per il tramite dell'annullamento del verbale di scrutinio, ma al più possono essere dirette a far valere pretese risarcitorie per gli eventuali danni subiti. Infatti, «l'interesse dell'alunno non consiste nell'avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell'individuazione del percorso formativo più adeguato, anche nei tempi, per garantire l'apprendimento e il superamento delle difficoltà riscontrate (..) e la mancata o solo parziale attivazione dei corsi di recupero non può elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l'avanzamento».
 
Nel caso di specie, tra l'altro, non vi sono elementi per ritenere che l'attivazione dei corsi di recupero in un maggior numero di materie avrebbe aumentato significativamente le chances di promozione dell'alunno, come sostenuto dai ricorrenti, poiché egli, nonostante l'attivazione del corso di recupero in Matematica, ha riportato nello scrutinio finale una grave insufficienza nella materia.
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