Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza (ud. 16 gennaio 2024) 14 marzo 2024, n. 2493
Svolgimento del processo
- che con l’appello in epigrafe i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, genitori dell’alunno -OMISSIS-, e lo stesso sig. -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Toscana, -OMISSIS- n. -OMISSIS-/2018 del 18 novembre 2022, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di misure cautelari;
- che la sentenza appellata ha respinto il ricorso promosso dai genitori dell’alunno, all’epoca minore, per l’annullamento del verbale del Consiglio della classe I^ -OMISSIS- Liceo -OMISSIS-“-OMISSIS-V --OMISSIS-),
redatto in data 15 giugno 2018, recante il giudizio di non ammissione dello
studente -OMISSIS- alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2017/2018, nonché degli atti presupposti e connessi, e per il risarcimento dei danni subiti;
- che nel gravame gli appellanti hanno contestato l’iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) sul difetto di motivazione e sulla disparità di trattamento: contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., nel caso di specie sussisterebbero sia il difetto di motivazione, sia la disparità di trattamento dell’alunno -OMISSIS- rispetto ai suoi compagni di classe;
II) sui criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva: nel caso de quo sarebbe mancata la previa adozione dei criteri di valutazione degli alunni e a nulla varrebbe replicare sul punto, come ha fatto il T.A.R., che i criteri utilizzati sarebbero gli stessi adottati per gli anni precedenti;
III) sulle modalità di svolgimento degli scrutini: se è vero che gli assistenti di laboratorio non sono legittimati a partecipare ai Consigli di classe, né tantomeno agli scrutini, tuttavia le proposte di voto nelle materie tecniche e scientifiche sarebbero formulate sentiti i loro pareri, di cui, nondimeno, non vi sarebbe traccia nel verbale relativo allo scrutinio finale. Inoltre, il voto in condotta sarebbe stato proposto non dal docente con più ore nella classe, come previsto dal r.d. n. 653/1925, ma dal docente coordinatore di classe. Infine, non risulterebbero né l’approvazione, né la lettura del verbale dello scrutinio finale da parte dei componenti del Consiglio di classe;
IV) sui corsi di recupero: contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di prime cure, dagli atti di causa emergerebbe che l’Istituto scolastico avrebbe organizzato corsi di recupero solo nelle materie di Latino e Matematica (e in entrambi i casi l’alunno avrebbe riportato miglioramenti rispetto al primo quadrimestre) mentre non li avrebbe organizzati nelle altre materie in cui lo studente aveva un profitto insufficiente (Storia e Geografia, Fisica, Italiano e Scienze). Le altre iniziative (es. sportelli didattici, materiali per studio individuale, ecc.) sarebbero rimedi meno efficaci;
- che gli appellanti hanno poi riproposto “sinteticamente” i motivi contenuti nel ricorso di primo grado che dimostrerebbero l’illegittimità della bocciatura e la violazione di tutte le norme disciplinanti la non ammissione alla classe successiva;
- che da ultimo gli appellanti hanno riproposto la domanda di risarcimento del danno, articolata nella richiesta di ristoro dei pregiudizi di natura patrimoniale, morale, esistenziale e biologica;
- che in sede di conclusioni gli appellanti hanno chiesto la modulazione degli
effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento secondo l’interesse dello studente e quindi con attribuzione di efficacia ex nunc all’annullamento, in maniera da salvaguardare la successiva carriera scolastica che l’alunno ha intrapreso nelle more del giudizio;
Considerato inoltre:
- che si sono costituiti in giudizio con atto formale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’U.S.R. per la Toscana e l’-OMISSIS- “-OMISSIS--” di - OMISSIS-, resistendo all’appello di controparte;
- che l’istanza cautelare formulata dagli appellanti è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-2023 del 14 aprile 2023, in quanto non assistita dal fumus boni juris e dal periculum in mora;
- che in vista dell’udienza di merito gli appellanti hanno depositato la nota dell’Istituto Statale -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-datata 6 ottobre 2023, la quale attesta il conseguimento, da parte dell’alunno -OMISSIS-, del Diploma (settore tecnologico-OMISSIS-) all’esito dell’anno scolastico 2022/2023, con la votazione di 100/100;
- che all’udienza pubblica del 16 gennaio 2024 è comparso il difensore degli appellanti; di seguito la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto in via preliminare di dover sottolineare che il deposito di documentazione ad opera degli appellanti, attestante il conseguimento del Diploma da parte dello studente nelle more del giudizio, non incide sull’interesse a ricorrere, tenuto conto della riproposizione nel gravame della domanda di risarcimento del danno già formulata in primo grado e respinta dal T.A.R.;
Ritenuto che nel merito l’appello sia infondato e da respingere per le medesime ragioni già delineate sommariamente in sede cautelare e da cui, pur al più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non si rinvengono motivi per discostarsi;
Motivi della decisione
- che nel verbale di scrutinio sono riportati, per gli alunni, il voto numerico conseguito per ciascuna materia, accompagnato da un giudizio sintetico che ne esplicita le ragioni: orbene, nella vicenda per cui è causa lo studente risulta avere riportato, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2017/2018, insufficienze diffuse (in Italiano, Storia e Geografia, Matematica, Latino, Fisica e Scienze), alcune delle quali gravi (in Matematica e Storia e Geografia), che trovano esaustiva spiegazione nei giudizi sintetici che accompagnano i voti a lui assegnati nelle suddette materie (-OMISSIS- Italiano, Latino, Fisica e Scienze; -OMISSIS- Matematica e Storia e Geografia);
- che in aggiunta a tali motivazioni, di per sé idonee a dar conto dell’esito sfavorevole dello scrutinio, il citato verbale riporta la motivazione del Consiglio di classe per la non ammissione dello studente alla classe successiva, deliberata dal Consiglio all’unanimità e fondata: a) sulle insufficienze appena viste, le quali “sono dovute a lacune tali da aver impedito il raggiungimento delle competenze minime e indispensabili ad affrontare lo studio della classe successiva”; b) sull’esito non positivo dei tentativi di recupero effettuati attraverso forme di recupero organizzate dalla scuola, dipendente dal fatto che “le lacune erano troppo gravi”; c) sulla discontinuità dell’interesse e dell’impegno dimostrati dallo studente nella maggior parte delle materie, tali da non consentire il raggiungimento di risultati positivi “per le troppe lacune di base”;
- che alla luce di quanto esposto risulta anzitutto infondata la doglianza di difetto di motivazione degli atti impugnati formulata dagli appellanti;
- che parimenti infondata è la doglianza di disparità di trattamento, non supportata da idonei riscontri probatori. Premesso, infatti, che per giurisprudenza costante il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 8 novembre 2023, n. 9614; Sez. IV, 22 luglio 2021, n.5508; id., 22 marzo 2021 n. 2418; Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824; id., 11 giugno 2012, n. 3401; Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7478; id., 4 dicembre 2018, n. 6873; Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79), dal verbale di scrutinio del 15 giugno 2018 emerge che l’altro alunno non ammesso aveva una situazione assimilabile a quella dello studente -OMISSIS-, avendo riportato diffuse insufficienze, due delle quali (in Latino e Matematica) gravi: può ben affermarsi, quindi, che le valutazioni svolte nei due casi dal Consiglio di classe non abbiano comportato alcuna disparità di trattamento, tenuto conto che ambedue le fattispecie rientravano nei criteri che, secondo la delibera del Collegio dei docenti -OMISSIS-11 maggio 2018 (v. subito infra), giustificavano la non ammissione (avere riportato più di tre insufficienze);
- che per quanto riguarda i criteri di valutazione, l’Istituto Scolastico ha documentato nel giudizio di primo grado di avere previamente disposto con delibera del Collegio dei docenti -OMISSIS-11 maggio 2018 la conferma dei criteri di cui alla delibera-OMISSIS- 17 maggio 2016, già adottati nello scrutinio del 2017, in relazione ai quali, come si è ora visto, la delibera del Consiglio di classe della I^ -OMISSIS- non ammissione alla classe successiva risulta del tutto coerente. Ne segue che le censure formulate al riguardo nell’atto di appello sono prive di fondamento;
- che neppure colgono nel segno le doglianze di tenore procedimentale aventi ad oggetto le modalità di svolgimento degli scrutini, atteso che: a) non è ipotizzabile una partecipazione agli scrutini degli assistenti di laboratorio, quindi nessuna illegittimità è rinvenibile nella circostanza che il verbale di scrutinio del 18 giugno 2018 non li menzioni; b) il voto in condotta non risulta aver inciso ai fini della non ammissione dello studente alla classe successiva; c) il predetto verbale risulta sottoscritto da tutti i docenti presenti alle operazioni di scrutinio;
- che da ultimo non possono condividersi le doglianze imperniate sull’effettuazione solo parziale dei corsi di recupero, che l’Istituto Scolastico ha attivato nei limiti delle risorse finanziarie e accordando ragionevolmente preferenza alle discipline di indirizzo del corso di studi. Va premesso al riguardo in linea generale che doglianze di tal tenore non possono supportare la domanda di ammissione dello studente, per il tramite dell’annullamento del verbale di scrutinio, alla classe successiva, ma al più possono essere dirette a far valere pretese risarcitorie per gli eventuali danni subiti: infatti, l’interesse dell’alunno non consiste nell’avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell’individuazione del percorso formativo più adeguato, anche nei tempi, per garantire l’apprendimento e il superamento delle difficoltà riscontrate (v. C.d.S., Sez. VII, ord. 20 dicembre 2023, n. 5093/2023) e la mancata o solo parziale attivazione dei corsi di recupero non può elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l’avanzamento. Nel caso di specie, peraltro, non vi sono elementi per ritenere che l’attivazione dei corsi di recupero in un maggior numero di materie avrebbe aumentato significativamente le chances di promozione dell’alunno, come sostenuto dai ricorrenti, poiché egli, nonostante l’attivazione del corso di recupero in Matematica, ha riportato nello scrutinio finale una grave insufficienza proprio in detta materia (-OMISSIS-);
- che per quanto riguarda la riproposizione nell’atto di appello dei motivi del ricorso di primo grado, tali motivi si rivelano anzitutto inammissibili, siccome non conformi al precetto della specificità dei motivi di impugnazione ex art. 101, comma 1, c.p.a., ai sensi del quale l’appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per le quali questa sarebbe erronea e da riformare (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, 12 marzo 2021, n. 2152; id., 21 maggio 2019, n. 3253; Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1543; id., 17 giugno 2014, n. 3088; Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1529; Sez. IV, 26 settembre 2016, n. 3936; Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158). Essi sono comunque infondati, perché non scalfiscono il giudizio di non ammissione dell’alunno emesso dal Consiglio della classe I^ -OMISSIS- ampiamente motivato;
- che infine non merita condivisione la domanda di risarcimento del danno, non essendo configurabile nel caso di specie, per ciò che si è detto, un danno ingiusto risarcibile;
Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover respingere l’appello, dovendo la sentenza di prime cure essere confermata;
Ritenuta, da ultimo, la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello, attese le particolarità della fattispecie esaminata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione degli appellanti.