Elemento preclusivo all'agevolazione è la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
CTR Lombardia, sez. XIII, sentenza 18 agosto 2022, n. 3341
Svolgimento del processo
La Agenzia delle Entrate di Milano II ha interposto appello avverso la sentenza della CTP di Milano , Sezione 19, m. 1825/2021, la quale ha accolto (compensando le spese del giudizio) il ricorso proposto da Dxxxx Cxxxx avverso l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione le imposte di registro per decadenza dalle agevolazioni prima casa in ragione della titolarità della contribuente, al momento dell'acquisto , del diritto di usufrutto su altre due unità immobiliari.
Più precisamente, con atto per Notar Mxxxx Bxxxx del 2xxxx .2017, reg.to lxxxx.10 successivo al n. 4xxxx, serie IT, la contribuente ha acquistato un immobile in Mxxxx, al viale Sxxxx n. 1xxxx, avvalendosi della agevolazione c. d. prima casa; al momento del suddetto acquisto la stessa contribuente era titolare di diritto di usufrutto di altre due unità immobiliari, sempre in Mxxxx alla Via xxxx, ubicate nello stesso fabbricato (ed entrambe al 3 piano).
I giudici di prime cure hanno ritenuto il diritto di usufrutto delle prefate due u.i. non ostativo al riconoscimento delle agevolazioni "prima casa" in relazione all'immobile acquistato nel 2017, in ragione della locazione delle stesse e, comunque, non rispondenza per estensione (atteso il nucleo familiare della ricorrente composto dai due coniugi e due figli di sesso diverso) e distanza dai di luoghi di lavoro della ricorrente e del di lei coniuge alle soggettive esigenze abitative.
L'Ufficio ha censurato la gravata sentenza confermando la insussistenza nella specie della condizione di cui alla lettera b), nota II bis, art. 1 Tariffa, Parte I Allegato al DPR n. 131/1986, non riconducibile ad alcuna delle circostanze valorizzate dai primi giudici.
Si è costituita in giudizio D'xxxx Cxxxx, la quale:
- Ha eccepito la inammissibilità dell'appello siccome formulato.
-Ha confermato la corretta valutazione delle emergenze processuali da parte dei primi giudici. All'esito della udienza del 08.06.2022 questa Commissione decide come segue.
Motivi della decisione
-Preliminarmente, in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla contribuente questo Collegio osserva che nell'atto di impugnazione la AdE, attraverso la contestazione della motivazione adottata dai giudici di prime cure ha, così, comunque, esplicitato i motivi assertivamente giustificativi dell'errato convincimento espresso dai primi giudici.
La eccezione è pertanto infondata.
-Ciò posto, l'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, apportando modifiche al TU Imposta di Registro, ha prescritto, per il riconoscimento dell'agevolazione, che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non possedere un altro fabbricato "idoneo ad abitazione" nel medesimo Comune, ma la successiva Legge 28.12.1995, n. 549 (con l'art. 3, comma 131) ha innovato il testo normativo stabilendo che "nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare".
In seguito alla riformulazione apportata dalla Novella, pertanto, elemento preclusivo alla agevolazione della titolarità esclusiva (o in comunione con il coniuge) è, unicamente la titolarità "dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare", rispetto a questa essendo divenuta, invece, irrilevante, la idoneità di quest'ultima ad essere adibita ad abitazione.
Effettivamente, secondo parte della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 22.07.2021 n. 20981) anche dopo tale innovazione legislativa, "la giurisprudenza di questa Corte ha prevalentemente aderito all'opzione interpretativa secondo cui la mera titolarità di un cespite immobiliare non è ostativa al riconoscimento dell'agevolazione, la quale spetta, invece, al contribuente impossidente di un immobile che possa essere adibito ad abitazione".
In tal senso anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19989 del 27.07.2018, secondo la quale, in tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi dell'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 nel testo modificato dall'art. 3, comma 131, della Legge n. 549 del 1995, il concetto di 'idoneità' della casa pre-posseduta ostativo alla fruizione del beneficio (ed espressamente previsto nella previgente normativa) deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di 'casa di abitazione', da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato .
Ancora Cass., Sez. 5, n. 2565 del 02.02.2018 ha statuito che "In tema di agevolazioni prima casa 'l'idoneità' della abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità) , che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nella ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato" (conf. Cass. ord. n. 5051 del 24.01.2021; ord. n. 18091 del 05.07.2019; ord. n. 18092 del 05.07.2019).
Il giudice di legittimità, nella citata ord. 22.07.2021 n. 20981, ha, anche ricordato che "nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 131 (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione) la Corte Costituzionale, con la ordinanza n. 203 del 6 luglio 2011, ha espressamente riconosciuto che 'le agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole ratio di favorire l'acquisto di una abitazione nel luogo di residenza o di lavoro a vantaggio di chi, nello stesso luogo, non abbia la possidenza di una altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue esigenze".
Orbene:
-Il testo novellato della norma in commento, in verità, è chiaro nel porre quale ostativa alla agevolazione la sola e mera titolarità dei diritti reali richiamati, senza ulteriore valutazione in ordine ad una idoneità "soggettiva" degli stessi a soddisfare le esigenze dell'acquirente (e d'altro canto, diversamente opinando, non è dato di comprendere la ratio che avrebbe indotto il legislatore ad intervenire, né è dato di comprendere l'oggetto della innovazione se poi la norma dovesse continuare a trovare applicazione sostanzialmente secondo la previgente formulazione).
-In ogni caso, anche a voler considerare la più ampia interpretazione (non vincolante) della richiamata giurisprudenza di legittimità, sono certamente ultronee ed inconferenti le circostanze (invece valorizzate dai primi giudici) costituite da:
° conduzione in locazione delle altre due u.i. già in possesso della contribuente;
° maggiore comodità dell'immobile acquistato rispetto alle altre due u.i. in termini di distanza dal posto di lavoro della contribuente e del di lei coniuge.
Rimarrebbe, a questo punto, solo la valutazione della obiettiva idoneità delle altre due u.i, a soddisfare le esigenze della contribuente.
Quest'ultima ha ricondotto (e tale valutazione è stata condivisa dalla CTP) la inidoneità della dette due u.i. alla minore estensione delle stesse (due vani ed accessori una e tre vani ed accessori l'altra), a fronte della estensione di quella acquistata nel 2017 (cinque vani ed accessori).
A questo punto non può, però, decamparsi dal rilievo, evincibile ex actis, della ubicazione delle altre due u.i, entrambe appartenenti alla categoria A/3, nello stesso fabbricato e sullo stesso piano, sì da potersi ritenere plausibile la fusione dei due immobili, in guisa da usufruire di abitazione avente le medesime caratteristiche di quella acquistata nel 2017.
D'altro canto, diversamente opinando, sarebbe inaccettabilmente ritenuta non ostativa alla agevolazione la titolarità dei diritti reali contemplati dalla norma finanche riguardo a numerose altre u.i. ad uso abitazione, sol perché nessuna di queste esattamente immediatamente confacente alle esigenze richieste dal contribuente.
Alla luce di quanto innanzi questo Collegio ritiene, pertanto, che una corretta applicazione della norma in commento, sia pure alla luce della interpretazione che della stessa ha ritenuto di sostenere la più recente giurisprudenza di legittimità, induca ad escludere nella specie la sussistenza delle condizioni per riconoscere e confermare alla contribuente la richiesta agevolazione.
Per quanto innanzi questo Collegio accoglie l'appello proposto dall'Ufficio e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo.
Spese anche del presente grado comunque compensate, attesa la particolarità delle questioni, tuttora in giurisprudenza dibattute, trattate.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sezione 13, così decide:
Accoglie l'appello proposto dall'Ufficio e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo.
-Spese anche del presente grado del giudizio compensate.