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17 ottobre 2022
La CTR Lombardia sulle circostanze ostative al riconoscimento del bonus “prima casa”

Elemento preclusivo all'agevolazione è la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

La Redazione
La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da una contribuente contro l'avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate, volto a recuperare a tassazione le imposte di registro per decadenza dalle agevolazioni prima casa. Nello specifico, la donna aveva acquistato un immobile, avvalendosi della suddetta agevolazione, ma al momento dell'acquisto era risultata titolare di diritto di usufrutto di altre due unità immobiliari.
 
Contro tale decisione, l'Amministrazione finanziaria propone ricorso davanti alla CTR Lombardia contestando l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui il diritto di usufrutto delle due unità non sarebbe ostativo al riconoscimento delle agevolazioni "prima casa" sull'immobile comprato, in ragione della locazione delle stesse, nonché della loro inidoneità “soggettiva” a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente.
 
Con sentenza n. 3341 del 18 agosto 2022, la CTR Lombardia accoglie il ricorso proposto, pervenendo a conclusioni contrastanti rispetto a quanto detto in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
 
Secondo il Giudice tributario, elemento preclusivo alla agevolazione “prima casa” è la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. E', invece, totalmente irrilevante la idoneità di quest'ultima ad essere adibita ad abitazione. 
 
Pertanto, nel caso di specie il contribuente decade dall'agevolazione “prima casa” in virtù della titolarità, al momento dell'acquisto, del diritto di usufrutto su altre due unità immobiliari, indipendentemente dalla loro idoneità “soggettiva” a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente.
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