L'agevolazione “prima casa” non risulta infatti applicabile agli atti a titolo gratuito.
L'istante è un padre che, dopo la morte del coniuge, aveva ereditato il 50% della proprietà della casa coniugale, mentre il restante 50% era stato ereditato dalla figlia, costituendosi su tale immobile il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite e sul quale, in sede di dichiarazione di successione, erano state applicate le agevolazioni “prima casa”.
Ciò chiarito, il padre dichiarava di voler acquistare un nuovo immobile nello stesso Comune ove si trovava quello ereditato da adibire a casa di abitazione, intendendo richiedere le agevolazioni “prima casa”. Tuttavia, la richiesta non sarebbe andata a buon fine in presenza della titolarità del diritto di abitazione sulla casa coniugale; per questo, egli faceva presente di voler rinunciare a tale diritto a titolo gratuito, chiedendo quale forma fosse necessaria a tal fine e se la rinuncia fosse soggetta a tassazione.
Inoltre, il contribuente chiede chiarimenti relativi alle eventuali imposte dovute dalla figlia in caso di rinuncia a titolo gratuito e sulla possibilità della medesima di fruire dell'agevolazione “prima casa”.
Con la risposta n. 525/2022, l'Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che ai sensi dell'
Dal punto di vista fiscale, poi, l'Agenzia chiarisce che la rinuncia a titolo gratuito si considera un trasferimento, dunque costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute altresì l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura pari rispettivamente all'1% e al 2% e la base imponibile sulla quale calcolarle è rappresentata dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell'atto, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione della figlia.
Per quanto concerne l'agevolazione “prima casa”, invece, l'Ente specifica che sulla base della circolare n. 3/2008 essa non risulta applicabileagli atti a titolo gratuito, considerando che la norma in materia si riferisce solo agli acquisti derivanti da successioni o donazioni e tali norme, essendo speciali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
Quanto, infine, ai quesiti riguardanti la figlia, l'Agenzia delle Entrate rileva che in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l'agevolazione deve essere riferita solo ad un'unica unità immobiliare e alle relative pertinenze.