Per l'Agenzia delle Entrate non rileva l'acquisto della quota di comproprietà del coniuge in conseguenza di un accordo pattuito in sede di separazione.
L'istante esponeva di aver acquistato insieme alla moglie un immobile beneficiando dell'agevolazione “prima casa”; i coniugi si separavano l'anno successivo e l'istante acquistava la quota di proprietà del coniuge (pari al 50%) in esenzione dall'imposta di registro
Successivamente l'istante vendeva l'ex casa coniugale ed entro un anno dalla vendita comprava un'altra casa con l'agevolazione “prima casa” senza utilizzare il credito di imposta
Premesso quanto sopra, l'istante chiede di sapere se può portare in detrazione un credito di imposta pari al 50% dell'imposta di registro versata per pagare la sua quota di comproprietà.
Con la risposta all'interpello n. 531/2022, l'Agenzia delle Entrate risponde in senso affermativo.
Ripercorrendo le norme e la prassi emerge che il credito d'imposta conseguente al riacquisto infrannuale spetta al contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa”:
- sia se al momento dell'acquisto abbia alienato, da non oltre un anno, la casa di abitazione posseduta acquistata con le agevolazioni;
- sia se alieni il primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Pertanto, spetta all'istante il credito in questione, in quanto l'acquisto della quota del 50% in esecuzione degli accordi di separazione non configura un acquisto di un nuovo immobile.