Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
3 novembre 2022
I professionisti assunti dalla PA possono mantenere (o no) l’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza

In G.U. il Decreto ministeriale che regolamenta il regime previdenziale del professionista assunto a tempo determinato dalla PA. Egli potrà nel frattempo optare per il mantenimento o per il non mantenimento dell'iscrizione presso l'ente previdenziale di diritto privato.

La Redazione

In Gazzetta Ufficiale n. 256/2022 è stato pubblicato il Decreto del 2 settembre 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha regolamentato l'«Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione».
Nello specifico, il Decreto ministeriale si applica ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 509/1994 e al D. Lgs. n. 103/1996, i quali siano stati assunti a tempo determinato dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter, D.L. n. 80/2021. Essendo essi inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti, a loro fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto instaurato, compresi quelli di natura previdenziale; per questo, al momento dell'assunzione, essi dovranno comunicare all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza entro 30 giorni mediante PEC l'accettazione dell'incarico e la volontà o meno di mantenere l'iscrizione presso l'ente.

Ci sono infatti due opzioni:

precisazione

  • Qualora il soggetto opti per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 2, dunque la sospensione dell'iscrizione, non essendo più dovuto alcun contributo ai fini previdenziali o assistenziali, ad eccezione di quelli obbligatori eventualmente dovuti per il mero mantenimento dell'iscrizione all'Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza. Al termine del periodo di lavoro presso la P.A., poi, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso l'ente privato del periodo assicurativo maturato all'INPS – Gestione ex INPDAP;
  • Se, invece, il soggetto decida di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, non si procederà a nessuna sospensione, derivandone l'onere di versare (se previsto) la contribuzione soggettiva ed integrativa minime, tenendo conto che il professionista non potrà ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente privato. A tal fine, egli sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione all'atto della richiesta.
Documenti correlati