Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
24 febbraio 2022 Previdenza forense
Avvocati e Ufficio per il processo: che ne è del profilo previdenziale?

In attesa della pubblicazione in Gazzetta della norma che prevede la sospensione dall'esercizio della professione per l'avvocato assunto nell'Ufficio per il processo, Cassa Forense precisa che il 2022 sarà considerato anno di iscrizione valido anche in caso di sospensione.

di La Redazione

Avvocati e Uffici per il processo: questo il dilemma che da mesi interessa i Ministeri competenti, il CNF, i singoli avvocati e Cassa Forense.
Proprio quest'ultima si è appena espressa, evidenziando le numerose problematiche che in ambito previdenziale sta lasciando aperte la norma appena introdotta nel cd. Decreto Bollette. Ma andiamo con ordine.

Già nello scorso autunno, il Consiglio Nazionale Forense aveva suggerito al Ministro della Giustizia e al Ministro della Pubblica Amministrazione di inserire dei correttivi tali da rendere incompatibile, almeno in via temporanea, la professione forense con le mansioni svolte nel settore pubblico, senza esito.
Da qui partirono numerose richieste di chiarimenti da parte dei Consigli dell'Ordine e dei singoli avvocati risultati vincitori del concorso, fino a quando la Ministra si è espressa durante un'audizione in Parlamento annunciando l'incompatibilità della professione di avvocato con l'Ufficio per il processo ma con alcuni chiarimenti.
Considerando che tale norma, che verrà inserita nel Decreto Bollette approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 febbraio, arriva quando già si è completato l'iter di assunzione degli addetti all'Ufficio per il processo, la Ministra ha chiarito che gli Uffici giudiziari dovranno comunque dar corso alla presa di servizio degli addetti anche in assenza di istanza di sospensione o cancellazione dall'Albo.

Ora, in attesa della pubblicazione della norma in G.U., la suddetta sospensione dall'esercizio della professione in caso di assunzione presso l'Ufficio per il processo desta non pochi problemi dal punto di vista previdenziale, come sottolinea Cassa Forense nel comunicato del 24 febbraio 2022, ove afferma che così facendo, il provvedimento sembra ignorare che la sospensione equivale alla cancellazione ai fini previdenziali. Inoltre, l'emananda norma dovrebbe coordinarsi anche con l'art. 7-quater D.L. n. 152/2021, la quale prevede la possibilità di mantenere l'iscrizione alla Cassa anche per gli avvocati assunti presso le PP.AA..

Alla luce di tutto ciò, Cassa Forense precisa che, al di là della scelta a cui sono chiamati ora i professionisti, essi dovranno tenere presente che il 2022, a fronte del regolare pagamento dei contributi dovuti, sarà considerato integralmente come anno di iscrizione valido alla Cassa, anche in caso di sospensione avvenuta durante l'anno.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?