Con la sentenza in commento, il TAR Toscana risponde al quesito.
TAR Toscana, sez. II, sentenza (ud. 19 ottobre 2022) 25 ottobre 2022, n. 1197
Svolgimento del processo
I ricorrenti, M. A. e I. H., cittadini pakistani, con i due ricorsi in epigrafe (rispettivamente R.G. nn. 304 e 305) impugnano separatamente i decreti n. 73378 e 73387 del 24 dicembre 2021 con i quali il Prefetto di Grosseto ha respinto le istanze di emersione dal lavoro irregolare, presentate, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2000, in loro favore dal sig. S. L., legale rappresentante dell’azienda agricola “L.”.
Il rigetto di entrambe le istanze risulta motivato sulla base della ritenuta non congruità della capacità economica dell’azienda agricola, e in particolare sulla base del parere negativo reso dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, il quale aveva rilevato come il volume degli affari al netto degli acquisti (€ 119.765,00 di acquisti a fronte di un volume di affari di € 89.508,00) e il reddito dichiarato dall’impresa, pari ad € 2.173,00, non consentissero di ritenere congrua, in relazione alle due istanze presentate, la capacità economica del datore di lavoro.
A fondamento dei rispettivi gravami i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 9 del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020, il quale, per la parte di interesse nel presente giudizio, prevede che “1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui…
[…]
4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, … sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali […].
Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori”.
Nelle fattispecie in esame, secondo i ricorrenti, i provvedimenti di rigetto si fonderebbero su un’errata valutazione dei parametri reddituali ed economici dell’impresa.
In primo luogo, infatti, già in sede procedimentale il datore di lavoro aveva lamentato che nell’ammontare complessivo delle operazioni passive (pari come si è detto ad euro 119.765,00) fossero state contemplate delle poste non riferibili all’esercizio dell’impresa, in quanto relative ad investimenti fissi e in particolar modo a beni ammortizzabili per un importo totale pari a circa 80.000,00 euro; con la conseguenza che il reddito effettivo dell’impresa ammonterebbe ad euro 43.336,00, valore che denoterebbe una capacità economica del tutto congrua ai fini dell’assunzione dei due lavoratori.
Anche il volume di affari IVA risulterebbe altrettanto consistente, posto che, per i medesimi motivi, gli “acquisti” che inciderebbero sull’esercizio di impresa sarebbero pari a circa 40.000,00 euro (e non a 119.000 euro come sostenuto dall’ispettorato territoriale del lavoro).
Pertanto, il rigetto della richiesta di emersione si fonderebbe su una valutazione meramente quantitativa e non qualitativa dei dati economici dell’impresa, dovendo invece essere valutata in concreto la complessiva solidità economica dell’azienda.
Tutte tali argomentazioni erano state sviluppate dagli odierni ricorrenti nei rispettivi scritti difensivi procedimentali, senza però ottenere un riscontro da parte dell’Amministrazione nel provvedimento finale, che anche per tale ragione risulterebbe illegittimo.
Si è costituita in entrami i ricorsi la Prefettura di Grosseto per resistere al ricorso, producendo una relazione con allegata documentazione.
Con ordinanze emesse all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 5 aprile 2022, il Collegio, nel fissare l’udienza pubblica, ha disposto integrazioni istruttorie.
All’udienza del 19 ottobre 2022 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione sulla base degli scritti, come richiesto dai difensori delle parti.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente i ricorsi in esame possono essere riuniti ai fini di una loro trattazione congiunta, essendo soggettivamente ed oggettivamente connessi.
2. Nel merito, i ricorsi sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che si passa ad esaminare.
2.1. Innanzitutto pare utile ricordare che l’art. 103, c. 1, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020, recita: “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020”.
2.2. L'art. 103, c. 6, del D.L. n. 34 del 2020, ha rimesso ad apposito D.M. la fissazione dei “limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro”.
E’ stato quindi adottato il Decreto Ministeriale del 27 maggio 2020 riportato nella parte in fatto.
2.3. Dal quadro normativo sopra riportato emerge come la regolarizzazione degli stranieri privi di permesso di soggiorno, i quali svolgono la propria prestazione d’opera in favore di un’impresa secondo le forme del lavoro subordinato senza un regolare contratto, richieda una verifica della solidità aziendale della medesima impresa, al fine di poter stipulare un regolare contratto di lavoro nel rispetto delle norme di categoria applicabili.
2.4. In base al D.M. sopra citato possono essere espressivi di tale solidità aziendale, in alternativa, il reddito o il fatturato (v. T.A.R. Toscana, II sez., 862/2022).
2.5. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che l’impresa datrice di lavoro dei ricorrenti ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2019, ricavi per 89.508,00 euro ed ugualmente nella dichiarazione IVA risulta per il 2019 un volume di affari pari a 89.508,00 euro.
Trattandosi però di dichiarazione di emersione presentata in favore di più lavoratori, trova applicazione il quarto comma dell’art. 9 secondo cui:
“In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.
Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.”.
2.6. Dunque, in caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, viene demandata all’Ispettorato territoriale del lavoro la valutazione della congruità della capacità economica “sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; inoltre, con specifico riguardo agli imprenditori agricoli si aggiunge che “possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori”.
2.7. L’amministrazione resistente, nell’esaminare la domanda di emersione presentata nell’interesse degli odierni ricorrenti, ha preso in considerazione il volume di affari dell’azienda agricola “L.”, pari ad euro 89.508,00, come risultante dalla dichiarazione IVA, e lo ha comparato con la maggiore spesa per gli acquisti pari ad euro 119.765,00, deducendone la mancanza di capacità economica per la regolarizzazione di entrambi i lavoratori stranieri.
2.8. Tale operazione non appare tuttavia rispettosa del dettato normativo, dovendo la valutazione di congruità della capacità economica degli imprenditori agricoli, anche nel caso di presentazione di più domande, prendere comunque le mosse dalla soglia reddituale o di fatturato minima, fissata, al comma 1 dell’art. 9 citato, nella misura pari a 30.000 euro, la quale se vale per la regolarizzazione di un lavoratore deve a maggior ragione valere, come soglia appunto minima, per la regolarizzazione di più lavoratori.
2.9. Tale soglia nella fattispecie risulta ampiamente superata essendo il fatturato della datrice di lavoro (che è equiparabile al volume di affari e che è ritenuto dal regolamento ministeriale citato comunque espressivo del livello di solidità e di maturità dell’impresa) pari a 89.508,00 euro; nè potendo comunque tradursi, tale valutazione di congruità rimessa all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in un’automatica moltiplicazione del limite reddituale o di fatturato per il numero delle domande presentate.
2.10. La valutazione tecnico-discrezionale suddetta, di competenza dell’Ispettorato del lavoro, non può neppure risolversi in una semplice operazione aritmetica costituita dalla sottrazione del totale degli acquisti al volume d’affari, perché ciò contraddirebbe il parametro di cui al primo comma (basato sulla rilevanza anche del solo fatturato al fine di stabilire la solidità economica dell’impresa), da cui si evince che per il Ministero che ha regolamentato la fattispecie non è necessario che vi sia un utile d’esercizio per effettuare l’investimento costituito dall’assunzione di uno o più lavoratori; e ciò a differenza dell’ipotesi in cui ad assumere lavoratori sia una persona fisica, per la quale rileva unicamente il reddito.
2.11. Piuttosto, per quanto riguarda la regolarizzazione di più lavoratori da parte dell’imprenditore agricolo, la relativa valutazione della capacità economica - che dal tenore del comma 4 citato dovrebbe essere peraltro di particolare favore rispetto alle altre tipologie d’imprese ammesse alla regolarizzazione - può incentrarsi, in via ausiliaria, anche su “indici di capacità economica di tipo analitico” maggiormente significativi e comunque diversi rispetto a quelli di cui al primo comma dell’art. 9 del D.M. del 27 maggio 2020.
2.12. Alla luce di tali riflessioni deve essere ritenuta fondata la doglianza dei ricorrenti relativa alla mancata considerazione, da parte dell’Ispettorato del lavoro e quindi della Prefettura, di elementi, ricavabili dalla dichiarazione IVA (od anche dalla dichiarazione dei redditi), che sono alla base della costruzione delle principali voci contabili e che in effetti sembrerebbero lasciare spazio ad una favorevole valutazione della concreta ed effettiva solidità economica dell’azienda, come l’esistenza di costi, nel 2019, per investimenti fissi e in particolar modo per beni ammortizzabili, per circa ottantamila euro (che dunque andrebbero stralciati dai costi effettivamente incidenti sull’esercizio annuale), e la sottoposizione dell’attività di agriturismo ad una detrazione forfettaria fissata per legge al 75%, pari nel caso di specie ad euro 41.163,00, annotata nella dichiarazione dei redditi fra gli “Altri componenti negativi”; elementi questi da considerarsi unitamente all’esistenza di un volume di affari di una certa consistenza per una azienda agricola, pari ad euro 89.508,00.
3. Per tali ragioni i ricorsi in esame devono essere entrambi accolti con l’annullamento degli atti impugnati, restando salva la valutazione da parte dell’Ispettorato del lavoro e della Prefettura del requisito di congruità economica richiesto dalla legge, da svolgersi alla stregua dei parametri interpretativi indicati nella presente motivazione.
4. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.