Così la Suprema Corte recepisce il recente orientamento della Corte costituzionale oggetto della sentenza n. 209/2022.
L'odierna ricorrente proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento relativo al pagamento dell'IMU per via del mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale. La CTP respingeva il ricorso, così come la CTR a seguito di gravame, sulla base del fatto che in caso di immobili situati in diversi Comuni, non può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione...
Svolgimento del processo
la ricorrente, residente nel Comune di M., il coniuge della quale aveva conservato la residenza nel Comune di T., proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2013 in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello, affermando che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali non può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili ancorché I coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il Comune di M. non svolge difese.
Motivi della decisione
1. Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto spetterebbe comunque una agevolazione per l'IMU ad un membro della famiglia ed il coniuge, residente a T., non ne ha usufruito.
L'unico motivo di impugnazione è fondato.
Infatti, con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha, fra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Dunque, erra la sentenza impugnata laddove ha negato l'agevolazione per l'IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile nel comune di M., nonostante l'abitazione principale di quest'ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di T..
Non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, in quanto l'unica contestazione dell'Ufficio contenuta nell'avviso di accertamento impugnato riguardava la circostanza che l'intero nucleo familiare non risiedesse nell'abitazione della parte contribuente.
Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere pertanto decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso della parte contribuente e il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia e alla circostanza che per la decisione della controversia in esame è stata decisiva la citata sentenza della Corte costituzionale, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito accoglie l'originario ricorso della parte contribuente.
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.