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2 dicembre 2022
L’esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale è legittima anche nei casi di scissione del nucleo familiare

A seguito della sentenza n. 209/2022 della Consulta, non è più invocabile, ai fini dell'esclusione del beneficio fiscale in esame, l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 c.c..

La Redazione
Una contribuente impugnava dinanzi alla CTP l'avviso di accertamento che le aveva contestato l'omesso versamento delle prime due rate IMU per l'anno 2015 sulla base delle verifiche d'ufficio da cui era emersa l'insussistenza del presupposto per il riconoscimento dell'esenzione da abitazione principale. Il Giudice adito respingeva il ricorso sul presupposto che solo la contribuente fosse residente nel Comune interessato, mentre il marito era residente in altro Comune per esigenze di lavoro. 
 
Contro tale statuizione, viene proposto appello dinnanzi alla CTR Abruzzo.
 
Con sentenza n. 655 del 3 novembre 2022, la sezione Sesta richiama dapprima la recente pronuncia n. 209/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 2, periodo quarto, D.L. n. 201/2011 nella parte in cui prevede che per abitazione principale debba intendersi l'immobile presso cui «il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse».
 
Con la sentenza della Consulta è stata ridefinito il concetto di abitazione principale, da intendere come «il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia».
Di conseguenza è legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Non è più invocabile, a giustificazione dell'esclusione del beneficio fiscale, l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 c.c., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. 
 
Sulla base di ciò, l'appello in esame va accolto, in quanto la doppia esenzione a vantaggio sia del coniuge residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune per motivi di lavoro, è legittima.
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