Risposta affermativa della Cassazione, la quale chiarisce che spetta al genitore che agisce per la revoca provare di aver effettivamente fornito tale contributo affinché il giovane completi gli studi e raggiunga l'indipendenza economica.
Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda dell'attore avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra lui e l'ex moglie, tra cui la revoca degli assegni di mantenimento in favore dei due figli.
Posto che la figlia maggiore aveva aderito alla richiesta di revoca, il Giudice...
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 710 cod. proc. civ. e art. 9 l. n. 898/1970 depositato il 18/02/2020, G.C. ha chiesto al tribunale di Bari la modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra lui e l’ex moglie, I.V., instando in particolare per la revoca degli assegni di mantenimento e di ogni altro onere a qualsiasi titolo gravante in capo al ricorrente in favore dei due figli S. e S. (n.il 26/11/1991) ed in subordine per la riduzione di quello a favore di S. in euro 300,00. Quanto alla figlia S., la revoca era chiesta per avere quest’ultima contratto matrimonio a giugno 2019; quanto al figlio S., per non aver portato a compimento gli studi universitari, nonostante l’avanzata età adulta ormai raggiunta.
2. Si sono costituiti in giudizio I.V. e i figli, deducendo che S. non aveva potuto portare a compimento gli studi universitari proprio per l’inadempimento del padre G. al suo obbligo di contribuire, nella misura del settanta percento, al pagamento delle tasse universitarie. La figlia maggiore S., avendo contratto matrimonio nel 2019, aderiva alla richiesta di revoca, pur non rinunciando a tutti i crediti maturati e maturandi in corso di accertamento nei giudizi pendenti contro il padre. Chiedevano pertanto la conferma dell’assegno di mantenimento nella misura di euro 1.200,00, con adeguamento Istat, o di altra somma riconosciuta di giustizia in favore di S..
3. Con decreto pubblicato in data 21 dicembre 2020, il tribunale di Bari ha accolto la domanda del padre, revocando ogni onere economico di quest’ultimo nei confronti di entrambi i figli, prendendo atto, da un lato, dell’adesione della figlia maggiore S. alla richiesta di revoca, dall’altro, dell’avanzata età di S. (29 anni) e della mancata conclusione del percorso universitario intrapreso dallo stesso, nonostante il padre avesse garantito per un lungo lasso di tempo le condizioni economiche atte a portare a termine gli studi intrapresi.
4. Con decreto n. 937/2021, reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 7 ottobre 2021, la corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da I.V. e S.C. avverso il citato provvedimento.
4. 1. La corte distrettuale, invero, ha ritenuto non provata l’assoluta impossibilità economica della V. ad anticipare il pagamento delle tasse universitarie, salvo rimborso da parte dell’altro genitore obbligato. Al contrario, la corte territoriale ha affermato sussistere la prova che l’altra figlia della coppia, pur scontando il medesimo inadempimento all’obbligo di versamento da parte del padre, era comunque riuscita a concludere il percorso universitario, impegnandosi a perseguire l’obiettivo.
4.2. Dette evidenze, unitamente all’età raggiunta dal figlio più giovane S., alla mancata conclusione del percorso scolastico triennale in giurisprudenza dallo stesso prescelto senza essersi determinato, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso, a raggiungere una propria autonomia e indipendenza economica, costituivano, a giudizio della corte d’appello, elementi idonei a far venire meno in capo allo stesso il diritto al mantenimento prescindendo da ogni valutazione in merito alle capacità reddituali del padre G.C..
5. I.V. e S.C. hanno proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, con atto notificato in data 14 gennaio 2022, sulla base di due motivi, mentre G.C. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
6. Il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 147, 316 bis e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) denuncia l’erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto il genitore istante per la revoca del contributo di mantenimento non gravato dell’onere di provare che il figlio a carico non avesse compiuto il percorso formativo, pur avendone avuto la possibilità.
6.1. I ricorrenti sostengono, in particolare, che la corte distrettuale avrebbe errato nel limitarsi a prendere atto del comportamento inadempiente del genitore onerato del mantenimento, facendo addirittura assurgere tale condotta a dato di fatto idoneo ad escludere l’impossibilità, dedotta dalla madre e dal figlio S., di portare a compimento gli studi universitari.
6.2. Secondo la tesi dei ricorrenti, il genitore che agisca per la revoca del contributo economico per il mantenimento dei figli, deve in primo luogo provare di aver effettivamente fornito tale contributo, non risultando ammissibile ogni ulteriore indagine sulla pretesa responsabilità del figlio per il fallimento del percorso formativo, là dove il presupposto minimo di fatto di tale percorso – id est il pagamento degli studi – non sia stato rispettato.
7. Il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) deduce l’erroneità della decisione impugnata per non aver tenuto conto del fatto che S.C. non è riuscito a concludere il percorso scolastico non per sua inerzia ma per impossibilità di sostenere gli esami a causa del mancato pagamento di numerose tasse universitarie da parte del padre, il quale ha cessato di contribuire a dette spese a partire dal 2017, anno in cui si è laureata la figlia maggiore S..
7. 1. Ad avviso dei ricorrenti, ove la corte territoriale avesse esaminato dette circostanze decisive, sarebbe giunta all’indefettibile conclusione per cui se il padre non avesse interrotto, a far data proprio dalla laurea della sorella maggiore S., ogni pagamento al figlio S., quest’ultimo ben avrebbe potuto essere già laureato.
8. I due motivi si possono trattare congiuntamente perché strettamente connessi e sono fondati.
8. 1. In base al consolidato orientamento di legittimità, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., n. 12952/2016, Cass., n. 5088/2018; Cass., n. 17183/2020).
8.2. Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz’altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato, dell’obbligo di mantenimento. Ciò in quando l’adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
8.3. Invero, l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., 1830/2011; id., 1773/2012; id., 38366/2021).
8. 4. Nella specie, la corte d’appello, di fronte alla deduzione della madre e del figlio circa il comportamento inadempiente del padre, che aveva reso impossibile al figlio di sostenere gli esami stante il mancato pagamento delle tasse universitarie fin dai primi anni di studio, ha ritenuto che fosse onere della madre e del figlio provare che fosse per loro impossibile pagare autonomamente gli studi universitari in luogo del padre tenuto all’obbligo del mantenimento e che non aveva fornito la prova del suo adempimento.
8.4. Così operando, tuttavia, la corte d’appello è incorsa nella dedotta violazione di legge, finendo per accollare all’altro genitore l’onere di provare l’assoluta impossibilità di anticipare il pagamento delle tasse universitarie del figlio ed al contempo omettendo la corretta valutazione di fatti decisivi per il giudizio.
9. Il ricorso è pertanto fondato ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché provveda alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.