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10 dicembre 2024
Nulla è eterno, nemmeno il pagamento delle rette universitarie per il figlio

Peculiare il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione che vede il figlio, ormai ultratrentenne e fuori corso da ben 8 anni, imputare al padre la colpa di non aver potuto concludere il suo percorso di studi a causa del mancato pagamento delle tasse universitarie.

di La Redazione

Attore in causa è un padre che chiedeva la revisione delle condizioni di divorzio vigenti tra lui e la ex moglie e, in particolare, la revoca del mantenimento in favore dei due figli ultramaggiorenni e, in subordine, la riduzione del mantenimento in favore del secondogenito.
Costituitisi in giudizio la ex moglie e il secondo figlio, essi adducevano che la mancata conclusione del ciclo di studi universitario del secondo fosse da ricondurre proprio alla condotta del padre che non aveva adempiuto al suo obbligo di contribuire al pagamento delle tasse universitarie, chiedendo quindi la conferma dell'assegno di mantenimento.
Tanto il Tribunale, prima, quanto la Corte d'Appello, dopo, accordavano le richieste dell'uomo, revocando l'assegno di mantenimento nei confronti di entrambi i figli. In particolare, il Giudice di secondo grado aveva ritenuto non provata l'impossibilità economica della madre di anticipare il pagamento delle tasse universitarie per il figlio, comparando tale situazione a quella della figlia maggiore, oramai sposata, la quale era invece riuscita a portare a compimento il suo percorso di studi con successo.

La vicenda veniva sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale annullava con rinvio il provvedimento sul rilievo che la valutazione della condotta complessiva tenuta dal figlio dalla maggiore età in poi non poteva prescindere dal pregiudiziale accertamento dell'assolvimento da parte del padre del suo obbligo di mantenimento, perdurando tale obbligo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, il quale deve essere stato posto nelle condizioni concrete di poter raggiungere tale obiettivo senza però trarne profitto.
La Corte d'Appello di Bari rigettava ancora una volta l'appello proposto da madre e figlio, evidenziando che fosse un dato incontestato che fino al 2017 il padre avesse adempiuto agli obblighi a suo carico verso il figlio nella misura prevista, ed anche dopo seppur in misura parziale. Tuttavia, se è vero che dal 2017 il figlio non aveva più sostenuto esami, a suo dire per colpa del padre che non aveva provveduto al pagamento delle rette universitarie, è anche vero che al 2020, epoca in cui era stato proposto il ricorso, egli era già al settimo anno fuori corso (trattandosi di una triennale in giurisprudenza). Ciò significava, secondo i Giudici, che il mancato completamento del corso di studi non era tanto ascrivibile alla condotta del padre, quanto all'inerzia colpevole del figlio.
La questione passa ancora nelle mani della Suprema Corte.

Con l'ordinanza n. 31564 del 9 dicembre 2024, la Cassazione mette un punto alla vicenda rigettando il ricorso ed evidenziando come la Corte di merito avesse compiutamente riesaminato i fatti e correttamente applicato i principi di diritto espressi in materia.
L'iscrizione del figlio al corso di laurea triennale di cui si discute risale infatti all'anno 2009, quindi al 2017, cioè dopo ben 8 anni, egli era già ampiamente fuori corso e comunque la madre aveva già provveduto ad anticipare il pagamento delle rette fino a quel momento. Ciò esclude che il parziale inadempimento del padre sia stata la causa del mancato raggiungimento del risultato scolastico del figlio, posto che il pagamento delle tasse universitarie, come ha ben sottolineato il Giudice di seconde cure, non ha una durata illimitata a fronte di un risultato che doveva attendersi sin dal 2012, mentre il pagamento delle tasse si è protratto fino al 2017.
In altri termini, il raggiungimento di un'età nella quale il percorso di studi nella normalità dei casi si è concluso, la persistente assenza di una indipendenza economica, salvo non vi siano ragioni individuali specifiche, rappresenta indicatore di forte inerzia colpevole, quindi gli ostacoli personali in tale fase (ampiamente adulta sotto il profilo anagrafico) devono essere puntualmente allegati e provati ove siano collocati nell'ambito di un percorso di vita caratterizzato dalla mancata iniziativa e dal mancato impegno al raggiungimento dell'obiettivo prescelto.
Non essendo ciò avvenuto, non resta allora che rigettare il ricorso.

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