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23 dicembre 2022
Restituzione anticipata del finanziamento: il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del costo totale del credito

La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto Sostegni-bis, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.

La Redazione

Con sentenza n. 263 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In particolare, la norma dichiarata incostituzionale riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, di attuazione della Direttiva 2008/48/CE e che ha riformato la disciplina del credito del consumo, ma prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021.

La violazione è stata più precisamente ravvisata in relazione all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva comunitaria, che la CGUE, con sentenza 11 settembre 2019, C-383/19 (caso Lexitor), aveva interpretato in tal senso: «il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata».

Stante la dichiarazione di incostituzionalità della norma, la Consulta ha dunque concluso che 

precisazione

ai consumatori spetterà il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021.

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