
|
Con atto di citazione, Tizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Società Beta. A sostegno delle pretese azionate l'opponente, in via preliminare, disconosceva la conformità degli originali delle fideiussioni. L'opponente ha altresì eccepito la violazione del disposto di cui agli |
|
In base all' |
|
Quando la garanzia ha ad oggetto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche di mora ed ogni altro accessorio, nonché per ogni altra spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, in tal caso, il garante ha assunto la medesima obbligazione gravante sul debitore principale, non il rischio economico connesso all’inadempimento dell’obbligato principale e con l’ulteriore conseguenza che la garanzia deve essere qualificata in termini di fideiussione. Difatti, secondo i Giudici di legittimità, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale; mentre, nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni (Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2022, n. 19693; Cass. civ., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8874). |
|
Quanto alla qualificazione delle garanzie prestate dall'opponente in favore del dante causa dell'opposta, non è stata condivisa la prospettazione di parte opposta secondo la quale si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia; difatti, dall'esame dei documenti era emerso che entrambi i contratti si riferivano espressamente alla fideiussione. Quanto alla legge applicabile, invece, secondo il giudicante, nella vicenda non era in discussione fra le parti che il rapporto contrattuale garantito era intercorso fra due soggetti di diritto sammarinese e che tale rapporto era stato stipulato ed eseguito nella Repubblica di San Marino. In virtù dell'applicazione degli |
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 7 giugno 2018 il sig. Z.C. ha proposto, innanzi al Tribunale di Rimini, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 545/18 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Scudo Investimenti SG S.p.A. della somma di € 69.313,29 oltre interessi convenzionali e spese chiedendo che, in via preliminare, non fosse concessa la provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio opposto nonché che fosse accertata l’intervenuta prescrizione del diritto azionato; nel merito l’opponente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità e comunque che fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A sostegno delle pretese azionate l’opponente, in via preliminare, ha disconosciuto la conformità del doc. 8 agli originali delle fideiussioni; nel merito ha evidenziato la carenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo i contratti di leasing posti a fondamento del provvedimento monitorio opposto assistiti da alcuna garanzia fideiussoria dell’opponente e come, in ogni caso, non fosse stato esercitato il diritto di riscatto. L’opponente ha altresì eccepito la violazione del disposto di cui agli artt. 1957 e 1938 c.c.
Si è costituita la Scudo Investimenti SG S.p.A. che ha contestato la fondatezza dell’opposizione evidenziando come alla fattispecie fosse applicabile la legge sammarinese atteso che i contratti di leasing erano stati stipulati da due società di diritto sammarinese (la (omissis)S.r.l. da un lato e la (omissis) S.r.l. dall’altro), in territorio sammarinese; come la garanzia prestata dall’opponente dovesse essere qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia; come l’art. 1957 c.c. non fosse applicabile alla fattispecie in ragione della legge regolatrice sammarinese ed in ogni caso come stata pattuita nella garanzia una clausola di efficace deroga al disposto dell’art. 1957; come le garanzie fossero state prestate in relazione a beni oggetto di leasing specificamente individuati con la conseguenza che l’importo massimo garantito risultava determinabile per relationem e come il termine prescrizionale nel diritto sammarinese fosse stato fissato in trenta anni fino all’entrata in vigore dell’art. 11 della l. 1° luglio 2015 n. 102 che aveva ridotto il termine prescrizionale a 10 anni.
Con ordinanza in data 4 luglio 2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed è stato fissato il termine per l’avvio del procedimento di mediazione obbligatoria che ha avuto esito negativo. I Procuratori delle parti sono stati autorizzati al deposito delle memorie di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. E’ stata disposta la comparizione personale dell’opponente al fine di verificare la conformità degli originali delle fideiussioni azionate dall’opposta ed è stata riconosciuta la conformità di tali originali e l’ascrivibilità all’opponente delle sottoscrizioni in calce alle fideiussioni in data 31 luglio 2007. Con ordinanza in data 22 novembre 2021 sono state ammesse le prove documentali con riserva di valutazione della relativa rilevanza in sede di decisione nel merito; non sono state ammesse le prove orali offerte in quanto già provate per documenti o per essere oggetto dell’onere probatorio di controparte ed è stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni. All’udienza del 25 maggio 2022 la presente causa, all’esito della precisazione delle conclusioni da parte dei Procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
In via preliminare occorre individuare la legge applicabile alle garanzie di cui l’opponente ha riconosciuto la paternità all’udienza del 28 aprile 2021: in proposito si osserva che non risulta in discussione fra le parti che il rapporto contrattuale garantito sia intercorso fra due soggetti di diritto sammarinese e che tale rapporto sia stato stipulato ed eseguito nella Repubblica di San Marino; ne discende che, secondo quanto previsto dall’art. 5 l. 218/95 (“Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984
n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili”) e dall’art. 4 l. 975/84 (“Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell’art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto – omissis – si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale”) deve ritenersi l’applicabilità del diritto sammarinese a tali garanzie, in quanto accessorie all’obbligazione principale del garantito e del debitore principale.
Da tale premessa discende che non può trovare applicazione la disciplina consumeristica della Comunità Europea (la Repubblica di San Marino ne è estranea) e non rileva in alcun modo il disposto di cui all’art. 1957 c.c. che presuppone l’applicabilità del diritto italiano. Quanto all’allegata violazione dell’art. 1938 c.c., anche a volerne ritenere la portata di principio generale di ordine pubblico, si osserva che l’eccezione di parte opponente risulta del tutto infondata essendo esattamente individuati nelle garanzie prestate i beni in relazione al cui costo di leasing il garante ha assunto l’obbligazione del debitore principale con la conseguenza che l’importo massimo garantito risulta agevolmente determinabile per relationem.
Quanto alla qualificazione delle garanzie prestate dall’opponente in favore della dante causa dell’opposta si rileva che non può essere condivisa la prospettazione di parte opposta secondo la quale si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia con conseguente inopponibilità, da parte del garante, delle eccezioni di merito: in realtà dall’esame del doc.8 emerge che in entrambi i contratti (oltre al riferimento espresso nel titolo al tipo del negozio di fideiussione) è espressamente previsto alla lettera a) che la garanzia ha ad oggetto “quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche di mora ed ogni altro accessorio, nonché per ogni altra spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” con la conseguenza che non si può che ritenere che il garante abbia assunto la medesima obbligazione gravante sul debitore principale, non il rischio economico connesso all’inadempimento dell’obbligato principale e con l’ulteriore conseguenza che la garanzia non può che essere qualificata in termini di fideiussione (cfr. per tutte da ultimo Cass. 8874/21 “Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.”, successivamente in senso conforme in motivazione cfr. Cass. 19693/22).
Quanto, invece, all’eccezione di prescrizione del diritto azionato si osserva che l’art. 11 della l. 1° luglio 2015 n. 102 della Repubblica di San Marino ha abbreviato il termine di prescrizione per i diritti di credito a 10 anni come emerge chiaramente dal disposto di cui all’art. 19 della medesima legge che recita, tra l’altro, “I termini di prescrizione di cui all’art. 11 si applicano ai diritti sorti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge qualora gli stessi non si prescrivano anteriormente sulla base delle previgenti leggi” con la conseguenza che, essendo stati i diritti di credito rivendicati nei confronti del debitore principale nell’anno 2012, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione.
Nel merito si osserva che le eccezioni formulate da parte opponente e fondate sul rilievo che non sarebbe stato esercitato il diritto di riscatto dei beni oggetto di leasing con la conseguenza che le somme rivendicate dall’opposta non sarebbero dovute non possono trovare accoglimento alla luce del rilievo che risulta provato per documenti (cfr. doc. 9 di parte opposta) che i contratti siano stati risolti per inadempimento determinato dal mancato pagamento di numerosi canoni ad iniziativa della dante causa dell’odierna opposta. A fronte di tale allegazione di inadempimento incombeva sull’opponente l’onere di provare l’avvenuto regolare pagamento di tutti i canoni dovuti da parte della società debitrice principale, onere che non può ritenersi assolto in quanto sul punto l’opponente si è limitato a mere allegazioni sfornite di riscontro probatorio (l’avvenuto pagamento doveva essere provato per documenti).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l’opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di parte opponente e che, tenuto conto del medio livello di complessità della questione dedotta in causa, delle attività processuali effettivamente espletate e del valore della causa (€ 69.313,29 oltre accessori e spese), sono liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 11.268,00oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio (€ 2.552,00), introduttiva (€ 1.628,00) e decisionale (€ 4.253,00) e del valore minimo per la fase di trattazione e/o istruttoria essendo state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ma non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio. Non risultano documentate spese vive di parte opposta con la conseguenza che non vi è luogo a provvedere sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 545/18 che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere all’opposta le spese di liquidate in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA.