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4 gennaio 2023
Il caso processuale: rapporto contrattuale eseguito nella Repubblica di San Marino
È valido il decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto contrattuale stipulato nella Repubblica di San Marino?
La Redazione
L'oggetto del processo: contratto stipulato in un altro paese - legge applicabile

ilcaso

Con atto di citazione, Tizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Società Beta. A sostegno delle pretese azionate l'opponente, in via preliminare, disconosceva la conformità degli originali delle fideiussioni. L'opponente ha altresì eccepito la violazione del disposto di cui agli artt. 1957 e 1938 c.c.. Costituendosi in giudizio, la Società Beta contestava la fondatezza dell'opposizione evidenziando come alla fattispecie fosse applicabile la legge sammarinese atteso che i contratti di leasing erano stati stipulati da due società di diritto sammarinese, in territorio sammarinese; inoltre, la società opposta evidenziava che la garanzia prestata dall'opponente doveva essere qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia.

La normativa risolutiva

legislazione

In base all'art. 5 della L. n. 218/1995, le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la Legge 18 dicembre 1984 n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili. Inoltre, in base all'art. 4 della L. n. 975/1984, il Legislatore ha previsto che nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto; si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.

La procedura

esempio

Quando la garanzia ha ad oggetto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche di mora ed ogni altro accessorio, nonché per ogni altra spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, in tal caso, il garante ha assunto la medesima obbligazione gravante sul debitore principale, non il rischio economico connesso all’inadempimento dell’obbligato principale e con l’ulteriore conseguenza che la garanzia deve essere qualificata in termini di fideiussione. Difatti, secondo i Giudici di legittimità, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale; mentre, nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni (Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2022, n. 19693; Cass. civ., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8874).

La soluzione del giudice

ildiritto

Quanto alla qualificazione delle garanzie prestate dall'opponente in favore del dante causa dell'opposta, non è stata condivisa la prospettazione di parte opposta secondo la quale si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia; difatti, dall'esame dei documenti era emerso che entrambi i contratti si riferivano espressamente alla fideiussione. Quanto alla legge applicabile, invece, secondo il giudicante, nella vicenda non era in discussione fra le parti che il rapporto contrattuale garantito era intercorso fra due soggetti di diritto sammarinese e che tale rapporto era stato stipulato ed eseguito nella Repubblica di San Marino. In virtù dell'applicazione degli artt. 5 (L. n. 218/1995) e 4 (L. n. 975/1984), il giudicante ha ritenuto l'applicabilità del diritto sammarinese alle garanzie oggetto del giudizio, in quanto accessorie all'obbligazione principale del garantito e del debitore principale. In particolare, secondo il provvedimento in commento, nella vicenda non poteva trovare applicazione la disciplina consumeristica della Comunità Europea (la Repubblica di San Marino ne è estranea) e non rilevava in alcun modo il disposto di cui all'art. 1957 c.c. che presuppone l'applicabilità del diritto italiano. Quanto all'allegata violazione dell'art. 1938 c.c., anche a volerne ritenere la portata di principio generale di ordine pubblico, si osserva che l'eccezione di parte opponente risultava del tutto infondata essendo esattamente individuati nelle garanzie prestate i beni in relazione al cui costo di leasing il garante aveva assunto l'obbligazione del debitore principale con la conseguenza che l'importo massimo garantito risultava agevolmente determinabile per relationem. Per le ragioni esposte, l'opposizione è stata rigettata.

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