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22 febbraio 2023
Il caso processuale: nulla la clausola unilaterale della società che devolve il contenzioso al collegio arbitrale
In fase di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente può eccepire il difetto di giurisdizione del Tribunale in presenza di una clausola arbitrale predisposta nei confronti di un consumatore?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia contratto di fornitura di opere

ilcaso

La Società beta aveva stipulato con Tizio contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di serramenti, concordando che la metà della somma dovuta sarebbe stata corrisposta alla firma dell'accordo, mentre il residuo alla consegna. Ebbene, Tizio, asserendo l'inadempimento della Società, otteneva decreto ingiuntivo. Avverso questo, la Società si era opposta evidenziando che i serramenti era conformi a quelli ordinati  e, quindi, erano infondate e pretestuose le eccezioni concernenti l'errore della colorazione bicolore dei beni realizzati e consegnati. Indipendentemente dalla fondatezza della pretesa creditoria contestata, il decreto ingiuntivo (secondo parte opponente) doveva essere dichiarato nullo dal momento il contratto stabiliva di devolvere la questione al Collegio arbitrale da eseguirsi presso il Tribunale di San Marino. Costituendosi in giudizio, Tizio chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.

La normativa risolutiva

legislazione

Nei contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista si considerano vessatorie quelle clausole che - malgrado la buona fede (ovvero indipendentemente dall'intenzione) - determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Queste clausole sono state disciplinate in una direttiva comunitaria (la L. n. 13/1993) e inseriti in Italia agli artt. 33-38 del nostro Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 2005).

La procedura

esempio

Quando l'opposto è un consumatore, la clausola derogatoria della competenza/giurisdizione del Tribunale ordinario adito, ove il medesimo ha la residenza, in sede monitoria è sicuramente vessatoria in quanto rientrante nella previsione di vessatorietà dell'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del consumo”), la cui elencazione non è tassativa ma esemplificativa, salvo prova contraria consistente, nella apposita negoziazione della medesima, per la quale non basta la specifica sottoscrizione ex art. 1341 e artt. 1342 c.c. Deve evidenziarsi che la circostanza che la citata disposizione non faccia espresso riferimento alle clausole arbitrali è irrilevante, posto, da un lato, che l'elencazione non è tassativa ma esemplificativa, dall'altro, che la norma colpisce l'effetto più che la tipologia di clausola ossia appunto l'introduzione di una deroga ad opera del professionista del foro del consumatore ossia il luogo ove questi ha la residenza o il domicilio.

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il Tribunale, le contestazioni di parte opponente in ordine alla necessità di tempestiva deduzione della clausola arbitrale ad opera del convenuto, non si attagliava al presente procedimento per la semplice considerazione che l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza non è stata sollevata dalla parte convenuta in senso formale; nè la pretesa decadenza era riferibile al caso dell’eccepita violazione della predetta clausola del foro inderogabile del consumatore, posto che secondo giurisprudenza unanime essa è questione addirittura rilevabile d’ufficio (Cass. civ., sez. VI, 20 aprile 2022, n. 12541).  Premesso ciò, nella vicenda in commento, il contratto stipulato tra le parti era sicuramente stato predisposto unilateralmente dalla parte opponente, posto che esso riguardava una offerta redatta dalla Società su sua carta intestata corredata da “condizioni generali di vendita” parimenti unilateralmente formate dall’opponente e dal secondo semplicemente sottoscritte. Non valeva a ritenere superata l’unilaterale predisposizione e la mancanza di specifica negoziazione della clausola in parola la circostanza che a penna siano state indicate le modalità di versamento del prezzo appunto in due tranche, posto che, si ripete, ciò vale a dimostrare la negoziazione delle modalità di pagamento del totale convenuto, ma non certo delle singole clausole ed in particolare di quella per cui è contesa. A ciò infine va aggiunto che parte opponente neppure ha formulato istanze istruttorie volte a dimostrare la specifica negoziazione della clausola in esame, limitandosi a inferire di avere la propria sede legale in San Marino e che il contratto fosse stato ivi concluso (ed a voler dimostrare tali fatti); circostanze che attenevano, però, alla parte professionale del rapporto in esame e che non valevano a superare quanto innanzi rappresentato. Ne consegue che la clausola contrattuale era violativa della disciplina del consumatore e va quindi dichiarata nulla, in guisa che l’eccezione di difetto di giurisdizione/competenza è stata respinta.

In definitiva, il d.i. opposto è stato confermato.

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