Il Decreto, a firma del Ministero della Giustizia e pubblicato in G.U. n. 4/2023, prevede l'istituzione di un organo preposto alla verifica circa l'efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d'impresa, in particolare la durata, l'esito e, nei casi di prosecuzione dell'attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4/2023 il Decreto 29 dicembre 2022 recante «Istituzione di un Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, di cui all'
Ex art. 1 del Decreto, l'Osservatorio permanente, istituito presso l'Ufficio del Gabinetto del Ministero della Giustizia, è composto da:
- due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d'impresa, anch'essi designati dal Capo di Gabinetto;
- un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa;
- un membro designato dalla Banca d'Italia;
- tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
- un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;
- un membro designato da confartigianato-imprese;
- un membro designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.
I componenti dell'Osservatorio permanente durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un secondo quinquennio.
Per quanto riguarda le funzioni svolte dall'Osservatorio (art. 2), esso è preposto alla verifica circa l'efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d'impresa, in particolare la durata, l'esito e, nei casi di prosecuzione dell'attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l'Osservatorio verifica l'esito della fase esecutiva e monitora l'adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l'apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.
Per assolvere tali funzioni, il Decreto prevede che il presidente dell'Osservatorio riceva entro il 31 gennaio di ciascun anno i dati relativi alla composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 12 ss. CCII. L'Osservatorio elabora i dati di cui al c. 2 e redige, ogni due anni dalla data della sua costituzione, una sintetica relazione sull'efficienza delle misure e degli strumenti monitorati contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente. Ai fini della redazione della relazione prevista al c. 3, l'Osservatorio può anche acquisire dati, contributi, relazioni e materiali di esperti nella materia della crisi d'impresa o in materie connesse e affini, ovvero raccogliere proposte ed indicazioni da soggetti esterni sottoponendo, a tal fine, l'Ufficio di Gabinetto l'esigenza di procedere a specifiche audizioni.