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9 gennaio 2023
In Gazzetta il Decreto Legge che introduce misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale
Il provvedimento è stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 14 del 28 dicembre 2022.
La Redazione
In G.U. n. 4/2023, è stato pubblicato il D.L. n. 2/2023 recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 14 del 28 dicembre 2022.
Nello specifico, la norma è suddivisa in due capi:
Capo I - Disposizioni relative al settore siderurgico
-
Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale – Viene modificato l'
articolo 1 del D.L. n. 142/2019 , convertito, con modificazioni, dallaL. n. 5/2020 ; -
Amministrazione straordinaria delle società partecipate – Viene aggiunto un nuovo periodo all'
articolo 2, comma 2, del D.L. n. 347/2003 , convertito, con modificazioni, dallaL. n. 39/2004 ; -
Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi – Viene modificato l'
articolo 47, comma 1, del D.Lgs. n. 270/1999 ; -
Compensi degli amministratori giudiziari – Viene aggiunto un periodo all'
articolo 8 del D.Lgs. n. 14/2010 .
Capo II - Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale
-
Modifiche al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Sono disposti alcuni ritocchi alD.Lgs. n. 231/2001 , recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; -
Disposizioni in materia di sequestro - Vengono aggiunti alcuni incisi all'
articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; -
Disposizioni in materia di responsabilità penale – È stabilito che «chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'
articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dallalegge 24 dicembre 2012, n. 231 , non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni».
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