A nulla rileva che il professionista abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale.
Svolgimento del processo
1. La società Banco B. s.p.a. (d’ora innanzi, “la B.”), creditrice di P. G. B. e munita di titolo esecutivo, nel 2012 iniziò l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.
A tal fine pignorò i crediti vantati da P. G. B., a titolo di compenso per l’attività di membro del collegio sindacale, nei confronti di quattro società commerciali, e cioè:
1) A. s.p.a.;
2) F. s.p.a. (postea, “F. s.p.a.”);
3) I. s.p.a.;
4) M. s.p.a. (dichiarata fallita nelle more del giudizio; la domanda contro la M. Chemicals s.p.a. è stata coltivata nei confronti dei soci M. A. e F. s.n.c.).
2. Mentre la M. non rese alcuna dichiarazione di quantità, le altre tre società sopra elencate dichiararono che P. G. B., pur essendo loro sindaco, non vantava crediti verso di esse, perché tutti i rapporti contrattuali erano da loro intrattenuti con lo “Studio Associato (omissis)” (d’ora innanzi, “la BCA”), di cui P. G. B. era socio.
3. La B. contestò tali dichiarazioni e introdusse il giudizio ex art. 548 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo accertarsi che le società suddette erano debitrici di P. G. B..
4. Con sentenza 23.3.2018 n. 3598 il Tribunale di Milano dichiarò che P. G. B. non era creditore delle quattro società pignorate. Il Tribunale motivò la propria decisione in base ai seguenti rilievi:
-) l’associazione professionale “(omissis)” era stata costituita l’11.11.2011 (rectius, 16.11.2011);
-) il pignoramento era avvenuto 100 giorni dopo, e cioè il 21.2.2012;
-) una delibera dell’Associazione professionale del 26.6.2013 aveva stabilito che P. G. B. “è nominato sindaco effettivo della società quale componente dell’associazione professionale, alla quale dunque spetta la remunerazione per la carica”.
La sentenza fu appellata dal soccombente.
5. Con sentenza 27.1.2020 n. 259 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame.
La Corte d’appello ha così motivato la propria decisione:
-) lo statuto dell’Associazione Professionale di cui era socio P. G. B. prevedeva che tutti gli associati si obbligavano a svolgere la propria attività a favore dell’associazione in modo esclusivo (art. 6); e che gli associati partecipavano agli utili in misura proporzionale “alla redditività effettiva” di ciascuno, da ripartirsi annualmente con delibera assembleare;
-) nell’atto di nomina di P. G. B. a sindaco della società A. era precisato che alla Associazione professionale “spetta[va] la remunerazione per la carica”.
-) dunque la sola Associazione professionale aveva “la facoltà di riscossione dei crediti oggetto del pignoramento”;
-) ergo, le società pignorate erano debitrici dell’Associazione professionale, non di P. G. B..
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla B. con ricorso fondato su due motivi.
Resistono con controricorso P. G. B., la BCA, la A. e la I..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la B. lamenta la violazione degli artt. 36, 2222, 2229, 2232 e 2397 c.c..
L’illustrazione della censura è così riassumibile:
-) i terzi pignorati avevano conferito l’incarico di sindaco a P. G. B., non all’Associazione professionale di cui faceva parte; né del resto ciò sarebbe stato possibile, perché l’incarico di sindaco può essere conferito solo a una persona fisica, ex art. 2397 c.c.;
-) ciò vuol dire che creditore del diritto al compenso resta il sindaco, e se il sindaco aderisce ad una Associazione professionale, il suo credito non si trasferisce automaticamente all’Associazione, ma potrebbe trasferirsi solo per effetto di un atto volontario in tal senso, nella specie mancante;
-) se poi alla Associazione venga attribuita la facoltà di esigere i crediti spettanti ai propri associati, tale facoltà concorre con quella del titolare effettivo, e non priva quest’ultimo del proprio diritto di credito.
1.1. Il motivo è fondato.
Il sindaco di una società per azioni può essere solo una persona fisica.
La persona fisica che svolge l’attività di sindaco adempie una prestazione professionale: prestazione che dunque deve essere eseguita personalmente (art. 2232 c.c.).
La società che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista è dunque debitrice di quest’ultimo.
Di questo credito è consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all’esercizio (ad es., per mandato), la legittimazione all’incasso (ad es., per indicazione di pagamento) o la titolarità (ad es., per cessione).
Tuttavia il trasferimento della legittimazione all’esercizio od all’incasso non è opponibile al creditor creditoris.
Il creditore resta tale, e può pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia conferito mandato a chicchessia per l’incasso di quei crediti.
Quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone un atto formale in tal senso.
1.2. Alla luce di tali princìpi, non può condividersi la soluzione adottata dalla sentenza impugnata.
Per quanto detto, creditore del diritto al compenso poteva essere soltanto P. G. B., trattandosi di credito scaturente da una prestazione d’opera professionale.
Che tale credito fosse stato ceduto alla BCA, la Corte d’appello non lo ha accertato, né del resto alcuna delle parti aveva mai allegato l’esistenza d’una cessione.
1.3. La circostanza, poi, che P. G. B. avesse per statuto sociale assunto l’obbligo di versare i compensi all’Associazione di cui era membro costituiva un obbligo interno vincolante i soli membri dell’associazione, come tale inopponibile ai creditori del singolo associato, per l’ovvio divieto di stipulare contratti de iure tertii. Ed infatti chi promette di versare al promissario quanto dovuto al promittente da un proprio debitore non rende il promissario creditore di quest’ultimo.
1.4. Allo stesso modo, anche il patto tra la società debitrice e la BCA costituiva, rispetto alla banca creditrice, una res inter alios acta, come tale a lei inopponibile. Che si voglia qualificare quell’accordo come indicazione di pagamento (art. 1188 c.c.) o come delegatio solvendi, quel che è certo è che né l’una, né l’altra di tali figure giuridiche fa venir meno la qualità di creditore in capo a chi compie l’indicazione o la delegatio.
1.5. Da quanto esposto consegue che la sentenza impugnata è effettivamente infirmata dagli errori di diritto segnalati dalla società ricorrente.
In particolare:
-) fu errore di diritto ritenere che l’obbligo dell’associato di trasferire all’associazione i propri proventi producesse i medesimi effetti della cessione del credito;
-) fu errore il ritenere che una indicazione di pagamento privi il creditore della titolarità del credito.
1.6. Resta solo da aggiungere come non appaiono pertinenti rispetto al caso di specie i tre precedenti di questa Corte, richiamati dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione (e cioè Cass. 17718/19, Cass. 15417/16 e Cass. 4268/16; cfr. p. 16 della sentenza impugnata). Infatti la decisione pronunciata da Cass. 17718/19 stabilì che lo statuto di una associazione professionale può attribuire all'associazione stessa “la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati (…). Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico”.
Quella decisione, pertanto, si limitò ad affermare che la legittimazione dell’associazione ad esigere i crediti dell’associato verso terzo spetta se essa “stipula il contratto e ne delega l’esecuzione” all’associato, e sempre che il giudice di merito “accerti tale circostanza”.
Ma nel caso di specie tale circostanza di fatto (avere, cioè, la BCA stipulato direttamente i contratti di prestazione d’opera professionale con le quattro società commerciali indicate sopra, e averne delegato l’esecuzione a P. G. B.) non solo non è stata accertata, ma nemmeno poteva giuridicamente avvenire, in quanto come già detto l’incarico di sindaco può essere assunto solo da una persona fisica.
Anche le decisioni pronunciate da Cass. 15417/16 e Cass. 4268/16 hanno affermato principi identici, e come tali anch’essi non pertinenti rispetto al caso di specie.
2. Il secondo motivo.
Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha male interpretato lo statuto della associazione professionale, là dove ha ritenuto che in forza di esso i crediti di B. per l’attività professionale svolta personalmente “sarebbero stati da imputarsi direttamente in capo all’associazione”.
Deduce che tale interpretazione ha violato l’art. 1362 c.c..
2.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha preso in esame tre articoli dello statuto della BCA:
-) l’art. 6, che obbligava gli associati a prestare la propria opera “a favore dell’associazione in modo pieno ed esclusivo”;
-) gli artt. 13 e 14, che attribuivano agli associati il diritto di partecipare agli utili “in proporzione alla redditività effettiva di ognuno di loro”.
Ne ha tratto la conclusione che per effetto di tali clausole i compensi dovuti a P. G. B. dalle società che l’avevano nominato sindaco “sarebbero stati da imputarsi direttamente in capo all’associazione”.
2.2. Ma tale conclusione era in chiaro contrasto con la lettera dello statuto. La prima delle clausole sopra trascritte, infatti, non si occupa di titolarità del credito, ma costituisce un patto di esclusiva.
Anche la seconda delle suddette clausole nulla dice sulla titolarità dei crediti: stabilisce solo come, quando ed in che misura gli utili sarebbero stati ripartiti tra gli associati.
La Corte d’appello dunque ha effettivamente violato l’art. 1362 c.c.,
ravvisando nelle suddette clausole previsioni in esse mancanti.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, affinché torni ad esaminare il gravame proposto dalla BPL applicando i seguenti princìpi di diritto:
“È solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualità.
Pertanto il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale”.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.