La banca conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna, Caio e una società chiedendo l'accertamento che il proprio debitore Caio fosse creditore nei confronti della medesima associazione per compensi lui dovuti quale Presidente del Collegio Sindacale della medesima associazione.
La Banca allegava di essere...
Svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione ex art. 548 c.p.c. BPM S.p.a. conveniva innanzi al Tribunale di Bologna, (omissis) e la (OMISSIS) S.r.l. chiedendo l'accertamento che il proprio debitore (omissis) fosse creditore nei confronti della medesima associazione per compensi lui dovuti quale Presidente del Collegio Sindacale della medesima associazione.
La Banca allegava di essere creditrice verso il (omissis) della somma di €. 21.400 in forza del decreto ingiuntivo n. 494/2008 emesso dal Tribunale di Lodi, confermato, a seguito di opposizione, con sentenza del medesimo Tribunale di data 09.09.2011 alla quale era seguito - in data 16.01.2012 - il pignoramento presso terzi oggetto del giudizio. Quale terza debitrice (OMISSIS) S.r.l. aveva reso al GE dichiarazione negativa poiché il (omissis) svolgeva la funzione di Sindaco nell'interesse della Associazione Professionale (OMISSIS), (OMISSIS) & ASSOCIATI con sede in Milano.
La Banca aveva, pertanto, chiesto procedersi all'istruzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
2. - Il Tribunale dichiarava che la convenuta (omissis) s.r.l. era debitrice, nei confronti del convenuto (omissis) della somma di € 19.329,50 e fissava in giorni sessanta il termine per la riassunzione del processo esecutivo.
La decisione era motivata previa ricostruzione dei fatti, posto che la somma in controversia corrispondeva ai compensi sindacali maturati dal dott. (omissis) dopo la data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e fino alla data di cessazione del suo incarico.
Ritenuto che un'Associazione Professionale, pur essendo un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici, non poteva sostituirsi legittimamente ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela nel caso di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiedesse particolari titoli di abilitazione dei quali solo il singolo è in possesso, non poteva conseguentemente aver diritto al pertinente compenso. Non risultava, inoltre, raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del diritto al compenso per le prestazioni svolte dal (omissis) a favore dell'associazione.
3. - (OMISSIS) s.p.a. proponeva gravame, dinanzi alla Corte di Bologna che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione come nel caso di specie, il creditore pignorante avendo la qualità di terzo è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, qualora eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento;
b) pertanto, alla Banca spettava l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo della (OMISSIS) s.p.a. mentre a quest'ultima l'onere di provare eventualmente di aver estinto la propria obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell’esistenza del credito supposta dal pignorante;
c) non è contestato che il dott. (omissis) sia stato nominato ed abbia svolto personalmente l'incarico di Presidente del Collegio sindacale della (omissis) e che uno studio professionale associato non possa legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso;
d) ai sensi dell'art. 36 c.c., l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, eventualmente delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, così come prevede l’art. 6 dell’associazione in questione. Ne deriva che, ove accertata tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici anche rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, poiché il fenomeno associativo tra professionisti può non essere necessariamente finalizzato in modo univoco alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi;
e) il principio di personalità della prestazione tipico del contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. è compatibile con uno studio associato, pertanto la titolarità del credito per lo svolgimento dell'attività professionale degli associati può essere attribuita allo studio, poiché il credito per l'onorario non rientra tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, ma è obbligatorio che la prestazione sia resa dal singolo associato.;
f) è stata prodotta in atti la comunicazione da parte del dott. (omissis) alla (OMISSIS) s.p.a. di data 28.11.2011 a mezzo racc. a/r dell'avvenuta costituzione in data 11.11.2011 dell'Associazione Professionale (omissis), (omissis) & Associati, cui facevano capo tutti i rapporti in essere per l'attività professionale svolta dott. (omissis) e a nome della quale, pertanto, dovevano essere emesse note e fatture relative a tale attività che subentrava a ogni effetto di legge. Sono altresì allegate le successive fatture emesse dallo studio associato nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. con imputazione agli emolumenti dovuti quale Presidente del Collegio della Società stessa; ciò è avvenuto antecedentemente alla notifica da parte della Banca — avvenuta in data 16.01.2012 ¿ alla associazione dell'atto di pignoramento presso terzi.
4. - Banco Bpm s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi ed anche memoria.
5. - (omissis) (omissis) ha presentato controricorso, ed anche memoria.
(OMISSIS) s.p.a. ha presentato controricorso, ed anche memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
6. - Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di violazione di norme sul procedimento in relazione all'art. 2697 c.c. ed agli artt. 547 e 548 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma della L. 228/2012 (art. 360, nn. 3 e 4, c.pc.) - In via subordinata: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per avere la sentenza impugnata ritenuto non raggiunta, da parte di Banco BPM s.p.a., la prova dell'esistenza del credito del Dott. (omissis) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. quale sindaco effettivo. La società aveva conferito l’incarico personalmente al dott. (omissis) e non all’associazione professionale secondo l’art. 24 del proprio Statuto.
7. - Con il secondo motivo: Violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 36 c.c. e 2222, 2229, 2232 e 2397 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Sentenza violato il principio di personalità dell'esecuzione della prestazione intellettuale, ritenendo che il diritto al compenso spettante per lo svolgimento di predetta attività si potesse trasferire automaticamente allo Studio Associato per effetto della creazione di quest'ultimo, privando il professionista della titolarità del proprio credito.
8. - Con il terzo motivo: Violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.) per avere la Sentenza ritenuto opponibile a Banco BPM s.p.a.: (i) la raccomandata a.r. del 28.11.11 del Dott. (omissis) a (OMISSIS) s.p.a. con la quale il primo ha comunicato alla seconda le modalità di intestazione e di pagamento in favore dello Studio Associato (omissis) (omissis) e Associati dei documenti contabili relativi ai compensi maturati dal Dott. (omissis) come sindaco effettivo; (ii) le fatture prodotte da (OMISSIS) s.p.a. nel corso del primo grado di giudizio, omettendo ogni valutazione sull'eccezione di inopponibilità dei documenti, sollevata da Banco BPM s.p.a. in giudizio, in quanto privi di data certa.
9. - Con il quarto motivo: Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 36 c.c. e degli artt. 1362 c.c. e ss., (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Sentenza violato l'applicazione delle regole di interpretazione dello Statuto dello Studio Associato (omissis) (omissis) e Associati e della raccomandata a.r. del 28.11.11 del Dott. (omissis) a (OMISSIS) s.p.a. con la quale il primo ha comunicato alla seconda le modalità di intestazione e di pagamento in favore dello Studio Associato (omissis) (omissis) e Associati dei documenti contabili relativi ai compensi maturati dal Dott. (omissis) come sindaco effettivo.
9.1 - Il secondo e il quarto motivo devono essere valutati prioritariamente rispetto agli altri. Le questioni poste sono già state risolte tra le medesime parti, anche se con terzi esecutati diversi, da Cass., n. 756/2023 che ha accolto il ricorso della BPM s.p.a. statuendo che:
a) «La società che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista è dunque debitrice di quest’ultimo.
Di questo credito è consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all’esercizio (ad es., per mandato), la legittimazione all’incasso (ad es., per indicazione di pagamento) o la titolarità (ad es., per cessione).
Tuttavia, il trasferimento della legittimazione all’esercizio od all’incasso non è opponibile al creditor creditoris.
Il creditore resta tale, e può pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia conferito mandato a chicchessia per l’incasso di quei crediti.
Quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone un atto formale in tal senso.
La circostanza, poi, che (omissis) avesse per statuto sociale assunto l’obbligo di versare i compensi all’Associazione di cui era membro costituiva un obbligo interno vincolante i soli membri dell’associazione, come tale inopponibile ai creditori del singolo associato, per l’ovvio divieto di stipulare contratti de iure tertii. Ed infatti chi promette di versare al promissario quanto dovuto al promittente da un proprio debitore non rende il promissario creditore di quest’ultimo».
b) sullo Statuto della costituita Associazione professionale ha statuito che l’interpretazione individuata dalla Corte di Appello non era corretta, poiché per effetto delle clausole statutarie i compensi dovuti a (omissis) dalle società che l’avevano nominato sindaco non potevano essere imputati direttamente in capo all’associazione. Le clausole in questione definiscono un patto di esclusiva e non si occupano della titolarità del credito derivante dall’esecuzione personale della prestazione professionale e definiscono con quali modalità e in quale misura gli utili devono essere ripartiti tra gli associati.
La medesima ordinanza definisce i seguenti principi di diritto, che questo Collegio condivide ed intende applicare anche nel giudizio in esame:
«è solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualità.
Pertanto, il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale».
Il primo ed il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo e quarto mezzo.
10. -Per quanto esposto, il secondo e il quarto motivo del ricorso vanno accolti, assorbiti il primo e il terzo. La sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a ai principi i di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso assorbiti il primo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.