Indicazioni sulla determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza
Con la circolare del 9 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla quantificazione del contributo unificato nell'ambito di procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
Ciò si è reso necessario a causa dell'arrivo presso la Direzione generale degli affari interni di alcuni quesiti che evidenziavano alcune difficoltà interpretative sull'unico articolo della L. n. 319/1958. Nello specifico, i quesiti vertevano sui seguenti argomenti:
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- Se nell'ambito delle procedure indicate sia dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale di cui all'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002;
- Se con specifico riguardo ai crediti di lavoro vantati nei confronti dell'impresa in decozione sia dovuto il pagamento del contributo unificato per le istanze volte alla dichiarazione di fallimento.
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Una volta illustrati con chiarezza i quesiti, la circolare passa in rassegna i diversi orientamenti in materia ed inquadra normativamente la questione, pervenendo in conclusione a fornire agli uffici giudiziari le seguenti indicazioni:
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- «le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115»;
- «analogamente, le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115».
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