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8 gennaio 2024 Previdenza forense
I requisiti per l'esenzione dal contributo unificato per cause di lavoro e previdenza
Possono usufruire dell'esenzione dal contributo unificato i soggetti che hanno un reddito inferiore a 38.514,03 .
di La Redazione
Per le cause in materia di lavoro e previdenza è prevista l'esenzione dal pagamento del contributo unificato se la parte ha un reddito IRPEFinferiore al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio (art. 76 DPR n.115/2002), reddito annuale fissato a 12.838,01

attenzione

Di conseguenza, possono usufruire dell'esenzione dal contributo unificato i soggetti che hanno un reddito inferiore ad € 38.514,03 (il triplo di 12.838,01), reddito che viene aumentato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico.

È necessario precisare che il reddito da tenere in considerazione per l'ammissione ai benefici in parola previsti dal DPR n. 115/2002 è il “reddito imponibile” risultante dall'ultima dichiarazione. 
L'ultima dichiarazione per l'individuazione del reddito rilevante è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata.
 
Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 9 gennaio 2023 ha precisato che anche per le procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vi è l'esenzione dal contributo unificato solo per chi ha un reddito non superiore a tre volte il limite per l'accesso al gratuito patrocinio.
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