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Lo Studio Associato di Odontoiatria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della ditta di forniture dentali di Tizio la somma di circa 12 mila euro. A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva: l'inammissibilità del ricorso; la risoluzione del contratto per vendita aliud pro alio; i vizi della cosa venduta, il ritardo nella consegna; i danni per perdita di redditività. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i.. |
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Per aliud pro alio, nella compravendita, si intende quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito. Qualora si versi nella ipotesi in cui non sia stata prevista espressamente dalle parti la destinazione della merce venduta ad uno specifico uso, secondo i Giudici di legittimità (Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2001, n. 2659) l'aliud pro alio ricorre quando la merce stessa manchi delle qualità minimali necessarie per un suo qualunque utile impiego, nell'ambito di quelli ad essa propri, ciò che si verifica anche nel caso in cui, pur mantenendo la sua identità complessiva, la merce contenga sostanze estranee che la rendano praticamente del tutto inservibile. Secondo altro orientamento, l'ipotesi di consegna di aliud pro alio ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, "facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto" (Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1997, n. 244) |
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In materia di vendita di cosa mobile, la distinzione tra presenza di vizi ed assenza di qualità promesse o essenziali rileva ai fini della disciplina applicabile, in quanto in ipotesi di mancanza di qualità l' |
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Secondo il Giudice, nella vicenda, non poteva darsi luogo ad ipotesi di vendita di aliud pro alio, affermazione rafforzata da quanto riscontrato dal c.t.u., ciò ricorrendo solo quando la res tradita appartenga ad un genus diverso da quello convenuto oppure presenti difetti sì da impedire di assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. Inoltre, come eccepito da parte opposta, parte opponente non aveva mai formalizzato alcuna denuncia circa eventuali vizi e/o difetti, giacché la circostanza, pacificamente riconosciuta dalla venditrice, inerente al “Top” – poi sostituito –, non potrebbe certamente essere estesa a eventuali altri e diversi vizi o difetti, di talché l'acquirente avrebbe sempre dovuto effettuare la relativa denuncia per non incorrere nella decadenza di legge. Inoltre, a parere del giudicante, la circostanza che la merce era stata consegnata con un mese di ritardo, rispetto a quanto contrattualizzato, non assumeva un connotato di gravità per porsi quale condizione di risoluzione, a maggior ragione della mancanza di qualsiasi danno patrimoniale, neppure minimamente specificato. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 02.05.2016 lo Studio Associato di Odontoiatria dei dott.ri L.P. e L.R. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329/2016 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 14/16.03.2016, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della A.P. Forniture Dentali di A.P. la somma di euro 12.200,00, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, l’opponente eccepiva: l’inammissibilità del ricorso; la risoluzione del contratto per vendita aliud pro alio; i vizi della cosa venduta, il ritardo nella consegna; i danni per perdita di redditività.
Pertanto, chiedeva l’accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta A.P. Forniture Dentali di A.P., contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per il suo rigetto.
Il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione e, all’esito dei termini ex art. 183 co 6 cpc, ammetteva le prove orali come da ordinanza del 13.09.2017, assumendole; lo scrivente, al quale la lite era successivamente assegnata, disponeva ctu tecnica con ordinanza del 17.02.2020, riservandola poi in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che l'opposizione si palesa infondata e va, pertanto, rigettata.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova; per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d’attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell’obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
Date per note alle parti le circostanze e i fatti di causa, è a dirsi, in prima battuta, come sia giuridicamente errata la prima eccezione, inerente la mancata indicazione del l.r. dell’originaria parte ricorrente, trattandosi di impresa individuale e, quindi, coincidente con A.P., e non di ente societario.
Assolutamente pacifica è la circostanza della vendita e della consegna della merce di cui all’ordine d’acquisto del 18.02.2015 e successiva fattura n. 654 del 18.06.2015, il cui prezzo non risulta essere stato corrisposto alla A.P. (da qui il ricorso al monitorio).
Già con l’ordinanza del 17.02.2020 lo scrivente escludeva potesse ricorrere un’ipotesi di vendita di aliud pro alio, affermazione vieppiù rafforzata da quanto riscontrato dal c.t.u., ciò ricorrendo solo quando la res tradita appartenga ad un genus diverso da quello convenuto oppure presenti difetti sì da impedire di assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.
Inoltre, va dato atto, come eccepito da parte opposta, che parte opponente non ha mai formalizzato alcuna denuncia circa eventuali vizi e/o difetti, giacché la circostanza, pacificamente riconosciuta dalla venditrice, inerente il Top – poi sostituito –, non potrebbe certamente essere estesa a eventuali altri e diversi vizi o difetti, di talché l’acquirente avrebbe sempre dovuto effettuare la relativa denuncia per non incorrere nella decadenza di legge.
E, prim’ancora di analizzare l’elaborato peritale, anche la circostanza che la merce venduta non sarebbe stata consegnata a Capri, come concordato, si palesa processualmente infondata e finanche poco verosimile: da un lato, infatti, nulla risulta nell’ordine di acquisto, dove invece viene indicato il termine di consegna e l’imperfezione dei mobili giustificanti un prezzo ridotto; dall’altro, atteso che il costo per il trasporto della res è, normalmente, a carico dell’acquirente, non si vede per quale motivo l’A. avrebbe autonomamente scelto di consegnarla;
in tal senso, la deposizione dei testi di parte opposta appare maggiormente attendibile.
La circostanza, poi, che la merce sia stata consegnata con un mese di ritardo rispetto a quanto contrattualizzato – non costituente termine essenziale – non assume poi un connotato di gravità per porsi quale condizione di risoluzione, a maggior ragione della mancanza di qualsiasi danno patrimoniale, neppure minimamente specificato.
2. La ctu era ulteriore conforto delle ragioni di parte opposta. Al riguardo, l’ing. G.M. con indagine peritale scevra da vizi logici e assolutamente coerente, da intendersi qui riprodotta, giacché fatta propria dallo scrivente, dava atto del funzionamento del “riunito” e, soprattutto, del suo utilizzo, specificandone i motivi e confutando poi, in sede di replica alla osservazione di parte opponente, le relative argomentazioni.
Sì comprovando il comportamento “artificioso” di parte opponente nell’applicazione del cellophane sul riunito, teso a dimostrarne il “non utilizzo”, invero già logicamente desumibile dalle foto allegate da parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, riproducenti lo studio dentistico degli opponenti.
Nel ribadire, pertanto, la piena adesione all’elaborato peritale, va solo rammentato il corretto utilizzo da parte del ctu del manuale d’istruzione – anche in base alla giurisprudenza citata dall’opposta in sede di memorie di replica – e la tardività e, quindi, inammissibilità di qualsiasi eccezione riguardante il “certificato di collaudo”, rectius la Dichiarazione di Conformità impianto, proposta solo con la memoria conclusiva.
In definitiva, il d.i. opposto merita conferma e acquista efficacia esecutiva ex art. 653 – 282 cpc.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dallo Studio Associato Odontoiatria dei dott. L.P. e L.R. nei confronti della A.P. Forniture Dentali di A.P., disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della A.P. Forniture Dentali di A.P. che liquida in euro 5.100,00, di cui euro 50,00 per spese ed euro 5.050,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al 15% di cui all’art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55, con attribuzione al procuratore antistatario.