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17 gennaio 2023
Il caso processuale: onere della prova in caso di vendita aliud pro alio
È possibile opporsi al decreto ingiuntivo eccependo la risoluzione del contratto per vendita aliud pro alio ma senza aver precedentemente denunciato i vizi/difetti dei beni?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo

ilcaso

Lo Studio Associato di Odontoiatria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della ditta di forniture dentali di Tizio la somma di circa 12 mila euro. A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva: l'inammissibilità del ricorso; la risoluzione del contratto per vendita aliud pro alio; i vizi della cosa venduta, il ritardo nella consegna; i danni per perdita di redditività. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta di Tizio, contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per il suo rigetto.

La normativa risolutiva

legislazione

Per aliud pro alio, nella compravendita, si intende quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito. Qualora si versi nella ipotesi in cui non sia stata prevista espressamente dalle parti la destinazione della merce venduta ad uno specifico uso, secondo i Giudici di legittimità (Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2001, n. 2659) l'aliud pro alio ricorre quando la merce stessa manchi delle qualità minimali necessarie per un suo qualunque utile impiego, nell'ambito di quelli ad essa propri, ciò che si verifica anche nel caso in cui, pur mantenendo la sua identità complessiva, la merce contenga sostanze estranee che la rendano praticamente del tutto inservibile. Secondo altro orientamento, l'ipotesi di consegna di aliud pro alio ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, "facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto" (Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1997, n. 244)

La procedura

esempio

In materia di vendita di cosa mobile, la distinzione tra presenza di vizi ed assenza di qualità promesse o essenziali rileva ai fini della disciplina applicabile, in quanto in ipotesi di mancanza di qualità l'art. 1497 c.c. non contempla il rimedio relativo alla riduzione del prezzo (concedendo all'acquirente soltanto il diritto di ottenere la risoluzione del contratto), rimedio previsto, invece, dall'art. 1492 c.c. per il caso di vizi. In tal caso le soluzioni poste a tutela del compratore nei casi di mancanza di qualità sono, dunque, quelle di cui agli artt. 1453 e seg. c.c. ed implicano il contegno colpevole del venditore. Si ha, invece, consegna di aliud pro alio, quando la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quello della cosa consegnata, o presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. In questo caso, si ha una vera e propria ipotesi di inadempimento ed il compratore non è soggetto ad alcun onere di denuncia, ma ha la possibilità sia di domandare l'adempimento, sia di esperire l'azione di risoluzione, secondo quanto stabilito dall'art. 1453 c.c., di talché il venditore sarà responsabile solo se colpevole, secondo i principi generali che regolano l'inadempimento (Trib. Treviso 23 aprile 2019, n. 916).

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il Giudice, nella vicenda, non poteva darsi luogo ad ipotesi di vendita di aliud pro alio, affermazione rafforzata da quanto riscontrato dal c.t.u., ciò ricorrendo solo quando la res tradita appartenga ad un genus diverso da quello convenuto oppure presenti difetti sì da impedire di assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. Inoltre, come eccepito da parte opposta, parte opponente non aveva mai formalizzato alcuna denuncia circa eventuali vizi e/o difetti, giacché la circostanza, pacificamente riconosciuta dalla venditrice, inerente al “Top” – poi sostituito –, non potrebbe certamente essere estesa a eventuali altri e diversi vizi o difetti, di talché l'acquirente avrebbe sempre dovuto effettuare la relativa denuncia per non incorrere nella decadenza di legge. Inoltre, a parere del giudicante, la circostanza che la merce era stata consegnata con un mese di ritardo, rispetto a quanto contrattualizzato, non assumeva un connotato di gravità per porsi quale condizione di risoluzione, a maggior ragione della mancanza di qualsiasi danno patrimoniale, neppure minimamente specificato.
In definitiva, il d.i. opposto è stato confermato.

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