L'agevolazione può essere riconosciuta su abitazione e pertinenze che siano catastalmente costituite da una pluralità di particelle di diversa intestazione ma unite di fatto a fini fiscali.
Con la risposta n. 155 del 24 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'erede può usufruire dell'agevolazione “prima casa” per l'abitazione ricevuta in successione e per le relative pertinenze anche se formalmente costituite da più particelle catastali diversamente intestate, a patto che risultino “unite di fatto ai fini fiscali”, nel rispetto della procedura delineata nella circolare n. 27/2016, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.
Nel caso in esame, l'istante è tra gli eredi della nonna deceduta. Tra i beni ereditari c'è un edificio composto da più appartamenti e pertinenze composti da distinte particelle catastali, di diversa intestazione, ma senza autonomia funzionale e reddituale e, perciò, riunite di fatto ai fini fiscali.
In particolare, l'istante dichiara che uno degli appartamenti costituisce la sua abitazione principale e chiede se, in sede di successione, possa usufruire del beneficio fiscale “prima casa” per l'alloggio e le relative pertinenze anche se diversamente intestate. Secondo la stessa, «non risulterebbe necessario, ai fini dell'agevolazione, procedere alla fusione catastale delle due particelle, con accorpamento dei mappali, come previsto per gli immobili ''contigui''».
Il Fisco risponde in senso affermativo. Nella sua risposta menziona anzitutto l'art. 69, c. 3, L. n. 342/2022 secondo il quale «Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione» dal Testo unico sull'imposta di registro, approvato con
Ai fini della richiesta dell'agevolazione nella dichiarazione di successione, è quindi necessaria la sussistenza di tali requisiti.
Inoltre, secondo la circolare n. 44/2001, il trattamento di favore può essere applicato a uno solo degli immobili avuti in donazione o successioni, per gli altri la tassazione è ordinaria, con imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate precisa che tali considerazioni valgono anche con rifermento alle pertinenze, composte da più particelle senza autonomia funzionale e reddituale e perciò riunite di fatto ai fini fiscali, fermo restando il rispetto della richiamata procedura.