Grava sul maggiorenne l'onere di provare di essersi impegnato attivamente nella ricerca di un'occupazione per diventare economicamente autonomo.
Con l'ordinanza n. 2056 del 24 gennaio 2023, la Cassazione accoglie il ricorso di un padre che chiedeva la revoca del mantenimento in favore delle figlie 29enni, traferitesi in Germania ed economicamente indipendenti.
Nelle sue argomentazioni, la Corte chiarisce che, sebbene l'onere...
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Salerno, pronunciando in sede di impugnazione proposta da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno 2401/2019 che aveva fissato in euro 800,00 complessive l'assegno in favore della moglie (omissis) e delle due figlie (omissis) ha rigettato l'appello e confermato la somma dovuta ripartita in euro 300,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 500,00 per le due figlie metà per ciascuna.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (omissis) affidato ad un motivo e memoria.
(omissis) resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2697,2729 cc 115 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto il giudice territoriale, senza tenere conto dei principi affermati da questa Corte in tema di onere della prova per il mantenimento dei figli ha fissato in euro 250,00 la somma mensile da versare a ciascuna delle figlie sebbene queste fossero emigrate in Germania ed economicamente indipendenti nonché euro 300,00 a favore dell'ex coniuge che non ha dimostrato di aver cercato lavoro.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione alle figlie. Occorre premettere che la nota sentenza a Sezioni Unite nr. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte
della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti".
Dalla massima sopra riportata risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.Sez.1/6 nr.3015/2018).
Nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte risulta altresì che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare.
Nella fattispecie la sentenza impugnata, nello stabilire l'entità dell'assegno divorzile in euro 300,00 mensili ha dato conto adeguatamente della determinazione dell'importo stabilito tenuto conto che la (omissis) non lavora e non ha redditi.
Per quanto riguarda invece le figlie gemelle nate nel 1993 e pertanto attualmente di anni 29 occorre chiarire che è corretto ritenere che l'onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore, tuttavia data l'età delle stesse può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare.
La Corte non ha poi valutato se le figlie si siano attivate nella ricerca di un'occupazione e tantomeno a quali opportunità di lavoro avrebbero aspirato in base agli studi compiuti. A tal riguardo 1 vedi Ordinanza n.17183 del 14/08/2020 (Rv. 658568 - 02) "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni."
Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente alle figlie.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Salerno cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.