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La Società Immobiliare e Tizio proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in solido ed in favore della Compagnia di Assicurazioni della somma di circa 12mila euro a titolo di supplementi di premi dovuti in relazione alle due polizze fideiussorie. A fondamento dell'opposizione eccepivano la nullità del ricorso, trovando applicazione il termine annuale di cui all' |
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In tema, è stato sostenuto che la fideiussione – pur se prestata senza limiti di tempo e quindi sottratta al termine di decadenza previsto dall' |
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Secondo il Giudice, l'obbligazione della Società Immobiliare, quale debitrice principale, e di Tizio, quale coobbligato in solido, trovava fondamento nelle polizze fideiussorie dalla prima stipulate con la Compagnia in forza delle quali quest'ultima |
Tribunale di Cosenza, sez. I Civile, sentenza 27 gennaio 2023, n. 154
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Immobiliare L.C. srl e la A.F.
S.p.a. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1628/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 19-21.11.2019 con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in solido ed in favore della A. S.p.a., della somma di € 12.547,62, a titolo di supplementi di premi dovuti in relazione alle due polizze fideiussorie nn. (omissis) e (omissis).
A fondamento dell’opposizione eccepivano la nullità del ricorso monitorio per carente esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, nonchè l’assenza di prova del credito e la prescrizione delle somme ingiunte, trovando applicazione il termine annuale di cui all’art. 2952 comma 1 c.c., in materia di rapporto di assicurazione.
Chiedevano, quindi, che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la A. S.p.a. che contestava la fondatezza dell’opposizione, rilevando che il ricorso per decreto ingiuntivo aveva ad oggetto i supplementi di premio non corrisposti dalla società Immobiliare L.C. S.r.l. in relazione alle due polizze fideiussorie nn. (omissis) e (omissis) dalla stessa stipulate, rispetto alle quali la A.F. S.p.a. aveva sottoscritto le appendici di coobbligo, con cui si era impegnata “... a garantire in solido il pagamento di premi, anche suppletivi e di proroga, dovuti su detta polizza ...”; che le eccezioni sollevate dalle opponenti erano destituite di fondamento, atteso che il ricorso monitorio conteneva la specifica esposizione dei titoli e dei fatti costitutivi della domanda di pagamento azionata dalla creditrice; che le stesse non avevano in alcun modo contestato né la stipulazione delle polizze fideiussorie né il mancato pagamento dei supplementi di premio; che i contratti in oggetto erano assimilabili alla fideiussione, con conseguente soggezione della relativa disciplina e inapplicabilità dell'art. 1901 c.c. in ordine alla risoluzione di diritto della polizza cauzionale nonché dell'art. 2952 c.c. in tema di prescrizione, trovando invece applicazione dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; che il creditore che intendeva agire per l’adempimento, doveva dare la sola prova della fonte negoziale del proprio diritto, prova in questo caso assolta a mezzo della produzione delle polizze fideiussorie, spettando ai debitori dimostrare l’avvenuto fatto estintivo, costituito dal pagamento dei premi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletati gli incombenti di rito, all’udienza cartolare del 17.10.2022, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note scritte depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L’opposizione proposta dalla Società Immobiliare L.C. srl e dalla A.F. S.p.a. è infondata e deve essere rigettata.
Il credito ingiunto, pari ad € 12.547,62, è relativo alla somma dovuta a titolo di supplementi di premi, in relazione alle due polizze fideiussorie nn. (omissis) e (omissis) sottoscritte dalla Società Immobiliare L.C. srl con la A. s.p.a., rispetto alle quali la A.F. s.p.a. ha sottoscritto le appendici di coobbligo.
Sin dal ricorso monitorio, la società creditrice ha allegato le due polizze fideiussorie nn. (omissis) e (omissis) e le appendici di coobbligo n. (omissis) e (omissis) ed ha elencato specificamente i supplementi di premio non corrisposti dalla debitrice principale e dalla garante, così fornendo la prova del titolo e dei fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Consegue che appare destituita di fondamento l’eccezione di nullità della domanda per carente esposizione dei fatti, sollevata dalle parti opponenti.
Passando all’esame del merito, risultano ampiamente dimostrati l’esistenza e l’ammontare del credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l’obbligazione della Società Immobiliare L.C. srl, quale debitrice principale, e della A.F. S.p.a., quale coobbligata in solido, trova fondamento nelle polizze fideiussorie
nn. (omissis) e (omissis) dalla prima stipulate con la A. s.p.a., in forza delle quali quest’ultima si è costituita “fideiussore nell’interesse del Contraente per le somme che fosse tenuto a corrispondere al Comune garantito”, a fronte del pagamento di un premio annuale e di eventuali supplementi in caso di proroga della durata contrattuale.
Inoltre, con appendici n. (omissis) e (omissis) la A.F. S.p.a. ha assunto solidalmente gli obblighi e gli oneri derivanti dalle predette polizze, impegnandosi “a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza”.
Ciò posto, la A. s.p.a. ha specificamente elencato e quantificato l’ammontare del supplementi di premio dovuti dalle due società obbligate in solido, per un ammontare complessivo di € 12.547,62, che non è stato specificamente contestato dalle stesse le quali, peraltro, non hanno fornito la prova di alcun fatto estintivo della loro obbligazione.
A tale riguardo, va disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata dalle opponenti, sul presupposto che dovesse trovare applicazione il termine annuale previsto dall’art. 2952 primo comma c.c., in tema di contratto di assicurazione.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che “La cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente; peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto.” (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 2688 del 30.01.2019; Cass. Civ., n. 1724 del 29.01.2016).
Consegue che nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (cfr. Cass. Civ., n. 16283 del 31.7.2015)
Nella fattispecie in esame, dalla lettura delle clausole contenute nelle polizze fideiussorie emerge, chiaramente, che le parti abbiano fatto riferimento alla disciplina della fideiussione ed abbiano, quindi, dato prevalenza alla funzione di garanzia rispetto a quella assicurativa. A tal fine, si rileva che nelle due polizze la A. s.p.a. si costituisce “fideiussore” nell’interesse del contraente, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune, all’art. 5 si richiama l’art. 1944 c.c., al fine di escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente in favore del creditore garantito, e al successivo art. 6 si richiama l’art. 1952 c.c. per regolare l’azione di regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale.
Consegue che, avendo le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, inteso applicare la disciplina specifica del contratto di fideiussione, alla stregua della principale funzione di garanzia assolta dalle polizze sottoscritte con la A. s.p.a., deve ritenersi che, anche rispetto al termine di prescrizione, non possa invocarsi la norma di cui all'art. 2952, comma 1, c.c. dettata in materia di rapporti di assicurazione, ma che debba trovare applicazione l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Consegue che, non essendo maturato il termine di prescrizione del credito per il pagamento dei supplementi di premio ed in mancanza della prova del pagamento o di altri fatti estintivi dell’obbligazione, le Società Immobiliare L.C. srl e A.F. S.p.a. sono tenute, in solido tra loro, al versamento, in favore della A. s.p.a., della somma di € 12.547,62, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, l’odierna opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1628/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 19-21.11.2019 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte opposta, atteso che la norma in questione, pur non richiedendo la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, I presupposti della mala fede o della colpa grave devono, poi, coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione lo strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9912/2018).
Nella fattispecie in esame, non risulta integrato l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 96 c.p.c. al fine di ritenere configurata la responsabilità aggravata delle opponenti nei confronti della società creditrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti opponenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e con esclusione della fase istruttoria, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l’opposizione proposta dalla Società Immobiliare L.C. srl e dalla A.F. S.p.a. e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1628/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 19-21.11.2019 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 terzo comma c.p.c. proposta dalla A. s.p.a.;
3) condanna le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.