Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 gennaio 2023
Il caso processuale: la prescrizione nel contratto di fideiussione
Ai contratti fideiussori si applica la prescrizione breve?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo

ilcaso

La Società Immobiliare e Tizio proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in solido ed in favore della Compagnia di Assicurazioni della somma di circa 12mila euro a titolo di supplementi di premi dovuti in relazione alle due polizze fideiussorie. A fondamento dell'opposizione eccepivano la nullità del ricorso, trovando applicazione il termine annuale di cui all'art. 2952, comma, 1 c.c., in materia di rapporto di assicurazione. Costituendosi in giudizio, la Compagnia contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che i contratti in oggetto erano assimilabili alla fideiussione, con conseguente soggezione della relativa disciplina e inapplicabilità dell'art. 1901 c.c. in ordine alla risoluzione di diritto della polizza cauzionale nonché dell'art. 2952 c.c. in tema di prescrizione, trovando invece applicazione dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c..

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 2943 c.c. prevede che salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. Premesso ciò, in tema, Giudici hanno sottolineato che la cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente; peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto. (Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2019, n. 2688). Consegue che nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (Cass. civ., sez. II, 31 luglio 2015, n. 16283). Diversamente, quando le parti, intendono applicare la disciplina specifica del contratto di fideiussione, alla stregua della principale funzione di garanzia, non può invocarsi la norma di cui all'art. 2952, comma 1, c.c. dettata in materia di rapporti di assicurazione, ma l'applicazione dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In tal caso, infatti, in tema di fideiussione, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale (App. Roma 19 luglio 2016, n. 4567).

La procedura

esempio

In tema, è stato sostenuto che la fideiussione – pur se prestata senza limiti di tempo e quindi sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. – verrà comunque meno in virtù del decorso del termine ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui la garanzia poteva essere fatta valere, nonché in virtù dell'eventuale estinzione dell'obbligazione principale alla quale era accessoria (Trib. Arezzo n. 647/2018; Cass. Civ. n. 6520/1996; Cass. Civ. n. 2827/1994).

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il Giudice, l'obbligazione della Società Immobiliare, quale debitrice principale, e di Tizio, quale coobbligato in solido, trovava fondamento nelle polizze fideiussorie dalla prima stipulate con la Compagnia in forza delle quali quest'ultima
si era costituita “fideiussore nell'interesse del Contraente per le somme che fosse tenuto a corrispondere al Comune garantito”, a fronte del pagamento di un premio annuale e di eventuali supplementi in caso di proroga della durata contrattuale. Premesso ciò, il Giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalle opponenti, sul presupposto che dovesse trovare applicazione il termine annuale previsto dall'art. 2952, primo comma c.c., in tema di contratto di assicurazione. Invero, avendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, inteso applicare la disciplina specifica del contratto di fideiussione, alla stregua della principale funzione di garanzia, secondo il Tribunale, anche rispetto al termine di prescrizione, non poteva invocarsi la norma di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.dettata in materia di rapporti di assicurazione, ma trovava trovare applicazione l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. Quindi, non essendo maturato il termine di prescrizione del credito per il pagamento dei supplementi di premio ed in mancanza della prova del pagamento o di altri fatti estintivi dell'obbligazione, le parti opponenti erano debitrici nei confronti dell'opposta.
In definitiva, il d.i. opposto è stato confermato.

Documenti correlati