Tale obbligo è imposto non solo quando il prelievo ematico è previsto ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico ma anche a seguito di ulteriori accertamenti disposti dalla polizia sul prelievo già operato autonomamente dall'ospedale a fini di diagnosi e cura.
La Corte d'Appello di Torino confermava sentenza del Tribunale, il quale aveva condannato l'imputato alla pena detentiva di due mesi e al pagamento di un'ammenda, in quanto colpevole di aver provocato un'incidente sotto la guida in stato d'ebbrezza. Quest'ultima era stata confermata dagli accertamenti effettuati in ospedale, i quali...
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Torino, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente B.C., con sentenza del 1/2/2022 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, il 13/9/2019, all'esito di giudizio ordinario, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro ottocento di ammenda in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all'articolo 186, co. 2 lett. B, 2 bis e 2 sexies del D.L.vo n. 285/1992, poiché si poneva alla guida del motoveicolo BUEL XB tg. (omissis) di sua proprietà in stato ai ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, come evidenziato dagli accertamenti effettuati dal laboratorio analisi Chimico-Cliniche e Microbologiche presso l'Ospedale (omissis), che dava esito positivo con tasso di alcolemia pari a 1,S0, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale con l'autovettura MERCEDES A 180 tg. (omissis) condotta da M.F. e di avere commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7. In Cherasco, in data 17.6.2018
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, B.C., deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., 186 cod. strada, 192, 530 e 533 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
Il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alla motivazione con cui è stato ritenuto soddisfatto l'obbligo di avviso di cui all'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Pacifico sarebbe che non vi sia stata alcuna verbalizzazione di tale avviso e che, se eventualmente dato, l'avviso in questione lo sarebbe stato in forma orale. Tuttavia, evidenzia il ricorrente che la teste escussa, oltre a non avere indicato alcuna specifica ragione a sostegno del fatto che l'avviso in questione non sia stato verbalizzato, non si è espressa nemmeno in termini certi in relazione all'avviso stesso.
La teste, infatti, ha affermato essere prassi generalizzata seguita dall'ospedale di (omissis) quella di dare l'avviso in casi come quello che ci occupa, ma ha detto di non ricordare il caso specifico.
La sentenza impugnata, pertanto, non opererebbe un buon governo del principio affermato da questa Corte di legittimità con la sentenza 18349/2021 che, ove la prova dell'avviso non trovi la sua fonte in un atto scritto ma in una deposizione testimoniale, vuole che il giudice debba verificare l'attendibilità nella testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell'avviso. Né l'eventuale mancato avviso sarebbe sanato per il ricorrente dal fatto che il prelievo ematico sarebbe stato comunque eseguito per finalità terapeutiche.
Ciò non solo perché la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 n. 8862/2020) è andata orientandosi nel senso che l'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia va dato anche quando il prelievo ematico venga svolto in precedenza per finalità terapeutiche e poi sul medesimo prelievo già operato autonomamente dalla struttura a fini di diagnosi e cura venga richiesto un ulteriore accertamento da parte della polizia giudiziaria. Ma anche perché nel caso che ci occupa è stato eseguito un solo ed un unico prelievo ematico, successivo alla richiesta operata dai carabinieri di Bra al pronto soccorso del nosocomio di Alba. La richiesta, infatti, e delle 00:40 del 18/6/2018 mentre l'effettuazione degli esami, da cui è risultato un tasso alcolemico cli 1,50 grammi litro è delle 1: 30. Di conseguenza, secondo il ricorrente, è da escludere che il prelievo eseguito sul B.C. sia stato effettuato per motivi terapeutici.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione
1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
2. Ed invero, sin dal primo grado di giudizio risulta che il difensore ricorrente abbia lamentato non esservi prova che, prima dell'esame ematico a cui è stato sottoposto, al proprio assistito sia stato effettuato l'avviso di cui all'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Ciò in quanto, come correttamente si rileva in ricorso, questa Corte di legittimità ha ormai affermato il principio che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettué1zione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, indefinitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n. 8862 del 19/2/2020, Zanni Rv. 278676; conf. Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2011.9. Ellera Rv. 27 i281).
Ebbene sul punto la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, richiama la testimonianza della dottoressa B., che ha riferito di una prassi sistematicamente adottata dall'ospedale di Alba di dare tale avviso allorché la richiesta di esami ematici provenga dalla polizia giudiziaria e sia finalizzata all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, ma ha riferito di non ricordare al cuna specificità del caso concreto.
In motivazione si dà atto della richiesta da parte dei Carabinieri di (omissis) al nosocomio affinché venisse dato l'avviso al paziente, ma tale avviso non risulta an notato né verbalizzato in alcun atto pubblico e la motivazione del provvedimento impugnato si presta alle operate censure di legittimità laddove non dà conto del perché tale avviso non risulti annotato in alcun atto, né delle circostanze che abbiano impedito tale annotazione. E, per contro, esprime un mero giudizio di verosimiglianza, deducendo dal fatto che vi sia stata una richiesta e che fosse prassi dell'ospedale a fronte di tale richiesta di dare l'avviso che lo stesso avviso sia stato dato.
3. Fondato appare anche il rilievo secondo cui dagli orari della richiesta e delle successive analisi ematiche appare evidente che siamo di fronte a un caso in cui queste ultime sono state effettuate dopo che è pervenuta la richiesta dall'organo di polizia che aveva accertato il sinistro stradale. E nemmeno risultano evidenziate in sentenza le ragioni che avrebbero richiesto delle analisi ematiche per fini terapeutici.
Con tutti questi temi dovrà, pertanto, confrontarsi il giudice del rinvio, essendo stata l'eccezione sulla prova dell'avviso tempestivamente sollevata sin da prima che venisse pronunciata la sentenza di primo grado in ossequi al dictum di questa Sez. 4, n. 11722 del 19/2/2019, Rv. 275281.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino.