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26 agosto 2024
Penale e processo
Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in caso di incidente: quando è reato?
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha precisato che le fattispecie individuate dagli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, c.d.S. non si configurano nell'ipotesi in cui un soggetto, seppur in caso di incidente, opponga il rifiuto di recarsi in ospedale per sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l'accertamento della presenza di alcool o sostanze stupefacenti in quanto tale condotta non è sussumibile nella previsione incriminatrice.
di Avv. Laura Piras
Il caso

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La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico e dell'assunzione di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 c.d.S..
In particolare, l'imputato, coinvolto in un incidente stradale, veniva immediatamente sottoposto a cure mediche in loco da parte di personale medico direttamente intervenuto. Lo stesso poi si allontanava e ritornava sui luoghi. In quel momento, altra pattuglia, intervenuta successivamente, richiedeva al conducente di sottoporsi a cure mediche in struttura sanitaria e al prelievo di campioni biologici, attesa la ritenuta sussistenza di alterazione psicofisica.
Veniva opposto rifiuto.
Avverso la predetta sentenza della corte di merito l'imputato ricorreva per cassazione deducendo l'insussistenza del reato ritenuto in sentenza, in considerazione del fatto che il rifiuto non veniva opposto in alcuna delle situazioni di fatto indicate dalle norme contestate.

Il diritto

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La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rappresentando che le fattispecie concrete, come accertate in sede di merito, non rientrino in alcuna delle ipotesi previste dalle norme incriminatrici, facendo un distinguo delle due fattispecie contestate, ovvero quella previste dall'art. 186, comma 7 e quella di cui all'art. 187 comma 8 c.d.s. (rispettivamente «Guida sotto l'influenza dell'alcool» e «Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti»).
La norma di cui al comma 7 dell'art. 186 fa espresso richiamo ai commi 3, 4, e 5 precedenti che individuano i casi di rifiuto penalmente rilevanti.
In particolare, l'ordinamento consente agli organi di PG, di sottoporre i conducenti «ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili» (comma 3). Nel caso in cui tali accertamenti abbiano dato risultati positivi, in tutti i casi di incidente, e quando si abbia «motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool», è data facoltà alla Polizia operante di effettuare accertamenti ulteriori con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (comma 4).
Nel caso di conducenti «coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche», infine, la PG può richiedere alle strutture sanitarie di effettuare l'accertamento alcolemico (comma 5).
Analogamente, per ipotesi di cui all'art. 187, CDS, la  norma al comma 2 dispone che gli organi di Polizia stradale possano «sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili» e che, nel caso di esito positivo o di ragionevole motivo di ritenere che il soggetto sia in stato di alterazione da sostanza stupefacente, è possibile richiedere «accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» (comma 2 bis).
Tuttavia, se ciò non è possibile, o il conducente si rifiuti di sottoporsi a tali controlli, gli agenti «accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope» (comma 3).
Nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali, la PG può richiedere alla struttura sanitaria di effettuare i predetti accertamenti.
Ebbene, da una disamina generale della normativa di settore, appare evidente, così come tra l'altro ha concluso anche la Corte, l'insussistenza del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 c.d.s..

La lente dell'autore

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La Corte, rilevando la correttezza della valutazione fattuale nel merito, ha evidenziato, tuttavia, l'erronea applicazione delle norme incriminatrici, affermando che i fatti concreti non rientrano nelle cornici giuridiche contestate.
Ed infatti, il conducente, nell'immediatezza dei fatti non veniva invitato a sottoporsi agli accertamenti qualitativi non invasivi previsti dall'art. 186 comma 3 e 187, comma 2 e, dunque il rifiuto opposto non poteva essere ricondotto ad una di queste ipotesi.
Data la premessa, le conseguenze appaiono chiare.
Il rifiuto esercitato dall'imputato, dopo essersi allontanato e essere ritornato in loco, sulla mera deduzione degli agenti che lo stesso abbisognasse di cure mediche, così da giustificare un'eventuale richiesta di esami invasivi presso una struttura sanitaria, non rispetta in alcun modo le indicazioni di legge.
Infatti, come precisano i giudici di legittimità, l'espressione «conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche» non riguarda soggetti «abbisognevoli di cure mediche», ma soggetti che siano effettivamente sottoposti a cure mediche a seguito di incidente, tanto che la richiesta di accertamento non viene fatta al conducente, ma alla struttura sanitaria presso cui lo stesso risulta ricoverato.
Come si ricava da tutta la vicenda, è in primis mancata una richiesta di sottoposizione a esami non invasivi, cui non è seguito alcun rilevamento di tasso alcolemico o di presenza di sostanze stupefacenti nella persona del conducente.
Oltre ciò, pur in presenza di un incidente stradale e di possibile alterazione psicofisica, la polizia operante non ha seguito le regole imposte dagli artt. 186 e 187, conducendo il soggetto presso un ufficio o comando o presso strutture sanitarie afferenti i predetti organi di polizia.
Non essendo, infine, il conducente stato portato presso una struttura sanitaria, ed anzi essendo stato visitato in loco, non vi erano nemmeno i presupposti di cui agli artt. 186, comma 5 e 187 comma 4.
Infatti, rileva la Corte, richiamando una precedente pronuncia della medesima sezione, che non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7 c.d.S. il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, atteso che questa condotta non è tipizzata dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 (Cass. Sez. 4, n. 10146/2020).

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