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15 febbraio 2023
Accesso alla NASpI anche per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale

Di seguito le istruzioni dell'INPS.

La Redazione

Quadro normativo

Con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, l'INPS ha disciplinato l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.
Fermo restando il principio cardine secondo cui presupposto dell'indennità è lo stato di disoccupazione involontario, il Legislatore ha recentemente previsto altre ipotesi di accesso tra cui quella, appunto, della cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per giusta causa (art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 22/2015), per la quale si rinvia alle istruzioni già fornite con le circolari n. 97/2003 e n. 163/2003.
Successivamente, poi, il Legislatore ha introdotto un'ulteriore ipotesi attraverso il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019). L'art. 189, comma 3, prevede infatti la possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito del recesso del curatore o della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato durante la procedura di liquidazione giudiziale.
Ciò si fonda sul fatto che tale disposizione, ai sensi dell'art. 190 D. Lgs. n. 14/2022, costituisce perdita involontaria dell'occupazione e dunque consente il riconoscimento dell'indennità nei confronti del lavoratore.

attenzione

La circolare precisa che le suddette disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 15 luglio 2022; pertanto, le istruzioni amministrative oggetto della circolare trovano applicazione dalla medesima data.

Accesso alla NASpI: le nuove ipotesi

Per via degli artt. 189 e 190 CCII:

precisazione

  • I rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino alla data della comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi;
  • Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ex art. 2119 c.c. e le stesse costituiscono perdita involontaria dell'occupazione, con conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario di accedere alla NASpI.

attenzione

Le dimissioni per giusta causa rassegnate nei casi suddetti hanno decorrenza con effetto dalladata di apertura della liquidazione giudiziale e, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui esse vengono rassegnate. 

attenzione

Il termine di 68 giorni previsto a pena di decadenza ai fini della presentazione della domanda di disoccupazione decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le sue dimissioni, e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Invece, il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre, in caso di recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione da lui effettuata è giunta a conoscenza del lavoratore mentre, n caso di risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto, cioè una volta trascorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l'eventuale proroga del predetto termine.

Decorrenza della prestazione

La prestazione NASpI inizia a decorrere

precisazione

  • Dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno;
  • Dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, quando la stessa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno.

attenzione

Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro comprese tra il 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della circolare in esame, il termine di 68 giorni ai fini della presentazione della domanda NASpI decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

L'Istituto precisa, infine, che in sede di presentazione della domanda l'assicurato dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento. Toccherà poi alle strutture competenti verificare l'effettivo stato di liquidazione giudiziale dell'azienda.

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