Di seguito le istruzioni dell'INPS.
Quadro normativo
Con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, l'INPS ha disciplinato l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.
Fermo restando il principio cardine secondo cui presupposto dell'indennità è lo stato di disoccupazione involontario, il Legislatore ha recentemente previsto altre ipotesi di accesso tra cui quella, appunto, della cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per giusta causa (
Successivamente, poi, il Legislatore ha introdotto un'ulteriore ipotesi attraverso il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019). L'art. 189, comma 3, prevede infatti la possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito del recesso del curatore o della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato durante la procedura di liquidazione giudiziale.
Ciò si fonda sul fatto che tale disposizione, ai sensi dell'art. 190 D. Lgs. n. 14/2022, costituisce perdita involontaria dell'occupazione e dunque consente il riconoscimento dell'indennità nei confronti del lavoratore.
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La circolare precisa che le suddette disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 15 luglio 2022; pertanto, le istruzioni amministrative oggetto della circolare trovano applicazione dalla medesima data. |
Accesso alla NASpI: le nuove ipotesi
Per via degli artt. 189 e 190 CCII:
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Le dimissioni per giusta causa rassegnate nei casi suddetti hanno decorrenza con effetto dalladata di apertura della liquidazione giudiziale e, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui esse vengono rassegnate. |
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Il termine di 68 giorni previsto a pena di decadenza ai fini della presentazione della domanda di disoccupazione decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le sue dimissioni, e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. |
Decorrenza della prestazione
La prestazione NASpI inizia a decorrere
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Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro comprese tra il 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della circolare in esame, il termine di 68 giorni ai fini della presentazione della domanda NASpI decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. |
L'Istituto precisa, infine, che in sede di presentazione della domanda l'assicurato dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento. Toccherà poi alle strutture competenti verificare l'effettivo stato di liquidazione giudiziale dell'azienda.