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- Anzitutto è stato eliminato il primo periodo della disposizione, stabilendo che la sentenza dichiarativa della liquidazione comporta la sospensione, e non l'estinzione, dei rapporti di lavoro in atto, ferma restando la possibilità per il curatore di subentrare nei relativi rapporti ovvero recedere;
- Si conferma invece la portata del secondo comma dell'art. 189, quindi l'eventuale recesso del curatore di cui sopra ha effetto dalla data di apertura della liquidazione, mentre il subentro decorre dalla comunicazione ai lavoratori. Tuttavia, non è più previsto l'onere in capo al curatore di trasmettere all'Ispettorato l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza all'apertura della liquidazione giudiziale entro il termine di 30 giorni dalla nomina;
- Viene aggiunto un altro periodo al comma 3 dell'art. 189 che prevede, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro sospesi, che i lavoratori non siano obbligati a restituire quanto eventualmente acquisito a titolo assistenziale o previdenziale durante la sospensione dei rapporti stessi;
- Il comma 4 viene modificato in più parti, prevedendo in sostanza che laddove non sia disposta e nemmeno autorizzata la prosecuzione dell'esercizio di impresa e non sia possibile il trasferimento della stessa o di un suo ramo, il curatore comunica il recesso dai rapporti di lavoro per iscritto. Mentre, se sono trascorsi 4 mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato cessano comunque a decorrere dalla data di apertura della procedura; tale termine giunge fino a 8 mesi a seguito di richiesta avanzata dal curatore quando esistono elementi concreti per autorizzare l'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Una domanda analoga può essere presentata anche dai singoli lavoratori.
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