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20 febbraio 2023
Assegno unico per i figli a carico: bonus per il secondo percettore di reddito anche ai nuclei vedovili

Lo ha chiarito l'INPS con il messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023. Il beneficio non verrà perso in caso di decesso di uno dei due genitori lavoratori nel corso dell'annualità di fruizione dello stesso.

La Redazione

Relativamente all'assegno unico e universale per i figli a carico, con il messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023, l'INPS ha fornito nuove indicazioni in merito all'applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione prevista dall'art. 4, c. 8, del D.Lgs. n. 230/2021 (c.d. bonus per il secondo percettore di reddito).

Secondo l'art. 4, c. 8, del D.Lgs. n. 230/2021:

legislazione

«Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta».

Posto che la finalità del bonus in esame è quella di incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.
Tuttavia, l'INPS ha comunicato che il bonus è erogato d'ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'assegno. Il decesso del genitore lavoratore nel corso dell'annualità di fruizione dell'assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell'annualità della prestazione stessa.
Inoltre, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.

esempio

Per le domande di assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.

attenzione

Tale prassi trova applicazione anche per le future annualità di erogazione dell'assegno.

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