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27 febbraio 2023
Il regime speciale per lavoratori impatriati si applica al professionista che riprende a svolgere la sua attività presso l’associazione professionale?

L'attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone quale prosecuzione dell'attività svolta prima del trasferimento all'estero, non sussistendo dunque la vis attrattiva richiesta ai fini dell'applicazione del regime speciale.

La Redazione

Con il principio di diritto n. 6/2023, l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 con specifico riguardo al rientro in Italia a seguito della sospensione del rapporto associativo.

L'art. 16 citato è stato infatti oggetto di modifiche normative ad opera del c.d. Decreto Crescita, modifiche entrate in vigore il 1° maggio 2019 e nello specifico 

legislazione

«a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

Per fruire del regime speciale è necessario che il lavoratore:

precisazione

  • Trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
  • Non sia stato residente in Italia nei due periodi di imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • Svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Destinatari del beneficio fiscale sono altresì i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale sussista apposita Convenzione contro le doppie imposizioni ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che

precisazione

  • Siano in possesso di titolo di laurea ed abbiano svolto “continuativamente” attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure
  •  Abbiano “continuativamente” svolto attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per 5 anni a partire dal periodo di imposta in cui i contribuenti trasferiscono la residenza fiscale in Italia e specifici chiarimenti in materia sono stati oggetto delle circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e n. 33/E del 28 dicembre 2020.

precisazione

L'obiettivo dell'agevolazione è quella di attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un'attività lavorativa in Italia in virtù della minore tassazione del reddito qui prodotto dal periodo di imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi di imposta successivi.

Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non in linea con la vis attrattiva di cui all'art. 16 la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente il trasferimento all'estero e ciò vale anche in relazione alle ipotesi di “rientro” da parte di un professionista in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con un associazione professionale sulla base dei quali il professionista, una volta trascorso il periodo di trasferimento, riprenda a svolgere l'attività professionale presso la stessa struttura associativa.

precisazione

L'attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone infatti quale prosecuzione dell'attività svolta prima del trasferimento all'estero, non riscontrandosi dunque quella vis attrattiva richiesta dall'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 ai fini dell'applicazione del regime speciale ivi previsto.

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