Nel caso di specie, l'istante dichiara di essersi trasferito in Italia nel 2019 e di aver fruito del regime per neo-residenti nonostante fosse già in possesso dei requisiti per optare per il regime speciale.
L'istante è un cittadino italiano che dichiara di essere stato residente negli Stati Uniti per più di 10 anni e di essere rientrato in Italia nel 2019, usufruendo del regime per i neo-residenti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Una volta revocata l'opzione per tale regime, lo stesso dichiara di aver fruito del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023.
Nel 2022, poi, l'istante acquistava un immobile di tipo residenziale.
Al netto di tutto ciò, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se può beneficiare del regime impatriati per altri 5 anni a decorrere dal periodo di imposta 2024, nonostante al 31 dicembre 2019 non beneficiasse di tale regime pur avendone i requisiti.
Con la
Nello specifico, il regime agevolativo consente alle persone fisiche che abbiano trasferito la loro residenza in Italia per svolgere attività di lavoro e che abbiano beneficiato del regime impatriati di poter estendere il regime previo il versamento di un importo pari:
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In entrambi i casi, precisa il Fisco, l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell'opzione sono invece descritte nel provvedimento prot. n. 60353 del 3 marzo 2021.
A questo punto le Entrate precisano che il contribuente che sia in possesso dei requisiti di legge che al rientro in Italia eserciti l'opzione per il regime per neo-residenti può, nei periodi di imposta successivi, revocare tale opzione e accedere al regime impatriati e applicare tale regime anche ai periodi di imposta successivi. In particolare,
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i contribuenti che rientrano in Italia prima del 2020 hanno la possibilità di prolungare il regime speciale per ulteriori periodi di imposta esercitando l'opzione di cui al citato |
Resta fermo che il contribuente deve soddisfare nel primo anno successivo alla conclusione del primo periodo agevolato i requisiti di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del citato decreto.
Tornando al caso di specie, quindi, l'istante potrà sì applicare allora il regime speciale di cui fa richiesta per ulteriori 5 anni, nonostante nel periodo di imposta 2019 abbia fruito del regime di cui all'art. 24-bis TUIR.