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24 luglio 2024
Dal Fisco chiarimenti sull’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati dopo aver fruito del regime per neo-residenti

Nel caso di specie, l'istante dichiara di essersi trasferito in Italia nel 2019 e di aver fruito del regime per neo-residenti nonostante fosse già in possesso dei requisiti per optare per il regime speciale.

di La Redazione

L'istante è un cittadino italiano che dichiara di essere stato residente negli Stati Uniti per più di 10 anni e di essere rientrato in Italia nel 2019, usufruendo del regime per i neo-residenti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Una volta revocata l'opzione per tale regime, lo stesso dichiara di aver fruito del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023.
Nel 2022, poi, l'istante acquistava un immobile di tipo residenziale.
Al netto di tutto ciò, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se può beneficiare del regime impatriati per altri 5 anni a decorrere dal periodo di imposta 2024, nonostante al 31 dicembre 2019 non beneficiasse di tale regime pur avendone i requisiti.

Con la risposta n. 159/2024, l'Agenzia delle Entrate inquadra anzitutto la questione che è quella di chiarire se l'istante abbia la possibilità di avvalersi, ai sensi del c.d. decreto Crescita, dell'estensione temporale del regime speciale per i lavoratori impatriati ad ulteriori 5 periodi di imposta senza che ciò comporti una valutazione della sussistenza delle condizioni previste per detto regime, rimanendo impregiudicato in merito ogni potere di controllo da parte del Fisco.
Nello specifico, il regime agevolativo consente alle persone fisiche che abbiano trasferito la loro residenza in Italia per svolgere attività di lavoro e che abbiano beneficiato del regime impatriati di poter estendere il regime previo il versamento di un importo pari:

precisazione

  • Al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta antecedente a quello di esercizio dell'opzione, quando in quel momento il lavoratore soddisfi alternativamente requisiti specifici;
  • Al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, ove in quel momento il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni (anche in affido) e diventi proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia a seguito del trasferimento nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

In entrambi i casi, precisa il Fisco, l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell'opzione sono invece descritte nel provvedimento prot. n. 60353 del 3 marzo 2021.

A questo punto le Entrate precisano che il contribuente che sia in possesso dei requisiti di legge che al rientro in Italia eserciti l'opzione per il regime per neo-residenti può, nei periodi di imposta successivi, revocare tale opzione e accedere al regime impatriati e applicare tale regime anche ai periodi di imposta successivi. In particolare,

precisazione

i contribuenti che rientrano in Italia prima del 2020 hanno la possibilità di prolungare il regime speciale per ulteriori periodi di imposta esercitando l'opzione di cui al citato decreto Crescita anche se, pur possedendone i requisiti, non ne abbiano fruito in precedenza.

Resta fermo che il contribuente deve soddisfare nel primo anno successivo alla conclusione del primo periodo agevolato i requisiti di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del citato decreto.

Tornando al caso di specie, quindi, l'istante potrà sì applicare allora il regime speciale di cui fa richiesta per ulteriori 5 anni, nonostante nel periodo di imposta 2019 abbia fruito del regime di cui all'art. 24-bis TUIR.

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