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1 marzo 2023
Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio: la nota del DAG sulle modalità di invio dell’accordo

L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione.

di La Redazione
Il CNF, in data odierna, ha comunicato ai COA la nota del DAG avente ad oggetto la negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio e, più nello specifico, l'introduzione del comma 2-bisall'art. 6 del D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, per effetto dell'art. 9, comma 1, lett. i), n. 3, D.Lgs. 149/2022.
 
L'art. 9 cit. ha introdotto all'articolo 6 del D.L. n.132 cit. il comma 2-bis, con lo scopo di disciplinare le modalità telematiche di invio dell'accordo raggiunto. Nello specifico, la norma dispone che l'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. A sua volta, il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.
 
Gli uffici competenti, in attesa che venga definito il flusso telematico per ricevere tali comunicazioni, possono accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 cit..
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