...trasformata in copia informatica di documento analogico. Il professionista deve successivamente attestarne la conformità all'originale nella relata di notifica.
Svolgimento del processo
Nel corso del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Presidente del Tribunale di Padova, con ordinanza 24 giugno 2021, adottò provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso con collocamento e residenza prevalente del minore presso l'abitazione della madre e che il padre contribuisse al mantenimento del minore con l'assegno di € 00,00 mensili.
Il reclamo proposto dalla moglie contro questa ordinanza- è stato respinto dalla Corte d'appello di Venezia con decreto del 27 ottobre 2021, quanto al contributo di mantenimento, ritenuto del tutto congruo nella determinata misura di €: 400,00, non essendovi prova della necessità di spese ulteriori per il minore, mentre ha accolto il reclamo quanto alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie, avendo l'ordinanza presidenziale omesso di provvedere sul punto, ol)de la corte territoriale l'ha integrata al riguardo; infine, per il principio della soccombenza (non avendo il reclamato fatto opposizione circa la suddivisione delle spese straordinarie del minore i misura del 50%), le spese del reclamo sono state poste a caric6 della reclamante.
Avverso tale decreto ha proposto un primo ricorso la sig.ra A , con difetto di procura speciale, notificato alla controparte il 16 novembre 2021, ed un secondo ricorso notificato il 24 novembre 2021, articolando due motivi.
Vi è controricorso dell'intimato.
Le parti hanno, altresì, depositato le memorie.
Motivi della decisione
1. - I motivi del ricorso deducono:
I) «Art. 360 nr. 3 c.p.c. - violazione degli artt. 91 e 739 c.p.c. - il regolamento delle spese deve aver luogo all'esito del giudizio di merito»;
II) «Art. 360 nr. 3 c.p.c. violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. l'illegittima condanna alle spese del reclamante ne/l'ipotesi di accoglimento di una sola delle domande svolte con il reclamo>>.
2. - Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità anche del secondo ricorso per vizio della procura speciale notificata a mezzo Pec, in ragione del difetto della certificazione autografa del difensore e della conformità all'originale, in violazione degli artt. 16-undecies d.l. n. 179 del 2012, 3-bis, comma 2, J. n. 53 del 1994 e 19-ter delle specifiche tecniche (decreto 28 dicembre 2015).
Eccepisce che la procura speciale, stavolta allegata al secondo ricorso e notificata a mezzo Pec quale allegato, sia stata rilasciata al difensore su supporto analogico - come palesato dalla sottoscrizione autografa della parte,, trasformato in formato pdf per immagine tramite scansione dell'originale cartaceo: pertanto, si tratta di una copia informatica di atto analogico.
Rileva come, a segui o d l'abrogazione del comma 20-ter dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla I. n. 27 del 2020) ad opera del d.l. n. 7'7 del 2021 (conv. con modif. dalla I. n. 108 del 2021), che consentiva la c.d. procura a distanza, la materia resta regolata dagli artt. 16-decies, ("potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti") e 16- undecies ("modalità dell'attestazione di conformità"), commi 2 e 3, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla I. n. 221 del 2012, e dall'art. 19-ter delle specifiche tecniche del Pct (decreto 28 dicembre 2015), nonché dall'art. 3-bis I. n. 53 del 1994.
L'eccezione (in senso lato) è fondata. In forza di tali disposizioni:
- per l'art. 16-decies cit.: «Il difensore (...) quando deposita[no] con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta[no] la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale a/l'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento»;
- art. 16-undecies, commi 2 e 3: <<Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. / Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero del a giustizia. $e la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione»;
- art. 19-ter d.m. 28 dicembre 2015: «Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2»;
- art. 3-bis I. n. 53 del 1994: «Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'artico/o 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione del 'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata».
Pertanto, in caso di notifica a mezzo Pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16- undecies ci.I. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa, e successivamente trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.
Nel caso in esame, manca il rispetto di tali formalità.
Ed è vero che le Sezioni unite hanno affermato come, nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di G:onformità della procura alle liti, notificata unitamente al ricorso a mezzo Pec ai sensi dell'art. 3-bis I. n. 53 del 1994, non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante ( Cass. Sez. un. 21 dicembre 202, n 29175): ma, appunto, ciò era in un «contesto di deposito del
fascicolo cartaceo>>.
3. - Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidare in € 2.200,00, di cui € 200,00 per spese, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto per il ricorso.