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26 marzo 2024
Il ricorso in Cassazione è improcedibile se depositato in via telematica senza la certificazione di conformità all’originale analogico
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha depositato copia certificata conforme del ricorso per cassazione munito di procura speciale, nativo analogico e depositato in via telematica, non potendosi così produrre gli effetti previsti dall'art. 16-decies D.L. n. 179/2012.
di La Redazione
La Corte d'Appello ha rigettato il gravame presentato da Tizio contro la sentenza del Tribunale ce ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da egli e Caia, obbligando il primo al pagamento alla seconda dell'assegno divorzile.
 
Giunta la controversia in sede di legittimità, la Cassazione, con ordinanza n. 7942 del 25 marzo, dichiara improcedibile il ricorso presentato dall'uomo.
 
Nel caso di specie, il ricorso ed anche la procura speciale alle liti, posta in calce alle stesso, sono nativi analogici e risultano essere stati notificati ai sensi della L. n. 53/1994 mediante il servizio postale. A seguito della notifica, il difensore del ricorrente ha effettuato il deposito telematico del ricorso, munito di procura speciale alle liti, unitamente ad altri atti e documenti. Egli ha certificato la conformità agli originali analogici delle copie informatiche degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche effettuata (in origine analogici) trasmessi ed anche della copia informatica della sentenza impugnata, estratta dal relativo fascicolo (in origine digitale), ma non ha certificato la conformità delle copie informatiche del ricorso per cassazione e della procura alle liti, che pure ha trasmesso con modalità telematica. Non risulta depositata alcuna ulteriore certificazione di conformità.
 
In materia, le Sezioni Unite hanno escluso la sanzione dell'improcedibilità del ricorso tutte le volte in cui, pur mancando la certificazione di conformità della copia analogica del ricorso digitale, il controricorrente abbia depositato copia dell'atto ricevuto debitamente autenticata ed anche nel caso in cui il controricorrente, ancorché tardivamente costituito, non abbia disconosciuto la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.). Il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificato come documento informatico nativo digitale è stata reputata idonea a configurare, qualora se ne presenti l'eventualità, "una fattispecie a formazione progressiva", che «si esaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con la conseguenza che, ove il destinatario della notifica telematica del ricorso rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare l'attestazione di conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, così come il ricorrente sarà tenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente». In tali ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità dovrà attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro i predetti termini, con riferimento al controricorso, sul rilievo della mancata contestazione da parte del ricorrente.
 
Nessuna sanatoria, invece, è ipotizzabile nel caso dell'intimato che non svolga attività difensiva ovvero si costituisca in maniera irrituale con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
 
Inoltre, nel caso di deposito telematico del ricorso, in assenza della menzionata certificazione, è inammissibile il ricorso che, notificato a mezzo PEC, sia stato notificato, e depositato, senza la menzionata certificazione di conformità.
 
Ciò presupposto, la parte ricorrente non risulta avere depositato copia certificata conforme del ricorso per cassazione munito di procura speciale, nativo analogico e depositato in copia telematica, non potendosi dunque produrre gli effetti previsti dall'art. 16-decies D.L. n. 179/2012 (poi confluito nell'art. 196-novies disp. att. c.p.c.), nella parte in cui stabilisce che «La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.».
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