Essa può essere superata da qualsiasi prova contraria, ossia una prova storica, una consulenza d'ufficio o una contraria praesumptio hominis.
Il proprietario del veicolo rimasto danneggiato in un sinistro stradale cedeva il proprio credito risarcitorio ad una carrozzeria, la quale conveniva dinanzi al Giudice di pace di Milano Caia, indicata come responsabile del predetto sinistro, e la sua compagnia assicuratrice.
I Giudici di merito rigettavano la domanda...
Svolgimento del processo
1. Nel 2016 un veicolo di proprietà di R.S. venne coinvolto in un sinistro stradale, rimanendone danneggiato.
R.S. cedette il proprio credito risarcitorio alla società Autofficina Carrozzeria E. s.r.l. la quale nel 2017 convenne dinanzi al Giudice di pace di Milano E.S.V., indicata come responsabile del suddetto sinistro, e l'assicuratore della r.c.a. di quest'ultima, la società Zurich Insurance plc.
2. Il giudice di pace di Milano, dopo aver disposto una consulenza tecnica per la stima dei danni e l’accertamento della loro eziologia, con sentenza 11 settembre 2018 n. 7470 rigettò la domanda.
La sentenza fu appellata dalla società soccombente.
3. Con sentenza 29 ottobre 2020 n 6769 il Tribunale di Milano rigettò l'appello.
Il Tribunale ritenne che:
-) legittimamente il Giudice di pace aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio per stimare i danni e la loro compatibilità col sinistro come descritto dall’attrice, né la suddetta consulenza poteva ritenersi “esplorativa”;
-) correttamente il Giudice di pace aveva ritenuto non esservi prova della compatibilità fra i danni riportati dalle due vetture coinvolte nel sinistro.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Autofficina Carrozzeria E. con ricorso fondato su due motivi. La Zurich Insurance ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2697 del codice civile e 143 del codice delle assicurazioni.
Deduce che i due conducenti coinvolti nel sinistro avevano sottoscritto un modulo di “constatazione amichevole di incidente”; che tale modulo, ai sensi dell'articolo 143 codice delle assicurazioni, quando è sottoscritto da ambo le parti lascia presumere che il sinistro sia avvenuto nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze in esso indicate; che, di conseguenza, il giudice di merito erroneamente aveva addossato alla società attrice l’onere di provare le conseguenze del sinistro, ed in particolare la compatibilità tra i danni riportati dalle due vetture in esso coinvolte.
1.1. Il motivo è inammissibile e - lo si rileva ad abundantiam - sarebbe stato comunque infondato nel merito.
Il motivo è inammissibile in quanto si rileva dalla sentenza impugnata che la convenuta E.S.V., indicata come responsabile del sinistro e sottoscrittrice del modulo di “constatazione amichevole di incidente”, fu contumace in primo grado.
La contumacia non equivale a riconoscimento tacito della scrittura privata sottoscritta dal contumace, se questa non sia indicata nell’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, o se al contumace non venga notificato il verbale d’udienza in cui si dà atto della produzione di quel documento (secondo quanto stabilito da Corte cost. 28.11.1986 n. 250).
Nel caso di specie la società ricorrente col ricorso per cassazione ha lamentato la violazione, da parte del giudice di merito, delle regole sull’efficacia probatoria del modulo “C.A.I.”, e quindi ha proposto un ricorso che si fonda su un documento: tuttavia, in violazione dell’onere impostole dall’art. 366, n. 6, c.p.c., non solo non riassume né trascrive il contenuto di tale documento, né indica come e quando fu prodotti in giudizio; ma soprattutto non indica se ed in che modo il suddetto modulo fu reso opponibile al contumace nelle forme di legge. E va da sé che, se non lo fosse stato, correttamente il Giudice di pace non ne tenne conto.
1.2. Ad abundantiam rileva il Collegio che il motivo sarebbe comunque infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.
L’art. 143 cod. ass., infatti, attribuisce al modulo “C.A.I.” il valore di una semplice presunzione, la quale può essere superata da qualsiasi prova contraria: da una prova storica, da una consulenza d’ufficio e ovviamente anche da una contraria praesumptio hominis (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 - 01).
La sentenza impugnata, pertanto, non ha affatto invertito l’onere della prova, ma ha - correttamente - ritenuto che l’indimostrata compatibilità dei danni riportati dai due mezzi bastasse a ritenere superata la presunzione di cui all’art. 143 cod. ass. (come già più volte ritenuto da questa Corte: da ultimo, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 8451 del 27/03/2019, Rv. 653264 - 01).
2. Col secondo motivo la società ricorrente prospetta il vizio di nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell'articolo 360 n. 4 c.p.c.
Vi si sostiene la singolare tesi secondo cui il giudice di merito “non poteva e non doveva” disporre una consulenza tecnica per accertare se il sinistro si fosse davvero verificato, ed in che modo.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto la scelta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio è riservata alla discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, come già stabilito da questa Corte, anche a sezioni unite (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, in motivazione).
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna la Autofficina Carrozzeria E. s.r.l. alla rifusione in favore di Zurich Insurance plc delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.