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6 agosto 2024
Le soluzioni del Giudice di Pace: il valore del modulo di constatazione amichevole presentato dal terzo trasportato
In presenza di C.A.I., la mancata osservanza del segnale stradale vale di per sé a radicare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro?
di La Redazione
L’oggetto del processo: risarcimento danni da sinistro stradale

ilcaso

Il contenzioso. Nella vicenda in commento, l'autovettura di parte convenuta non osservava il segnale stradale posto a proprio carico e così impegnava l'incrocio andando a collidere con la parte laterale sinistra la parte anteriore dell'autovettura che la precedeva.

L'istituto in contestazione

esempio

In argomento, si osserva che l'art. 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni prevede che il modulo C.A.I. firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Il modulo C.A.I. “a doppia firma”, dunque, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria anche mediante il ricorso ad altra presunzione idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato.

Orientamenti giurisprudenziali

giurisprudenza

Quando il C.A.I. sia utilizzato nel corso del giudizio, trattandosi di dichiarazioni rese da un soggetto diverso dall'assicuratore, sono liberamente apprezzabili dal Giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese da un terzo (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4369 del 2.4.2002). Invero, il modulo di contestazione amichevole (modulo C.A.I.) a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Il giudizio deve essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi, alla luce dell’art. 2733 c.c. secondo cui, il caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. La denuncia del sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, se invece il modulo di contestazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. civ. sez. VI, 12 novembre 2020, n. 25468). Tuttavia, in alcuni casi, la portata confessoria del C.A.I. è preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (Trib. Benevento 6 febbraio 2024, n. 259).

Le soluzioni del Giudice di Pace

ildiritto

Nel giudizio veniva depositato il modello C.A.I., sicché, secondo il giudicante, l'attore aveva assolto l'onere probatorio su di lui gravante provando di essere stato trasportato sull'autovettura al momento in cui quest'ultima subiva un sinistro e di aver subito lesioni in conseguenza dello stesso.  Tuttavia, ritiene il GdP che la mancata osservanza del segnale stradale da parte del veicolo antagonista a quello in cui era trasportato l'attore e l'ubicazione dei danni sui veicoli coinvolti, non valevano di per sé a radicare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo alla parte convenuta in mancanza di ulteriori elementi (in particolare, l'assenza di prova circa l'eventuale senso unico di una e/o di entrambe le strade).  Pertanto, è stata dichiarata la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella causazione del sinistro.

In conclusione, il giudice dichiara la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condanna l'Assicurazione al pagamento della somma di a titolo di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa.

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