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Il contenzioso. Nella vicenda in commento, l'autovettura di parte convenuta non osservava il segnale stradale posto a proprio carico e così impegnava l'incrocio andando a collidere con la parte laterale sinistra la parte anteriore dell'autovettura che la precedeva. |
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In argomento, si osserva che l'art. 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni prevede che il modulo C.A.I. firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Il modulo C.A.I. “a doppia firma”, dunque, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria anche mediante il ricorso ad altra presunzione idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato. |
Quando il C.A.I. sia utilizzato nel corso del giudizio, trattandosi di dichiarazioni rese da un soggetto diverso dall'assicuratore, sono liberamente apprezzabili dal Giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese da un terzo (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4369 del 2.4.2002). Invero, il modulo di contestazione amichevole (modulo C.A.I.) a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Il giudizio deve essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi, alla luce dell’art. 2733 c.c. secondo cui, il caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. La denuncia del sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, se invece il modulo di contestazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. civ. sez. VI, 12 novembre 2020, n. 25468). Tuttavia, in alcuni casi, la portata confessoria del C.A.I. è preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (Trib. Benevento 6 febbraio 2024, n. 259). |
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Nel giudizio veniva depositato il modello C.A.I., sicché, secondo il giudicante, l'attore aveva assolto l'onere probatorio su di lui gravante provando di essere stato trasportato sull'autovettura al momento in cui quest'ultima subiva un sinistro e di aver subito lesioni in conseguenza dello stesso. Tuttavia, ritiene il GdP che la mancata osservanza del segnale stradale da parte del veicolo antagonista a quello in cui era trasportato l'attore e l'ubicazione dei danni sui veicoli coinvolti, non valevano di per sé a radicare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo alla parte convenuta in mancanza di ulteriori elementi (in particolare, l'assenza di prova circa l'eventuale senso unico di una e/o di entrambe le strade). Pertanto, è stata dichiarata la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella causazione del sinistro. |
Giudice di Pace di Foggia, sentenza 1° agosto, n. 559
Svolgimento della causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni che si abbiano qui per integralmente trascritte e riportate.
Si costituiva la sola ... di ... con memoria ritualmente depositata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che si abbiano qui per integralmente trascritte e riportate.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Nel merito: la domanda merita accoglimento per quanto di ragione.
Al fine di procedere ad una puntuale decisione della controversia, si ritiene opportuno effettuare una disamina valutativa delle condotte di guida tenute dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sub judice, per meglio comprendere la dinamica e le modalità dell'incidente ed il ruolo assunto dai rispettivi conducenti dei veicoli nella causazione dello stesso, onde poi poter in concreto stabilire se il grado delle rispettive colpe sia tale da poter ritenere superata la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, II comma, Il teste ... della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, dichiarava che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, mentre seguiva nella marcia l'autovettura su cui era trasportato l'attore, vedeva l'autovettura di parte convenuta non osservare il segnale di ... posto a proprio carico e così impegnare l'incrocio andando a collidere con la parte laterale sinistra la parte anteriore dell'autovettura che la precedeva. Precisava, altresì: “... dopo l'impatto mi sono fermata per prestare soccorso ed ho visto che nella ... vi era una ragazza che guidava la macchina ed altri due ragazzi passeggeri, tutti di circa vent'anni; mentre nella ... vi erano tre uomini ed una donna, ed il conducente era un uomo”; “... mi sono avvicinata alla ... ho visto che il passeggero posizionato al lato posteriore destro non riusciva a slacciare la cintura; poi è riuscito a slacciarla ed è sceso dalla macchina lamentando forti dolori a tutto il lato destro”. Poi ancora: “Ho visto che anche il passeggero seduto al fianco della conducente, che nel frattempo era sceso, si lamentava dei dolori”; “... che anche la ragazza conducente della ... lamentava dolori fisici”.
Veniva depositato in atti il modello C.A.I. (all. 1 del fascicolo attoreo): quando il C.A.I. sia utilizzato nel corso del giudizio, “trattandosi di dichiarazioni rese da un soggetto diverso dall'assicuratore, sono liberamente apprezzabili dal Giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese da un terzo” (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4369 del 2.4.2002). In ordine alla produzione del modulo C.A.I., a firma congiunta, è bene rammentare che, sul piano normativo, la questione è disciplinata dall'art. 143 comma 2 del ... delle ... il quale prevede che: “... il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”. Il modulo C.A.I. “a doppia firma”, dunque, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria anche mediante il ricorso ad altra presunzione idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato. Nel caso di specie, la presunzione ex art. 143 Cod. Ass. nei termini anzidetti non veniva superata dalla ... convenuta.
Pertanto, l'attore ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante provando di essere trasportato sull'autovettura ... al momento in cui quest'ultima subiva un sinistro e di aver subito lesioni in conseguenza dello stesso.
Ritiene questo GdP che la mancata osservanza dello ... da parte del veicolo antagonista a quello in cui era trasportato l'attore e l'ubicazione dei danni sui veicoli coinvolti, non valgano di per sé a radicare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo alla parte convenuta in mancanza di ulteriori elementi (in particolare, l'assenza di prova circa l'eventuale senso unico di una e/o di entrambe le strade).
Pertanto, va dichiarata la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella causazione del sinistro.
Sul quantum: l'espletata CTU medica, precisa e dettagliata e scevra da censure di ordine logico-giuridico, ha accertato la riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate con il sinistro e ha accertato che: Tabella di riferimento 2022-2023 Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni ... di invalidità permanente 4,50% Punto base danno permanente € 870,97 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 50,79 CALCOLO del ... Danno biologico permanente € 5.226,48 Invalidità temporanea parziale al 75% € 380,93 Invalidità temporanea parziale al 50% € 507,90
Invalidità temporanea parziale al 25% € 253,95 Totale danno biologico temporaneo € 1.142,78 Danno non patrimoniale (33,33%)
€ 2.122,87 Spese mediche ritenute necessarie e congrue € 544,00 TOTALE GENERALE: € 9.036,13 E' stato anche liquidato il danno non patrimoniale, nella misura di 1/3 della IP e della ... quale necessaria personalizzazione del danno in considerazione dell'impatto che le lesioni hanno provocato sulla vita quotidiana.
Va riconosciuta la rivalutazione al fine di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato adeguando la somma accertata di danno in valori monetari correnti al momento della presente liquidazione secondo gli indici ... di riferimento.
Vanno, altresì, riconosciuti gli interessi cd. compensativi per il ritardo al tasso legale.
Gli interessi andranno calcolati dalla data del fatto sulla somma originaria rivalutata anno per anno (Cass. SS.UU. 1712/95).
Pertanto, all'attore va riconosciuta l'ulteriore somma di € 9036/13 quale soggetto terzo trasportato.
Va rigettata la domanda relativa al rimborso delle spese legali stragiudiziali in favore dell'attore in quanto non provato l'esborso stesso.
Sulle spese: le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice di ... definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro de quo;
2) per l'effetto, condanna ... S.P.A, in persona del ... al pagamento della somma di € 9036/13 a titolo di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro e sino al soddisfo;
3) condanna ... S.P.A, in persona del ... al pagamento degli onorari di causa che liquida in € 2090/00, oltre ... e 15% nonché € 264/00 per esborsi, da distrarsi;
4) pone definitivamente a carico di ... S.P.A, in persona del ... le spese di ...