Questo il chiarimento fornito dalla Direzione centrale coordinamento giuridico dell'INL che con la nota n. 453/2023 torna sulla nuova disciplina del tirocinio, introdotta dalla Legge di bilancio 2022, con l'obiettivo di escludere indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale.
Dopo le numerose richieste di chiarimento giunte all'INL circa la possibilità di promuovere ricorso ai sensi dell'
Come risaputo, la L. n. 234/2021 ha introdotto una serie di misure finalizzate ad arginare l'utilizzo irregolare dei tirocini, in particolare il comma 723 ribadisce che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e per questo esso non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevedendo in tal caso un'ammenda pari a 50 euro per ciascun giorno e per ogni tirocinante coinvolto.
Con successiva nota n. 530/2022, l'INL ha chiarito che la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l'adozione di una prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 758/1994 volta alla cessazione del tirocinio fraudolento, considerando che quest'ultimo costituisce una fattispecie penale di natura contravvenzionale. Qualora, invece, si trattasse del riconoscimento sul piano civilistico di un rapporto di lavoro subordinato, ciò spetta solo al tirocinante in via esclusiva e giudiziale, avendo egli la possibilità di domandarne il riconoscimento tramite domanda giudiziale.
Con riferimento a tale casistica, con altra nota più recente (la n. 1451/2022), l'INL ha precisato che per quanto concerne i profili previdenziali e i conseguenti recuperi contributivi derivanti da un tirocinio che di fatto ha simulato un effettivo rapporto di lavoro, questi non sono soggetti alla scelta del lavoratore di rivolgersi o meno al giudice per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro.
Ciò premesso, l'INL con la nota in commento chiarisce che proprio per via delle novità introdotte con la menzionata L.
In questo caso, dunque, in presenza di una pretesa contributiva, l'INL ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato allo scopo di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale.