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17 luglio 2024
Fuori dal regime speciale per i lavoratori impatriati le somme corrisposte per lo svolgimento del tirocinio

Così l'Agenzia delle Entrate a fronte della richiesta di un cittadino rientrato in Italia per frequentare un master che prevedeva la frequenza di un tirocinio retribuito presso un'azienda italiana.

di La Redazione

L'istante è un cittadino italiano che dichiara di essere stato residente in Germania e di essersi poi iscritto ad un master in Italia da settembre 2023 ad aprile 2024, precisando che l'Istituto promuove tirocini a completamento della formazione accademica e che pertanto egli avrebbe svolto, nell'ambito del master, un tirocinio presso un'azienda italiana tra giugno e agosto 2024. A fronte dello svolgimento di detto tirocinio, egli percepirebbe una indennità di partecipazione pari a 2.500 euro, dunque chiede all'Agenzia delle Entrate se può applicare il regime speciale per i lavoratori impatriati dettato dall'art. 16 D. Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione).

Con la risposta n. 152/2024, l'Agenzia delle Entrate esamina la normativa in materia, ricordando che per fruire del regime speciale è necessario che il lavoratore:

precisazione

  • Trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
  • Non sia stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegni a risiedervi per almeno un biennio;
  • Svolga attività di lavoro prevalentemente in Italia.

L'art. 16 è stato abrogato dal recente D. Lgs. n. 209/2023 che ha sostituito con l'art. 5 il regime previgente, le cui disposizioni però continuano a trovare attuazione verso i contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in un comune del territorio italiano entro il 31 dicembre 2023.
Ripercorsa la prassi in materia, l'Ente ritiene che 

attenzione

debba escludersi dall'agevolazione la somma non corrisposta a fronte di una “attività lavorativa” svolta in Italia da parte del percipiente, come ad esempio borse di studio corrisposte per tirocinio o stage. Anche se comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tali somme restano escluse dal regime speciale perché derivano dallo svolgimento di attività formative, e non di attività lavorative.

Ciò vale anche per il caso in esame, poiché l'istante è rientrato in Italia per frequentare un master nel cui ambito è previsto il tirocinio di cui si tratta, che non costituisce rapporto di lavoro e che quindi non può rientrare nell'ambito di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati.

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