Così l'Agenzia delle Entrate a fronte della richiesta di un cittadino rientrato in Italia per frequentare un master che prevedeva la frequenza di un tirocinio retribuito presso un'azienda italiana.
L'istante è un cittadino italiano che dichiara di essere stato residente in Germania e di essersi poi iscritto ad un master in Italia da settembre 2023 ad aprile 2024, precisando che l'Istituto promuove tirocini a completamento della formazione accademica e che pertanto egli avrebbe svolto, nell'ambito del master, un tirocinio presso un'azienda italiana tra giugno e agosto 2024. A fronte dello svolgimento di detto tirocinio, egli percepirebbe una indennità di partecipazione pari a 2.500 euro, dunque chiede all'Agenzia delle Entrate se può applicare il regime speciale per i lavoratori impatriati dettato dall'art. 16 D. Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione).
Con la
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L'art. 16 è stato abrogato dal recente
Ripercorsa la prassi in materia, l'Ente ritiene che
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debba escludersi dall'agevolazione la somma non corrisposta a fronte di una “attività lavorativa” svolta in Italia da parte del percipiente, come ad esempio borse di studio corrisposte per tirocinio o stage. Anche se comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tali somme restano escluse dal regime speciale perché derivano dallo svolgimento di attività formative, e non di attività lavorative. |
Ciò vale anche per il caso in esame, poiché l'istante è rientrato in Italia per frequentare un master nel cui ambito è previsto il tirocinio di cui si tratta, che non costituisce rapporto di lavoro e che quindi non può rientrare nell'ambito di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati.