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Annunci di riduzione del prezzo: introdotto l'art. 17-bis che prevede l'obbligo di indicare il prezzo precedente del prodotto applicato dal professionista per un certo periodo di tempo prima della riduzione del prezzo in ciascun annuncio pubblicitario che comunichi, appunto, la riduzione, tenendo conto che per “prezzo precedente” si intende quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti;
- Introdotto il divieto di pratiche commerciali ingannevoli che inducono o possono indurre il consumatore medio ad adottare una decisione che altrimenti non avrebbe preso in considerazione delle caratteristiche e delle circostanze concrete. Il divieto si riferisce, in particolare, alla pratica che promuove un bene come identico ad altro bene commercializzato in altri Stati membri UE, quando in realtà esso ha una composizione o delle caratteristiche significativamente differenti (c.d. Dual Quality), salvo ciò sia giustificato da fattori legittimi e obiettivi;
- Ingannevole anche l'omissione di informazioni considerate rilevanti in caso di invito all'acquisto, a meno che non siano già evidenti dal contesto. Ci si riferisce, nello specifico, alle modalità di pagamento ed alla consegna del prodotto, quando esse sono difformi dagli obblighi imposti alla diligenza del professionista;
- Modifiche sono state apportate anche al sistema sanzionatorio: è stato aumentato infatti il massimo edittale previsto per la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta in caso di violazione di norme a protezione dei consumatori, che passa da 5 a 10 milioni di euro; la sanzione deve essere proporzionata alla gravità e alla durata della violazione commessa; qualora la violazione sia diffusa, l'importo massimo della sanzione può giungere al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri interessati;
- Quanto all'utilizzo di clausole vessatorie, l'AGCM potrà infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino a 2 milioni di euro, sanzioni che possono applicarsi anche ad altre violazioni;
- È prevista la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario per ottenere rimedi proporzionati ed effettivi a fronte di pratiche commerciali scorrette, come il risarcimento del danno.
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