Svolgimento del processo
L’avvocato R.A. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Trasporti e Logistica di (omissis) per sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto per l’attività professionale prestata in un procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia.
L’avvocato R.A., poiché nel suddetto procedimento assisteva la società contro due contradditori, nel quantificare le proprie spettanze professionali chiese al Tribunale la maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018.
Il Tribunale, accertata l’attività professionale effettivamente svolta dal difensore e riconosciuto il suo diritto al compenso, accolse il ricorso e condannò società Trasporti e Logistica di (omissis) al pagamento di € 3.078,00, oltre oneri, accessori e spese.
Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito escluse che dovesse applicarsi l’aumento del 30%, osservando che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovava applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non, come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale nei confronti di più contraddittori.
Ricorre in cassazione R.A. sulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
La società Trasporti e Logistica di (omissis) è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, per avere il Tribunale escluso l’aumento del 30% del compenso giudice di merito erroneamente ritenendo che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovi applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non, come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale in presenza di più contraddittori.
Il ricorso è fondato.
L’art. 4 D.M. 55/2014, secondo comma, prevede testualmente che il compenso dell’avvocato possa essere l’aumento del 30% quanto in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale ma anche nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Questa Corte ha affermato che, in tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (Cass. 31030/2019).
Il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Emilia in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Emilia i persona di altro magistrato.