Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
21 marzo 2023
Tregua fiscale: nuovi chiarimenti interpretativi del fisco
Arrivano le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall'ultima Legge di bilancio 2023.
La Redazione
Con la Circolare 6/E del 20 marzo 2023, il Fisco ha fornito nuove precisazioni in merito alla c.d. “Tregua Fiscale” (Legge di bilancio 2023). Invero, precedentemente (Circolari del 13 gennaio 2023, n. 1/E, e del 27 gennaio 2023, n. 2/E), il Fisco aveva già fornito i primi chiarimenti relativi alle disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti alla cd. tregua. Premesso ciò, con il presente nuovo documento, l'Agenzia dell'Entrate ha ulteriormente approfondito la materia con le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023. 
Di seguito, una sintesi schematica delle principali questioni(per una maggiore comprensione delle soluzioni del Fisco, si rinvia al documento allegato).
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI
Modalità di calcolo della rata da pagare Per determinare l'imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che nella determinazione dell'ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l'importo dell'eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva.
Presenza di eventuali irregolarità  Per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza.
Mancato o ritardato pagamento di una sola delle rate del piano dei pagamenti I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento.
I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento.
Riduzione al 3% della sanzione per quegli avvisi bonari la cui “rateazione è in corso” e, quindi, indipendentemente dalla possibile decadenza intervenuta al 1° gennaio 2023 Per beneficiare della riduzione sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, usufruendo eventualmente dell'estensione fino a venti rate trimestrali.
REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI
Rimozione delle irregolarità od omissioni laddove la stessa non sia necessaria ai fini dei controlli La rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria.
Violazioni formali Sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. 
RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
Regime fiscale previsto per i cd. impatriati Il versamento contemplato dall'articolo 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34 del 2019, è funzionale all'esercizio dell'opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i cd. impatriati, nelle ipotesi ivi contemplate.
Dichiarazione integrativa A differenza della dichiarazione presentata nel termine di 90 giorni dalla scadenza prescritta, la dichiarazione integrativa – a favore o a sfavore – presentata oltre il termine predetto non si sostituisce “ad ogni effetto” a quella originaria, ma solo limitatamente ai dati “emendati” in essa contenuti.
Ravvedimento speciale per le violazioni accertabili Le violazioni accertabili ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.
ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Avvisi di rettifica passibili di adesione agevolata e definizione agevolata Nel caso degli atti derivanti dai controlli di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo.
Sanzione ridotta ad un diciottesimo Il legislatore non ha inteso estendere l'istituto agevolativo in esame agli atti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che prevedono l'irrogazione delle sole sanzioni.
Processi verbali di constatazione Presupposto per l'adesione agevolata avviata su processo verbale di constatazione è esclusivamente l'avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Pagamento del 90 per cento del valore di lite una controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 La costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1° gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il pagamento di un importo pari al 90 per cento del valore della controversia.
Impugnata per cassazione una sentenza relativa a più atti riferiti a periodi di imposta differenti Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.
Provvedimenti impositivi che riguardino distintamente società e soci Nell'ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell'atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.
Controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo Le percentuali si applichino in tutti i casi di pendenza delle relative controversie, incluse quelle pendenti in Cassazione ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell'Agenzia nei precedenti gradi di giudizio.
Istanza di sospensione del giudizio La domanda di sospensione del giudizio va avanzata anche dal contribuente che non si sia avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti per l'adesione.
Trattazione dell'udienza L'intervenuta trattazione dell'udienza non precluda la definizione agevolata.
REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE 
Decadenza dalla rateazione L'omesso o carente versamento di una rata, entro l'ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione in questione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022
Cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione I carichi affidati all'agente della riscossione relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada nonché alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali rientrino nella definizione agevolata e possano essere estinti senza corrispondere gli interessi, comunque denominati.
Corretto comportamento da tenere da parte di un contribuente Gli stessi debiti devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
Rottamazione-quater Possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”.
Rottamazione-ter Anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.
Documenti correlati