Tra le novità, la possibilità di raccogliere finanziamenti viene estesa anche alle srl.
Di recente attuazione anche la direttiva sugli obblighi di informazione e governance del prodotto per sostenere le imprese dell'UE sui mercati finanziari a seguito della crisi Covid-19 e quella relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
È stato pubblicato in G.U. n. 71/2023 il
Tra le varie novità, il Decreto stabilisce che la Banca d'Italia, sentita la
La Banca d'Italia e la
Di notevole importanza è la previsione contenuta nel nuovo art. 100-ter, che prevede il crowdfunding anche per le srl. Lo speciale strumento per la raccolta di capitali finora riservato alle spa e alle start up innovative.
Nello specifico viene stabilito che:
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«in deroga a quanto previsto dall' |
La possibilità di rintracciare finanziamenti per le srl attraverso le piattaforme di crowdfunding avverrà con metodologie snelle e semplificate, affidate a intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento ovvero i c.d. fornitori di servizi di crowdfunding (generalmente banche e società finanziarie abilitate).
Tale comunicazione deve essere predisposta dai fornitori di servizi di crowdfunding.
Prosegue il Decreto stabilendo che per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di srl:
la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;
l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta.
Il Decreto interviene anche sul sistema sanzionatorio nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding. Nello specifico, il nuovo art. 190-quater stabilisce che:
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«in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell'articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 percento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000». |
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