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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
U.A.T., residente nel Principato di Monaco, ha chiesto la revoca del decreto n. 3971/2020, con cui il Tribunale di Torino gli ha ingiunto di pagare a Intesa Sanpaolo Spa € 54.351,72 (oltre interessi e spese della procedura) a titolo di restituzione di somme date a credito, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, l’infondatezza della pretesa avversaria.
Partendo dalla questione di giurisdizione, si osserva, anzitutto, che i contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo emesso sono un contratto di conto corrente, denominato “(omissis)”, stipulato in data 28/03/2008 e due contratti di affidamenti in conto corrente, l’uno valevole dal 07/08/2008 al 30/09/2008 e l’altro dal 31/03/2009 sino a revoca (doc. 1, 2 e 3 fasc. att.).
Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile a tali contratti va richiamata, in primo luogo, la L. 218/1995.
L’art. 3 di tale normativa prevede che la giurisdizione italiana sussista non solo sulla base del criterio del foro del convenuto, ma altresì in virtù di quanto previsto dalle sezioni 2, 3 e 4 della Convenzione di Bruxelles del 1968, “anche allorche´ il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione”.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, “allorche´ il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione.” (Cass. Sez. Un. 18299/2021).
Nel caso di specie, l’attore non è domiciliato nell’Unione Europea e i contratti bancari dallo stesso sottoscritti rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, non essendone espressamente esclusi (art. 1).
Pertanto, per risolvere la presente questione di giurisdizione va fatto riferimento al criterio di cui all’art. 7, par. 1, lett. 1) a) del Regolamento Ue citato, che statuisce che in materia contrattuale un soggetto possa essere convenuto avanti l’autorita` giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che, ai sensi della successiva lett. b), nel caso di prestazione di servizi è “il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Per questi motivi, va ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, nello specifico dell’adito Tribunale di Torino, essendo stati i servizi bancari ivi resi.
Irrilevante è, invece, per dirimere la presente questione di giurisdizione, la circostanza che l’attore rivesta o meno la qualifica di consumatore, in quanto l’art. 17 del Regolamento UE, in materia di contratti conclusi da consumatori, non contempla il tipo di contratti per cui è causa.
Sotto il profilo processuale, va, poi, riconosciuta l’ammissibilita` dell’intervento della MBCredit Solutions Spa, in quanto la stessa, in data 25/06/2021, si è resa cessionaria di crediti in blocco della cedente Intesa Sanpaolo Spa, tra i quali rientra anche quello riferito all’attore.
Invero, l’intervenuta ha prodotto in giudizio la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto di cessione, nonche´ l’attestazione da parte della Intesa Sanpaolo Spa dell’inclusione del credito intestato all’attore tra quelli oggetto di cessione in blocco (doc. 2 e 4 fasc. int.).
Quanto ora al merito, il rapporto contrattuale di conto corrente denominato “(omissis)” è sorto in data 28/03/2008 e a questo erano collegati due affidamenti in conto corrente da € 50.000,00 ciascuno stipulati, rispettivamente, in data 07/08/2008 e in data 31/03/2009.
Con raccomandata del 29/05/2014 (doc. 4 fasc. att.), la convenuta ha comunicato all’attore la revoca - decorsi 15 giorni dalla ricezione della stessa - del secondo affidamento in conto corrente per esposizione del conto stesso, successivamente azzerato per estinzione in data 20/10/2014 (doc. 12 fasc. att.).
Detta comunicazione costituisce atto interruttivo ai sensi dell’art. 2934 Cc e, quindi, il diritto vantato dalla convenuta opposta non si è estinto per intervenuta prescrizione decennale al momento dell’instaurazione del presente giudizio (25/08/2020).
Pertanto, sussiste nella specie un credito nei confronti dell’attore di € 54.351,72, oltre interessi, pari al saldo negativo del conto corrente (doc 7. fasc. conv.).
Priva di pregio è la doglianza attorea relativa alla nullità di detto recesso per mancanza di giusta causa, in quanto sia l’art. 1845, c. 3, Cc, sia le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti (art. 6 contratto di c/c; art. 1 contratti di affidamenti in conto corrente) prevedono espressamente che nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato la banca abbia facoltà di recedere anche senza giusta causa.
Altresì infondate sono le deduzioni dell’opponente circa l’incertezza del contenuto della lettera di intimazione di pagamento e del plico che lo conteneva, nonché quelle relative al ricevimento della stessa, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, “la consegna dell’atto al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 Cc, in conformita` al principio di cd vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario”, sul quale incombe, per converso, l’onere di fornire la prova contraria, nello specifico di dimostrare “che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito” (Cass. 16528/2018).
Del tutto generica è, poi, l’eccezione di usurarieta` degli interessi applicati dalla banca, non avendo l’attore provato, ai sensi dell’art. 2697 Cc, le somme richieste a questo titolo, il tasso in concreto applicato, il tasso soglia e i periodi in cui si sarebbe verificata la violazione (in materia, Cass. Sez. Un. 19597/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e - tenuto conto dei caratteri della controversia, delle questioni trattate e delle attività svolte in giudizio rispettivamente dalla convenuta e dall’intervenuta - si liquidano per la convenuta in € 4.180,00 (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio) e per l’intervenuta in € 7.088,00 (in relazione ai valori minimi della tabella di riferimento per la fase istruttoria e ai valori medi per la fase decisionale), oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l’opposizione e le domande proposte da U.A.T. nei confronti dell’Intesa Sanpaolo Spa, disponendo l’esecutorieta` del decreto ingiuntivo n. 3971/2020;
condanna U.A.T. a rimborsare all’Intesa Sanpaolo Spa le spese di lite, che liquida in € 4.180,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna U.A.T. a rimborsare alla MbCredit Solutions Spa le spese di lite, che liquida in € 7.088,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.