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Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1°/07/2020, N.A. esponeva di essere creditore della FGS S.R.L.S., dell’importo di euro 39.874,25, per prestazioni rese, aventi ad oggetto smaltimento e trasporti di rifiuti speciali, come da fatture che produceva.
Tanto premesso chiedeva l’ingiunzione di pagamento per l’importo dovuto.
In data 9/10/2020, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 577/2020 (R.G. 1110/2020) senza concedere la provvisoria esecuzione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la debitrice ingiunta proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo accertarsi la non debenza di alcun importo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
A sostegno della posizione processuale assunta, detta opponente deduceva i seguenti motivi di opposizione:
-che gli importi portati dalle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio erano eccessivi, ingiustificati e non concordati;
-che i costi applicati per il recupero e lo smaltimento di materiali da costruzioni contenenti amianto erano stati determinati unilateralmente dall’opposto, senza che fosse intervenuto preventivo accordo tra le parti, non potendosi attribuire rilievo al mero silenzio del destinatario della proposta;
-che, comunque, il costo appariva eccessivo (0,29/0,33 euro al Kg) e superiore a quello richiesto in precedenti fatture (0,25 euro al Kg), senza che fosse stata addotta alcuna giustificazione con riferimento a tale aumento;
-che, parimenti, i costi di trasporto (ricompresi tra euro 120,00 ed euro 250,00) non erano stati concordati ed erano incongruenti poiché variabili in assenza di motivazione e superiori a quelli applicati in precedenza da parte opposta (euro 105,00);
-che gli importi erano stati immediatamente contestati dal difensore;
-che la fattura commerciale non costituiva adeguata prova del credito, poiché atto unilaterale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto della opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, in particolare, deduceva:
-che parte opponente non aveva contestato l’esecuzione delle prestazioni nei termini allegati;
-che le fatture erano state emesse in un arco temporale tra agosto e novembre dell’anno 2019 e recavano prezzi unitari sulla base del materiale e della sostanza da smaltire (e, in particolare: 1) per lo smaltimento/recupero dei materiali da costruzione contenenti amianto
-codice CER omissis- da euro 0,29 ad euro 0,33 al Kg; 2) per lo smaltimento/recupero dei materiali da costruzione contenenti sostanze pericolose -codice CER omissis- da euro 1,20 ad euro 1,30 al Kg);
-che nel periodo immediatamente precedente -gennaio/luglio dell’anno 2019- erano state emesse 8 fatture, tutte interamente saldate, con applicazione di tali corrispettivi;
-che i contatti WhatsApp e le email, scambiati tra le parti, provavano che i prezzi erano stati concordati;
-che il metodo di pagamento concordato tra le parti dal mese di maggio del 2019 era stato quello delle R.B., ragion per cui appariva provato il conferimento dell’incarico di pagamento alla banca da parte della opponente;
-che l’opposizione appariva dilatoria, come confermato, dalla sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato dalla F. S.r.l.s. con la F. S.r.l., in personale del legale rappresentante p.t. S.F., con analoga compagine societaria, previsione della esclusione dei debiti e dei crediti e pattuizione di un canone di affitto irrisorio, ragion per cui appariva evidente la volontà di sottrare i beni alla garanzia patrimoniale e la violazione della buona fede.
All’udienza del 16/03/2021, il giudice -tenuto conto delle proposte conciliative formulate dalle parti (ossia della corresponsione da parte della opponente dell’importo di euro 20.000,00 in rate mensili da euro 2.000,00 a fronte della disponibilità dell’opposta a ricevere il maggior importo di euro 30.000,00 mediante rate mensili di euro 2.500,00)- proponeva di conciliare la controversia mediante la corresponsione dell’importo di euro 27.500,00 mediante rate mensili di euro 2.500,00, proposta che non veniva accettata dalla Sentenza n. 225/2023 pubbl. il 31/03/2023 parte opponente. Quindi, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull’istanza ex art. 648 c.p.c.
Con ordinanza riservata del 30/03/2021, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e rinviava per ammissione dei mezzi istruttori all’udienza del 9/09/2021.
All’udienza del 9/09/2021 le parti chiedevano rinvio per trattative pendenti ed il giudice rinviava, in trattazione scritta, all’udienza del 12/10/2021.
Stante l’impossibilità di raggiungere un accordo, il procedimento veniva rinviato all’udienza del 2/11/2021 e all’esito assunta in riserva sulle richieste istruttorie delle parti.
Con ordinanza riservata del 25/11/2021, il giudice ammetteva la prova orale chiesta da parte opposta e rinviava per l’assunzione all’udienza del 16/02/2022, rinviata al successivo 10/05/2022 in ragione della assenza del testimone e, assunta la prova testimoniale, il procedimento veniva rinviato all’udienza indicata in epigrafe e, all’esito, trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e della memoria di replica.
Motivi della decisione
Giova, preliminarmente, evidenziare che parte opposta ha posto a fondamento del ricorso monitorio le seguenti fatture, aventi ad oggetto prestazioni eseguite nel periodo agosto/novembre del 2019 relative allo smaltimento ed al trasporto di rifiuti pericolosi (v. fatture allegate sin dal ricorso monitorio), portanti un importo totale dovuto di euro 39.874,25:
1) fattura n. 154 del 31/08/2019 dell’importo di euro 6.526,39 (importo così ottenuto: -euro 3.987,50 per smaltimento di materiale contenente amianto, prezzo 0,29 Kg/quantità 13.750 Kg; -euro 312,00 per smaltimento di materiale contenente sostanze pericolose, prezzo 1,30/quantità 240 Kg; -euro 1.050,00 per trasporto e rilascio di documenti, prezzo 150,00/quantità 7);
2) fattura n. 163 del 26/09/2019 dell’importo di euro 10.603,26 (importo così ottenuto: -euro 4.171,20 per smaltimento di materiale contenente amianto, prezzo 0,33 Kg/quantità 12.640 Kg; -euro 2.832,00 per smaltimento di materiale contenente sostanze pericolose, prezzo 1,20 Kg/quantità 2360 Kg; -euro 438,00 per smaltimento di materiale contenente gesso, prezzo 0,30/quantità 1.460 Kg; -euro 1.250,00 per trasporti, con prezzo unitario e quantità pari, rispettivamente, a 250,00/4 e 125,00/2);
3) fattura n. 167 del 30/09/2019 dell’importo di euro 1.922,23 (importo così ottenuto: -euro 713,40 per smaltimento di materiale contenente amianto, prezzo 0,29 Kg/quantità 2.460 Kg; -euro 442,20 per smaltimento di materiale contenente amianto, prezzo 0,33 Kg/quantità 1.340 Kg; - euro 420,00 per trasporto e rilascio di documenti prezzo 140,00/quantità 3);
4) fattura n. 193 del 31/10/2019 dell’importo di euro 16.944,70 (importo così ottenuto: -euro 960,30 per smaltimento di materiale contenente amianto, prezzo 0,33 Kg/quantità 2.910 Kg; -euro 10.648,00 per smaltimento di materiale contenente amianto, prezzo 0,29 Kg/quantità 36.720 Kg; - euro 2.280,00 per trasporto e rilascio di documenti prezzo 120,00/quantità 19);
5) fattura n. 225 del 30/11/2019 dell’importo di euro 3.877,67 (importo così ottenuto: -euro 2.601,30 per smaltimento di materiale contenente amianto, prezzo 0,29 Kg/quantità 8.970 Kg; - euro 780,00 per trasporto e rilascio di documenti prezzo 195,00/quantità 4, sconto del 6%).
Ciò chiarito ai fini della quantificazione dell’importo, chiesto ed ottenuto, in via monitoria, giova premettere che la doglianza svolta con riferimento alla efficacia probatoria delle fatture non assume rilievo dirimente ai fini della valutazione demandata nel presente giudizio nella misura in cui, se è vero che le fatture commerciali in ragione della provenienza unilaterale che caratterizza la loro formazione costituiscono titolo idoneo a supportare la prova del credito esclusivamente nel procedimento monitorio e non anche nel procedimento di opposizione, in cui la veste di attore sostanziale dell’opposto impone di applicare le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., con conseguente onere probatorio a suo carico (Cass., n. 5915/2011; Cass., n. 5071/2009; Cass., n. 10860/2007), occorre considerare, al contempo, che l’opposizione non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo opposto, volto a farne valere i vizi, ma, piuttosto, introduce un ordinario giudizio di cognizione nell’ambito del quale deve essere accertata la fondatezza della pretesa avanzata sin dal ricorso monitorio (Cass., n. 6844/2006; Cass., n. 2573/2002; da ultimo, Cass., n. 14473/2019).
Da ciò consegue che la censura riguardante l’efficacia probatoria delle fatture commerciali non consente di definire l’odierno procedimento, dovendosi, piuttosto, verificare nella presente sede se, alla stregua delle risultanze complessivamente acquisite, parte opposta abbia fornito in giudizio adeguata prova del credito per cui procede.
Ciò premesso in termini generali, va osservato che parte opponente non ha contestato la corretta esecuzione delle prestazioni di cui al credito azionato (smaltimento e trasporto di sostanze pericolose) ma, piuttosto, ha lamentato l’applicazione di prezzi non concordati ed eccessivi.
Sul punto, preme evidenziare in diritto che l’onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell’art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall’altra, indicando le ragioni per cui l’allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo della esecuzione ovvero della non corretta esecuzione della prestazione-, dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (Cass., n. 26908/2020: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”; Cass., n. 18797/2021, in motivazione: “il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice”; Cass., n. 3306/2020, in motivazione: “Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti …. che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità”).
Dunque, alla stregua del principio di non contestazione, stante la chiara e specifica allegazione delle prestazioni eseguite come operata da parte opposta sin dal ricorso monitorio e, al contempo, tenuto conto del tenore della contestazione operata da parte opponente -che, secondo quanto sopra evidenziato, riguarda esclusivamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni pacificamente rese-, nel caso di specie si ritiene pienamente assolto l’onere probatorio in capo alla parte opposta in punto di esecuzione delle prestazioni delle quali richiede il compenso nella presente sede, dovendo essere disattese le deduzioni svolte da parte opponente nella comparsa conclusionale (sul punto delle memorie ex art. 190 c.p.c., si precisa, al contempo, che non si tiene conto dello scritto conclusionale depositato da parte opposta perché tardivo).
Passando, quindi, all’esame della contestazione operata da parte opponente (determinazione del corrispettivo), va osservato che detta doglianza già in astratto non è suscettibile di incidere sulla spettanza del compenso, potendo, al più e ove fondata, condizionare la quantificazione delle somme dovute.
Difatti, venendo in rilievo nel caso di specie un contratto di appalto di un servizio, la mancata determinazione del corrispettivo, anche ove sussistente, non è causa di nullità del contratto, potendo detta determinazione avvenire a posteriori sulla base dei criteri previsti dall’art. 1657 c.c. (tariffe, usi e quantificazione in via giudiziale: Cass., n. 4192/2000; Cass., n. 15926/2007).
Si ritiene, tuttavia, che il motivo di opposizione sia infondato nel merito poiché il pregresso atteggiarsi del rapporto tra le parti in punto di pattuizione del prezzo, il contegno stragiudiziale tenuto e la corrispondenza in senso ampio intercorsa tra le parti costituiscono circostanze tutte che, complessivamente valutate, introducono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere integrata la prova della pattuizione del corrispettivo nella misura richiesta ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Al riguardo, si osserva che risulta, in primo luogo, dalla fatturazione relativa alle mensilità immediatamente precedenti (gennaio/luglio 2019) a quelle in cui sono state eseguite le prestazioni per cui è causa (agosto/novembre 2019) che parte opponente ha corrisposto corrispettivi del tutto in linea con la quantificazione operata nel presente giudizio, circostanza questa che comprova la pattuizione del corrispettivo.
Premesso che dalle fatture per cui è causa emerge l’applicazione dei seguenti prezzi:
1) smaltimento amianto: 0,29/0,33; 2) smaltimento sostanze pericolose: 1,20/1,30; 3) trasporto: 120,00/250,00 circa, dalle fatture puntualmente onorate relative al pregresso (gennaio/luglio 2019) emergono i seguenti corrispettivi, sostanzialmente in linea con quelli applicati nel periodo di riferimento: 1) smaltimento amianto: 0,29/0,33 (con un’unica eccezione dell’applicazione del prezzo di 0,60); 2) smaltimento sostanze pericolose: 1,30; 3) trasporto: 110,00, 140,00, 180,00, 88,00, 230,00, 100,00, 130,00, 220,00 (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione).
Al contempo, la corrispondenza in senso ampio (email e messaggi WhatsApp) conferma che le parti erano solite accordarsi in maniera informale, anche in ragione del rapporto contrattuale esistente da tempo (v. doc. 16 e doc. 17 nel fascicolo di parte opposta del giudizio di opposizione; v. anche dichiarazioni testimoniali rese da S.F., all’epoca dei fatti legale rappresentante di parte opponente, v. verbale di udienza del 10/05/2022: “Avevamo un rapporto commerciale sin dal 2017, quando ha iniziato a lavorare per me nei rifiuti”).
Infine, quanto al contegno stragiudiziale tenuto da parte opponente, non può non essere evidenziato che nessuna contestazione risulta provata in concomitanza dell’emissione delle fatture per cui è causa, essendo emerso invece il diverso profilo della difficoltà di pagamento (v. dichiarazioni rese da S.F., verbale di udienza del 10/05/2022: “Già stavamo in difficoltà, per il lavoro, per le persone che non pagavano, le cose classiche dell’azienda”) e risultando le contestazioni svolte sul punto dal difensore successive (con missiva datata 11/02/2020, ossia in epoca prossima all’introduzione del giudizio, v. doc. 4 nel fascicolo di parte opponente), mentre la stessa contestazione operata nel presente giudizio appare sul punto non specifica, non avendo parte opponente indicato il diverso importo dalla medesima ritenuto dovuto in applicazione dei correnti prezzi di mercato o dei prezzi applicati in precedenza per le numerose prestazioni pacificamente rese, se non negli scritti conclusionali, con impostazione che, tuttavia, non si condivide perché riposa sul prezzo indicato in fatture relative all’anno 2018 e superato in quelle successive del 2019 (gennaio/luglio), saldate.
Né la testimonianza di S.F., peraltro legale rappresentante della opponente all’epoca dei fatti (con conseguente manifesta esigenza di valutazione particolarmente rigorosa del narrato), introduce elementi di segno diverso nella misura in cui, anzi, detto teste ha confermato la sussistenza di risalenti rapporto commerciali tra le parti -dal 2017 (v. sopra)- e il meccanismo informale di determinazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni nonchè, al contempo, pur lamentando un asserito cambiamento nella quantificazione del prezzo da parte dell’opposta (che non rinviene conforto nei riscontri documentali acquisiti relativi al periodo gennaio-luglio 2019 in cui le fatture sono state saldate, con conseguente irrilevanza delle due fatture prodotte da parte opponente e relative all’anno 2018), non è stato in grado di riferire il minor prezzo in tesi concordato in precedenza (v. verbale di udienza del 10/05/2022, dichiarazioni rese da S.F.: “Concordavo il prezzo con mail controfirmata di solito. Poi se N.A. aumentava qualcosa me lo scriveva, anche con Wapp, tra noi i rapporti erano buoni, poteva anche valere. Non è che ogni viaggio facevamo il contratto. Ad esempio, se aumentava l’amianto, me lo comunicava, ed io accettavo perché non erano aumenti pazzeschi, gli dicevo che andava bene e di non preoccuparsi … Non so indicare la differenza tra il prezzo precedente e quello aumentato dopo”).
Alla stregua di tali elementi, questo giudice ritiene che parte opposta abbia assolto l’onere della prova in punto di pattuizione del corrispettivo, ragion per cui l’opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo (con esclusione della fase decisoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) respinge l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 577/2020 (R.G. 1110/2020) emesso dal Tribunale di Terni in data 9/10/2020;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.