Il D.Lgs. n. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela anche per il furto aggravato. La disciplina sopravvenuta più favorevole risulta applicabile ai procedimenti pendenti perché l'istituto ha natura mista, sia sostanziale sia processuale.
All'esito del giudizio abbreviato avente ad oggetto la condanna per furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento e con la recidiva infraquinquennale, la Corte d'Appello applicava l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità riducendo l'originaria sanzione di dieci mesi di carcere.
La controversia giunge in...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 06/11/2018, il Tribunale di Torino dichiarava LS responsabile del reato (In concorso con RF , giudicato separatamente) di furto - commesso il 15/10/2023 - aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento e, con la recidiva lnfraquinquennale e la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi 10 di reclusione e 180 euro di multa. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 26/05/2022, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti ritenute, ha rideterminato la pena irrogata In mesi 4 di reclusione ed euro 120 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione LS , attraverso ,1 difensore Avv. R.N., articolando tre motivi di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia l’inosservanza dell'art. 625, primo comma, n. 2) e mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen. con declaratoria di Improcedibilità per remissione di querela. Il mero prelievo di un oggetto dal luogo in cui si trova attuato in un momento di altrui distrazione, che offre l'occasione favorevole per l'apprensione, non integra la circostanza aggravante perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario a consumare Il fu o, non dovendo l'agente fare ricorso a particolare abllìtà. Nel caso dì specie, il furto non denotava particolari accorgimenti esorbitanti dalla condotta base del furto semplice in concorso, dal momento che l'azione delittuosa era posta In essere senza particolari astuzie o scaltrezze e in maniera basica, ponendo in essere le condotte minime essenziali per la consumazione del furto, né sono emerse particolari condotte volte a distrarre la persona offesa.
2.2. li secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. in luogo dell'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen. ravvisandosi nel caso di specie l'aggravante della destrezza e non quella dell'uso del mezzo fraudolento.
2.3. li terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alle conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva.
2.4. Il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi con i quali chiede che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione G. D. L. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. La sentenza Impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
In limine, mette conto rilevare come non si sia perfezionata la fattispecie estintiva del reato per prescrizione. Al massimo edittale comminato (anni 6) deve aggiungersi l'aumento per la ritenuta recidiva ìnfraquinquenale. Al riguardo, va rilevato che, In presenza di una circostanza a effetto speciale (quella del furto ex art. 625 cod. pen.) e di altra circostanza dello stesso tipo (la recidiva infraquinquennale pure ritenuta e comportante, sul piano della comminatoria, una minor aumento di pena) l'aumento per quest'ultima conosce Il limite di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833); pertanto, il te mine di prescrizione deve essere aumentato di un terzo, fino a 8 anni, e quindi, a norma dell'art. 161 cod. pen., della metà, ossia fino a 12 anni, Il che esclude il che esclude Il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione.
2. Ciò premesso, mette conto osservare che l'art. 2, comma 1, lett. h), d. lgs. 10 ottobre, 150 ha modificato il regime di procedibilità della fattispecie In esame, rendendola procedibile a querela. Invero, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, data la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti, a seguito della modifica (nel caso di specie, introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36) del regime di procedibilità nei procedimenti In corso per un certo reato (nel caso di specie, il delitto di minaccia grave che non rientri nelle Ipotesi di cui all'art. 339 cod. pen.), l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità al sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, Rv. 275924). Come dedotto dal ricorso, agli atti risulta la remissione di querela della persona offesa (anche nei confronti del concorrente: verbale del 22/06/2018), ritualmente accettata da s (verbale del 24/09/2018).
Pertanto, la sentenza Impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela mentre le spese del giudizio devono essere poste a carico del querelato a norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' Il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato SL