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30 marzo 2023 N. 55 - Penale e processo
La riforma Cartabia è in vigore da tre mesi: scade oggi il termine per proporre querela dei reati non più perseguibili d’ufficio

Continuiamo a fare il punto sulle prime applicazioni dei numerosi istituti del sistema penale, sia di natura sostanziale che processuale, innovati dal Decreto Legislativo n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Nella presente informativa ci occupiamo dei reati divenuti procedibili a querela, per i quali il 30 marzo 2023 scade il termine per proporre l'atto querelatorio. Molti processi, ancora in corso, pertanto, si concluderanno con una pronuncia di immediata declaratoria per sopravvenuta mancanza di condizione di procedibilità.

di Avv. Carmelo Minnella
Ampliato il perimetro dei reati divenuti procedibili a querela
La Riforma Cartabia ha introdotto molte norme di favore, tra le quali si segnalano quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 150/2022 che hanno ampliato il ventaglio dei reati procedibili a querela della persona offesa.
L'ampliamento riguarda molti reati contro la persona e contro il patrimonio. Come si legge nella relazione illustrativa, sono frequenti nella prassi e si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie le quali dovrebbero portare, già prima della celebrazione del processo, all'estinzione del reato per remissione della querela (ferme restanti le nuove ipotesi di remissione tacita dell'interpolato art. 152 c.p.) ovvero attraverso per condotte risarcitorie di cui all'art. 162-ter c.p..

Elenco dei reati divenuti dal 30 dicembre 2022 procedibili a querela della persona offesa.
REATI CONTRO LA PERSONA
  • Lesioni personali (art. 582, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela fino a 40 giorni di durata della malattia ovvero fino a 20 giorni quando il reato è commesso contro persona incapace, per età o infermità (nuovo comma 2), con conseguente ampliamento della competenza del giudice di pace penale
  • Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, c.p. Procedibilità a querela nell'ipotesi base legate alla violazione generica delle norme sulla circolazione stradale; procedibilità d'ufficio in tutte le ipotesi aggravate speciali previste nel nuovo comma 9 dell'art. 590-bis c.p.
  • Sequestro di persona (art. 605, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nel caso base. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di una persona incapace, per età o per infermità (nuovo comma sesto) e nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 605, commi 2, 3 e 4, c.p.
  • Violenza privata (art. 610 c.p.). Procedibilità a querela nell'ipotesi base. Anche qui, si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, oppure se ricorrono le condizioni previste dall'art. 339 c.p. (nuovo comma 3)
  • Minaccia (art. 612, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nella fattispecie base, anche in caso di recidiva. Procedibilità d'ufficio se la minaccia è compiuta in uno dei modi ex art. 339 c.p., oppure se la minaccia è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace o per infermità (nuovo comma 3)
  • Violazione di domicilio (art. 614, commi 1 e 2, c.p.). Procedibilità a querela nell'ipotesi base e anche in quella aggravata del fatto commesso con violenza sulle cose. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso con violenza sulle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato oppure se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (nuovo comma 4)
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
  • Furto (artt. 624, comma 1 e 625, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nella fattispecie base e anche nelle ipotesi aggravate dell'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte a pubblica fede, 8, 8-bis e 8-ter, c.p. Procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità ovvero se ricorre alcuna delle aggravanti di cui al n. 7 (fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a servizio pubblico o pubblica utilità, difesa o reverenza, escluse le cose esposte a pubblica fede) e 7-bis (fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o privati in regime di concessione pubblica) dell'art. 625 c.p.
  • Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634, commi 1 e 2, c.p.). Procedibilità a querela. Si perseguibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (nuovo comma 3)
  • Danneggiamento (art. 635, commi 1, 2 e 3, c.p.). Si procede a querela di parte, mentre vi è procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (nuovo comma 5)
  • Truffa (art. 640, commi 1 e 2, c.p.). Procedibilità a querela nell'ipotesi base e in quelle aggravate del danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma 3 dell'art. 640 c.p.). Procedibilità d'ufficio nelle ipotesi aggravate speciali previsto nel capoverso
  • Frode informatica (art. 640-ter, commi 1 e 2, c.p.). Procedibilità a querela nella fattispecie-base e di quelle aggravate dal danno patrimoniale del danno di rilevante entità (nuovo comma 4 dell'art. 640-ter c.p.). Si procede d'ufficio nelle ipotesi aggravate ai sensi dei commi 2 e 3 e in quella aggravata ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p., limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età
  • Appropriazione indebita (art. 646, in riferimento all'art. 649-bis, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nelle ipotesi base (anche in caso di recidiva) e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma 1 dell'art. 649-bis c.p.). Procedibilità d'ufficio nei casi descritti dall'art. 649-bis esclusa la recidiva
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E TRANQUILLITA' PUBBLICA
  • Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nelle ipotesi base; procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, oppure se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattamenti pubblici (nuovo comma 3) oppure se il fatto è commesso da chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità (comma 2)
  • Molestia o disturbo delle persone (art. 660, comma 1, c.p.). Procedibilità a querela nei casi base. Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (nuovo comma 2)
Come si vede, resta salva, nella gran parte dei reati divenuti dal 30 dicembre 2022 procedibili a querela, come stabilito dal criterio di delega di cui all'art. 1, comma 15, lett. b) della Legge delega n. 134/2021, la procedibilità d'ufficio nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica), come finora già previsto nell'art. 649-bis, ultima ipotesi, c.p..
Immediata applicazione dello ius novum favorevole
Il nuovo regime di procedibilitàtrova applicazione non solo a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 – quindi dal 30 dicembre 2022 – ma anche retroattivamente, con i temperamenti dettati dall'art. 85, comma 1, in tema di disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, secondo cui:
  • «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»;
  • nel caso di reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia (fino al 29 dicembre 2022) per i quali già fosse incardinato il procedimento penale sulla base della pregressa perseguibilità officiosa, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5-bis del D.L. n. 162/2022, aggiunto in sede di conversione della L. n. 199/2022, non è più prevista l'informativa generalizzata da parte dell'autorità giudiziaria in favore della persona offesa ma quest'ultima dovrà attivarsi autonomamente per proporre eventuale querela, entro l'ordinario termine previsto, decorrente dall'entrata in vigore della riforma, quindi dal 30 dicembre 2022 (e anche in quello scadente il 30 marzo 2023); nei procedimenti già pendenti solo nel caso in cui vi fossero state misure cautelari in atto alla data del 30 dicembre 2022 era mantenuto l'onere in capo all'autorità giudiziaria che procede di informativa verso la persona offesa al fine di verificare se intendesse coltivare l'animus puniendi e quindi legittimare la prosecuzione dell'intervento cautelare; a tal fine, era previsto il termine di 20 giorni per acquisire la querela, ormai definitivamente decorso il 18 gennaio 2023 (Natalini).
Tale norma, dettata all'evidenza per la peculiare natura "mista" della querela - processuale e sostanziale, costituente, nel contempo, condizione di procedibilità e di punibilità  - rappresenta il punto di equilibrio tra la necessaria retroattività della legge penale più favorevole all'agente (art. 2, comma 4, c.p.), con conseguente obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, e la necessità di scongiurare un risultato normativo nocivo per le ragioni della persona offesa per fatto "incolpevole" derivante dall'ampliamento del catalogo di reati perseguibili a querela (così, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 24 marzo 2023, n. 12517).

attenzione

E per i processi già definiti con sentenza passata in giudicato ove mancava la querela?

Rimangono intatte le condanne, senza che possa farsi valere la cedevolezza del giudicato. All'uopo, per le Sezioni Unite Saladino (n. 40150/2018), non è possibile assimilare questi casi né ad una ipotesi di abolitio criminis con conseguenziale applicazione del disposto di cui all'art. 673 c.p.p., né ad una declaratoria di incostituzionalità.

Alla luce dello ius superveniens, molti processi in corso, nei quali manca la querela della persona offesa, sono stati rinviati dopo il 30 marzo 2023 per verificare se la persona offesa abbia proposto atto querelatoria (difficilmente si sarà attivata autonomamente, soprattutto laddove siano trascorsi molti anni dai fatti contestati) e, in difetto, procedere alla immediata declaratoria per sopravvenuta mancanza di condizione di procedibilità.
Gli immeditati interventi correttivi in corso
La compiuta opzione di privatizzazione o patrimonializzazione della tutela penale ha suscitato un certo allarme sociale che indotto il nuovo Ministro della Giustizia a prevedere dei correttivi nel disegno di legge A.C. n. 831 “Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza”, presentato da Nordio il 27 gennaio 2023 alla Camera dei Deputati, dove si mantiene la procedibilità d'ufficio:
  • per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del “metodo mafioso” o della finalità di terrorismo o emersione
  • lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) tra quelli per i quali le pene sono aumentate, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
Il DDL Nordio prevede anche la possibilità dell'arresto obbligatorio in flagranza anche in assenza di querela (purché sopraggiunga nelle successive 48 ore).
La procedibilità a querela del reato di lesioni personali prima e dopo la riforma Cartabia
Il D.Lgs. n. 150/2022 ha ridisegnato il regime di procedibilità per il reato di lesioni personali dolose che, ai fini della sua perseguibilità, viene d'ora in avanti svincolato dalla durata della malattia non superiore a 20 giorni (lesioni lievissime), con conseguente introdotta procedibilità a querela anche nelle ipotesi delle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni). Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l'effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo.
L'intervento di riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace penale, in virtù della disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 274/2000, che attribuisce allo stesso la competenza per lesioni perseguibili a querela di parte. A ben vede, quest'ultima previsione, richiama testualmente l'art. 582 c.p. «limitatamente alla fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente», ossia un segmento normativo topograficamente diverso da quello oggi inciso dalla novella.
Più precisamente, mentre la relazione illustrativa della riforma Cartabia dà atto del fatto che l'intervento della riforma comporterà un "ampliamento" della competenza del giudice di pace, il legislatore della riforma, non è, poi, specificamente intervenuto sulle norme determinanti la competenza penale per materia del giudice di pace, di guisa che deve darsi atto che, l'art. 4 del D.Lgs. n. 274/2000 (ancora) richiama la competenza per il reato di cui all'art. 582 c.p., limitatamente al comma 2, perseguibile a querela di parte.
Tale norma risulta oggi, nel richiamo al comma 2 dell'art. 582 c.p., ad una prima lettura, alquanto scollegata rispetto al testo del novellato art. 582, che, come già ripetutamente rilevato, contiene la regola della procedibilità a querela nel comma 1 ed al comma 2 l'eccezione circa la procedibilità d'ufficio del reato.
Il mancato intervento del legislatore della riforma anche sul D.Lgs. n. 274/2000, quanto al richiamo del comma 2 dell'art. 582 (contemplante, nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, appunto la procedibilità a querela delle lesioni nel caso di durata della malattia non superiore a venti giorni, mentre, nella nuova formulazione, le eccezioni al novellato comma 1, con la previsione della procedibilità di ufficio, in presenza delle aggravanti previste), legittima un duplice e divergente sentiero ermeneutico:

esempio

  • Secondo un'interpretazione strettamente e meramente letterale, in assenza di modifiche dell'art. 4, lett. a), D.Lgs. n. 274/2000, in simmetria con la nuova formulazione dell'art. 582 c.p., la competenza del giudice di pace resta limitata al reato di lesioni, procedibile a querela, di cui al comma 2 dell'art. 582 e, dunque, esclusivamente alle ipotesi residuali - rispetto alla procedibilità di ufficio - in tale riformato comma contemplate (ossia, per l'eccezione dell'eccezione: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel comma 1, numero 1), e nel comma 2 dell'art. 577»)- e dunque resta circoscritta alle ipotesi di cui all'art. 577, comma 1, n. 1, c.p. e di cui all'art. 577, comma 2, c.p., indipendentemente dalla durata della malattia, sempre che non ricorrano le aggravanti di cui all'art. 583 c.p.
  • La seconda opzione ermeneutica che parte dalla constatazione di un difetto di coordinamento tra la nuova formulazione dell'art. 582 c.p. e l'art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 274/2000, non può che valorizzare la volontà del legislatore riformatore, palesata nella relazione illustrativa, di ampliamento della competenza del giudice di pace e non certo di riduzione, ritenendo che il giudice di pace sia competente per il reato di lesione ex art. 582 c.p., procedibile a querela di parte - e quindi anche per le lesioni guaribili entro quaranta giorni- fatte salve le eccezioni previste, determinati la procedibilità di ufficio, ovvero, comunque, la competenza del Tribunale.
In quest'ultimo senso si è espressa di recente la Suprema Corte.

giurisprudenza

Come afferma, infatti, Cass. pen., Sez. V, 24 marzo 2023, n. 12517, «l'evidente difetto di coordinamento dell'art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs n. 274/2000 con il novellato art. 582 c.p. trova ragionevole composizione sistematica attraverso la voluntas legis, attributiva della competenza penale al giudice di pace, palesata nell'art. 15 della legge delega n. 468/1999 – secondo cui al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto di cui all'art. 582 c.p. di lesione personale punibile a querela della persona offesa – in uno all'intento della c.d. Riforma Cartabia, espresso nella relazione illustrativa, di determinare un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell'art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs n. 274/2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte, al di là del riferimento testuale esclusivamente al secondo comma dell'art. 582 c.p.».

Iniziano a piovere le prime questioni di incostituzionalità
L'ampliamento dell'ombrello(ne) dei reati divenuti perseguibili a querela di parte, com'era prevedibile, ha comportato problemi di assestamento sistematico rispetto a quelle fattispecie di reato, in astratto meno gravi da quelle colpite dall'intervento più favorevole per l'indagato-imputato in termini di passaggio alla procedibilità a querela, per i quali è invece rimasto il regime di perseguibilità officiosa.

giurisprudenza

È cosi, il Tribunale di Lecce, con ordinanza 21 marzo 2023, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 c.p. nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/2022, non è stata prevista la procedibilità a querela qualora la condotta abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede (di cui all'art. 635 comma 2 c.p. in relazione all'art. 625. comma 1, n. 7 c.p.).

Per il giudice salentino, se la ratio legis appare assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero dei beni aventi vocazione pubblicistica elencati nell'art. 635 c.p. – rispetto ai quali ben si comprende la necessità di un regime di procedibilità rafforzato – più difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se di attribuire alla res un'intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un'offesa al patrimonio pubblico.

Secondo il giudice a quo, rispetto al furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede (divenuto, con l'intervento del D.Lgs. n. 150/2022, procedibile a querela di parte), viola anzitutto l'art. 3 Cost. creando evidente disparità di trattamento rispetto a chi, responsabile di furto aggravato del medesimo bene esposto a pubblica fede – fatto certamente connotato da maggiore disvalore, visti i più alti limiti edittali ma dall'ontologico danno subito dalla vittima che nel furto perde il possesso del bene a differenza dell'ipotesi di danneggiamento – ben potrebbe agevolarsi del più mite regime di procedibilità. Il contrasto della norma penale si ravvisa anche con l'art. 76 Cost. per violazione del dovere del legislatore delegato di inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento.

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