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14 aprile 2023
Dall’INL le prime indicazioni operative per il personale ispettivo dopo le modifiche apportate dalla riforma Cartabia

Se la riforma del processo civile non è intervenuta in termini sostanziali sulla dinamica del processo del lavoro, la riforma del processo penale ha dettato nuove disposizioni che incidono inevitabilmente sugli adempimenti propri del personale ispettivo, che opera anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria.

di La Redazione

Con la nota n. 2563 del 14 aprile 2023, l'INL ha fornito le prime indicazioni operative rivolte al personale ispettivo dopo le modifiche apportate dalla riforma del processo civile e penale (c.d. riforma Cartabia).
Per quanto concerne le modifiche al processo civile, l'INL ribadisce che la riforma non è intervenuta in termini sostanziali sulla dinamica del processo del lavoro, richiamando le diverse modifiche incidenti su:

precisazione

  • Comunicazioni e notifiche, distinguendo le novità apportate alla L. n. 53/1994 da quelle incidenti sul Codice di rito;
  • Processo di cognizione, e quindi l'udienza da remoto e l'udienza cartolare nel giudizio di primo grado;
  • La fase decisoria;
  • Le impugnazioni.

Quanto alla riforma del processo penale, invece, le modifiche apportate dalla riforma Cartabia assumono rilevanza in virtù del ruolo ricoperto dal personale ispettivo, il quale opera anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004. In tal senso, il confine tra l'attività di vigilanza amministrativa e quella di polizia giudiziaria deve considerare la finalità alla quale l'azione ispettiva è diretta, criterio distintivo che risiede nell'art. 220 disp. att. c.p.p.:

legislazione

«quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice».

In relazione a tale aspetto, con la nota in commento l'INL fornisce le prime sintetiche indicazioni sugli adempimenti di interesse della P.G., nel rispetto delle prassi operative che potranno poi essere oggetto di coordinamento con le Procure locali.

Iscrizione della notizia di reato La riforma Cartabia è intervenuta sull'art. 335 c.p.p.. Dalle nuove disposizioni si desume che il P.M. dovrà procedere all'iscrizione del soggetto indagato solo dopo aver raccolto indizi sufficienti all'identificazione di uno o più soggetti, dunque il personale ispettivo dovrà riferire senza indugio al P.M. circostanze precise ricostruite in base ad elementi indiziari o comunque individuabili. Si esclude, quindi, la narrazione di fatti generici.
In ossequio a ciò, il personale ispettivo operante in qualità di P.G. dovrà provvedere a tutte le acquisizioni necessarie che di volta in volta il caso concreto richieda.
Infine, si precisa che tutte le volte in cui non sia necessario lo sviluppo di investigazioni mediante atti invasivi della sfera personale oppure sia a rischio l'incolumità delle vittime del reato, la P.G. dovrà approfondire il quadro indiziario per poi riferire al P.M., costituendo il completamento delle investigazioni una valida giustificazione per un deposito dilazionato, purché avvenga in tempi ragionevoli.
Identificazione delle persone interessate al procedimento Si tratta dell'art. 349 c.p.p., il cui nuovo comma 3 prevede che la P.G. inviti i soggetti ivi indicati a dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni ex art. 161 c.p.p., oltre ad indicare recapiti e indirizzi di posta elettronica, allo scopo di rendere sempre rintracciabile l'indagato/imputato.
Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni La riforma impone alla P.G. di implementare il contenuto della dichiarazione/elezione di domicilio:
  • Per quanto riguarda l'indagato: nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, la P.G. deve avvertire che le successive notificazioni saranno effettuate tramite consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio, avvertire dell'onere di indicare al difensore ogni suo recapito e invitare alla nomina di un difensore di fiducia. In seguito, la P.G., di iniziativa o su delega del P.M., dovrà invitare l'indagato/imputato a dichiarare o eleggere domicilio, avendo cura di specificare gli elementi indicati nel novellato art. 161 c.p.p.;
  • Querelante: forme analoghe a quelle previste per l'indagato;
  • Persona offesa non querelante: le notifiche verranno effettuate presso il domicilio. La P.G. dovrà informare della possibilità di eleggere domicilio in qualsiasi momento e, qualora ciò non avvenga, le successive notificazioni verranno effettuate presso l'eventuale difensore nominato. In assenza di tale nomina, la notifica si perfeziona con il semplice deposito nella segreteria del P.M..
Documentazione degli atti di P.G. e acquisizioni di eventuali SIT (sommarie informazioni testimoniali) Il D.Lgs. n. 150/2022 prevede la riproduzione audiovisiva e fonografica quale modalità generale di documentazione, accanto al verbale in forma riassuntiva. Per quanto riguarda, in particolare, le informazioni rese dalle persone informate sui fatti assunte d'iniziativa della P.G., la fonoregistrazione è obbligatoria solo se richiesta dalla parte che deve essere sentita. Qualora si tratti di persone informate in procedimenti riguardanti i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. è ammessa la registrazione anche senza richiesta dall'interessato. Per quanto concerne, invece, i minorenni, gli infermi di mente o persone in condizioni di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater c.p.p. è consentita una deroga in presenza di tali condizioni:
  • La contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e di personale tecnico;
  • Particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto.
Anche gli interrogatori ed i confronti con la persona sottoposta alle indagini e con l'imputato in un procedimento connesso vanno documentati con le forme suddette.
La riforma ha poi introdotto il principio generale per cui la trascrizione degli atti riprodotti va eseguita solo in caso di “assoluta indispensabilità” e può essere effettuata anche dalla P.G..
Compimento di atti a distanza Specifiche condizioni e adempimenti sono dettati in materia di processo telematico, potendo la P.G. assumere le SIT a distanza, così come l'interrogatorio dell'indagato, previo suo consenso e del suo difensore e nel pieno rispetto delle garanzie di cui all'art. 133-ter c.p.p..
Termini per la conclusione delle indagini preliminari La riforma Cartabia ha rimodulato i termini di durata delle indagini preliminari: un anno per la generalità dei delitti, sei mesi per le contravvenzioni e un anno e sei mesi per le ipotesi di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p., salva possibilità di proroga. Inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione delle indagini preliminari.
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