Nel verbale della prima udienza l'imputato veniva dichiarato "libero presente", tanto da risultare, nelle udienze successive, "libero non comparso". La sua presenza esclude l'applicabilità dell'ulteriore termine di 15 giorni, e pertanto l'impugnazione depositata è tardiva, e la sentenza è divenuta irrevocabile.
- Secondo il ricorrente l'ordinanza sarebbe errata, in quanto il Tribunale non ha ritenuto applicabile 15 giorni aggiuntivi per impugnare e ha ritenuto corretta la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza, affermando che il ricorrente non è stato dichiarato assente alla prima udienza, mentre ciò risulta dal verbale stenotipico dell'udienza dell'11 maggio 2021, ed egli è rimasto assente anche alle udienze successive.
- Inoltre, il ricorrente lamenta anche il fatto che il Tribunale ha omesso di confrontare il verbale riassuntivo redatto dal cancelliere con il verbale stenotipico. In caso di contrasto, quest'ultimo prevale sul primo, ai sensi degli
artt. 134 e139 c.p.p. .
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La Corte precisa che l' |
Svolgimento del processo
Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2024 il Tribunale per i minorenni di Catania ha respinto l'istanza presentata da (omissis) per l'annullamento dell'ordine di esecuzione della pena relativo alla sentenza n. 88/2023 emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania, sostenendo l'istante che tale sentenza sarebbe stata tempestivamente impugnata, in data 14/11/2023.
Il Tribunale ha ritenuto errata l'affermazione dell'istante, di essere rimasto assente durante il giudizio di primo grado, con conseguente diritto al termine per l'impugnazione di 45 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., aumentati di 15 giorni in virtù del disposto dell'art. 585, comma 1-bis cod.proc.pen., termine decorrente dal 25/09/2023 con scadenza al 25/11/2023. Infatti nel verbale della prima udienza, redatto dal cancelliere in data 11/05/2021, l'imputato è stato dichiarato "libero presente", tanto da risultare, nelle udienze successive, "libero non comparso". La sua presenza esclude l'applicabilità dell'ulteriore termine di quindici giorni, e pertanto l'impugnazione depositata in data 14/11/2023 è tardiva, e la sentenza è divenuta irrevocabile in data 10/11/2023.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso (omissis), per mezzo del suo difensore avv. (omissis), articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione all'art. 585, comma 1-bis, cod.proc.pen.
L'ordinanza è errata, perché il Tribunale non ha ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod.proc.pen., ed ha ritenuto corretta la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in data 10/11/2023, affermando che il ricorrente non è stato dichiarato assente alla prima udienza, mentre ciò risulta dal verbale stenotipico dell'udienza tenuta in data 11/05/2021, ed egli è rimasto assente anche alle udienze successive, per l'intera durata del dibattimento.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 134 e 139 cod.proc.pen.
Il Tribunale ha omesso di confrontare il verbale riassuntivo redatto dal cancelliere con il verbale stenotipico, mentre gli artt. 134 e 139 cod.proc.pen. affermano chiaramente che, in caso di contrasto, il secondo prevale sul primo.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, con riferimento ad entrambi suoi motivi, e deve essere accolto.
2. Dall'esame degli atti del dibattimento svolto davanti al Tribunale per i minorenni di Catania, a cui il giudice di legittimità ha accesso quando, come nel presente caso, sono sollevate questioni di natura processuale ( Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, e Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304, tra le molte), risulta che all'udienza dell'11/05/2021, nel verbale manoscritto dal cancelliere, l'imputato è stato indicato come "libero-presente". Alle udienze successive l'imputato non risulta essersi mai presentato, ma è stato sempre indicato, nel verbale manoscritto, come "libero non comparso". Tale dizione è riportata anche nell'intestazione della sentenza, benché nella motivazione, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, egli venga indicato come «assente».
Nel verbale redatto mediante registrazione fonografica, e successivamente trascritto, relativo all'udienza dell'11/05/2021, però, la dichiarazione resa dal presidente del collegio giudicante, nel momento della verifica della costituzione delle parti, è chiaramente trascritta nel seguente modo: «L'imputato è assente». Anche nel verbale dell'udienza del 28/02/23 così redatto, invero, il presidente risulta dichiarare che «(omissis) (omissis)è assente», nonostante la diversa indicazione contenuta, come detto, nel verbale manoscritto.
3. L'art. 139, comma 3, cod.proc.pen., stabilisce che «per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva». Questa norma stabilisce, quindi, la prevalenza del verbale riassuntivo su quello effettuato mediante riproduzione fonografica, che viene successivamente trascritto, solo quando quest'ultimo sia mancante o incomprensibile.
Questa Corte ha, pertanto, costantemente stabilito che «Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione è disciplinato dal 3 comma dell'art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intelligibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica» (Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994, dep. 1995, Rv. 201855), e che «In caso di discordanza tra la registrazione fonografica ed il verbale redatto in forma riassuntiva, prevale quest'ultimo solo qualora la registrazione non sia formata in modo compiuto ed intellegibile» (Sez. 3, n. 54374 del 17/10/2018, Rv. 274130).
Tale principio è solo in parte attenuato dalle pronunce che impongono, nel caso concreto, l'adozione di un criterio flessibile, stabilendo che «In caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 1517 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258514) La ratio decidendi alla base anche di questa decisione è, peraltro, la necessità di accertare con la massima accuratezza possibile quale sia stato l'effettivo svolgimento dell'udienza, in particolare quanto alle dichiarazioni rese dalle parti e alle decisioni assunte e riferite verbalmente dal giudice.
4. Nel caso di specie sussiste un effettivo contrasto tra il contenuto del verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, ovvero realizzato mediante trascrizione della fonoregistrazione, essendo incompatibile la qualificazione dell'imputato come "presente" o come "assente". Non sussistendo alcuna carenza o non intelligibilità del verbale fonoregistrato, deve pertanto affermarsi la prevalenza di questo sul verbale riassuntivo.
L'imputato, pertanto, deve essere ritenuto "assente" nel corso del giudizio di primo grado, con le conseguenze derivanti da tale qualificazione, in particolare in termini di applicabilità della norma di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod.proc.pen..
L'ordinanza impugnata, che ha respinto la richiesta di dichiarare nullo o privo di effetti giuridici l'ordine di esecuzione della sentenza n. 88/2023 emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania, perché essa sarebbe stata correttamente dichiarata irrevocabile stante la tardività dell'impugnazione, conseguente alla inapplicabilità della proroga dei termini stabilita dall'art. 585, comma 1-bis, cod.proc.pen. per l'impugnazione proposta dal difensore di un imputato assente, deve pertanto essere annullata, con rinvio al medesimo giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio sopra puntualizzato.
Essendo il presente provvedimento emesso nei confronti di un minorenne, deve disporsi l'oscuramento dei dati personali, a tutela del suo diritto alla riservatezza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Catania.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge