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8 luglio 2024
In caso di contrasto il verbale riassuntivo prevale su quello effettuato mediante riproduzione fonografica
Nel caso di specie, le due produzioni sono in contrasto tra loro, essendo incompatibile la qualificazione dell'imputato come "presente" o come "assente" alle udienze. Per questo motivo, facendo affidamento al verbale riassuntivo l'imputato deve essere ritenuto assente.
di La Redazione
Con la sentenza n. 26615 del 5 luglio 2024, il Massimo Consesso ha accolto con rinvio il ricorso presentato dall'imputato avverso la decisione emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania che aveva respinto l'istanza presentata dallo stesso per l'annullamento dell'ordine di esecuzione della pena, perché non impugnata tempestivamente.
Il Tribunale riteneva sbagliata l'affermazione dell'istante, di essere rimasto assente durante il giudizio di primo grado, con conseguente diritto al termine per l'impugnazione di 45 giorni, ai sensi dell'art. 585, c. 1, lett. c), c.p.p., aumentati di 15 giorni in virtù del disposto dell'art. 585, c. 1-bis c.p.p..
Nel verbale della prima udienza l'imputato veniva dichiarato "libero presente", tanto da risultare, nelle udienze successive, "libero non comparso". La sua presenza esclude l'applicabilità dell'ulteriore termine di 15 giorni, e pertanto l'impugnazione depositata è tardiva, e la sentenza è divenuta irrevocabile.
Avverso tale decisione l'imputato ricorre per cassazione.
  • Secondo il ricorrente l'ordinanza sarebbe errata, in quanto il Tribunale non ha ritenuto applicabile 15 giorni aggiuntivi per impugnare e ha ritenuto corretta la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza, affermando che il ricorrente non è stato dichiarato assente alla prima udienza, mentre ciò risulta dal verbale stenotipico dell'udienza dell'11 maggio 2021, ed egli è rimasto assente anche alle udienze successive.
  • Inoltre, il ricorrente lamenta anche il fatto che il Tribunale ha omesso di confrontare il verbale riassuntivo redatto dal cancelliere con il verbale stenotipico. In caso di contrasto, quest'ultimo prevale sul primo, ai sensi degli artt. 134 e 139 c.p.p.
La Corte accoglie la doglienza del ricorrente.
Dall'esame degli atti del dibattimento svolto dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catania è emerso che all'udienza dell'11maggio 2021, nel verbale redatto dal cancelliere, l'imputato è stato indicato come "libero-presente". Alle udienze successive l'imputato non risulta essersi mai presentato, ma è stato sempre indicato, nel verbale come "libero non comparso". Tale dizione è riportata anche nell'intestazione della sentenza, benché nella motivazione, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, egli venga indicato come «assente».

precisazione

La Corte precisa che l'art. 139, c. 3, c.p.p., stabilisce che «per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva». Questa norma stabilisce, quindi, la prevalenza del verbale riassuntivo su quello effettuato mediante riproduzione fonografica, che viene successivamente trascritto, solo quando quest'ultimo sia mancante o incomprensibile.

Tuttavia, la Corte precisa che questa prevalenza non opera in senso assoluto ma bisogna valutare caso per caso.
Nel caso di specie sussiste un effettivo contrasto tra il contenuto del verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, essendo incompatibile la qualificazione dell'imputato come "presente" o come "assente". Non sussistendo alcuna carenza o non intelligibilità del verbale fonoregistrato, deve pertanto affermarsi la prevalenza di questo sul verbale riassuntivo.
Pertanto, l'imputato deve essere ritenuto "assente" nel corso del giudizio di primo grado, e gli deve essere riconosciuto il termine aggiuntivo dei 15 giorni.
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