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19 aprile 2023
Non è imponibile ai fini IRPEF il rimborso chilometrico per i riders che utilizzano un mezzo proprio per le consegne

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate in risposta al quesito posto da una società facente parte di un gruppo operante nel settore del food delivery che aveva chiesto ai propri dipendenti di usare un proprio mezzo di trasporto per effettuare le consegne a fronte di un rimborso chilometrico.

La Redazione

L'istante è una società facente parte di un gruppo che opera nel settore del food delivery.
La società chiede all'Agenzia delle Entrate se il rimborso chilometrico corrisposto ai suoi dipendenti che, su sua esplicita richiesta, utilizzano un proprio mezzo di trasporto per l'espletamento dell'attività di lavoro, concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente e dunque debba essere assoggettato alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Prima di rispondere al quesito, è necessario fornire una precisazione.
Per l'assunzione dei rider, la società aveva previsto l'utilizzo del contratto di lavoro subordinato, stipulando poi con le organizzazioni sindacali un Accordo integrativo aziendale che prevedeva nella parte riferita alla “Retribuzione oraria” il suddetto rimborso chilometrico, il quale spettava ai rider che decidevano, su richiesta del datore di lavoro, di utilizzare un proprio mezzo di trasporto per espletare le consegne.

Ora, con la risposta n. 290/2023, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito affermando che detto rimborso chilometrico può considerarsi riferibile ai costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, di conseguenza, non è imponibile ai fini IRPEF come reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.